Legge di bilancio 2018 (proroga decreto attuativo)

b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7- bis , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Promemoria 1
Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73:

 

Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita’ di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi’, definiti gli indirizzi generali per l’attivita’ di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.


Promemoria 2
Decreto-legge 10 febbraio 2009 articolo 7- bis , comma 1

Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino al 30 giugno 2009.


link al pdf originale


5 commenti

  1. Marco scusa non capisco il senso del promemoria 2 potresti delucidarmi? Grazie e buon natale

  2. Grazie Marco confrontati. Certo che sono proprio vendicativi. A mio parere non bisognerebbe più trattare con loro. Sono fantasmi, vediamo a marzo. Buon natale

I commenti sono chiusi.