Decreto Ministeriale su legge 21/92 come proposto da Mit e Mise il 13/10/17 …(N.B. superata da ulteriori aggiornamenti)…

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO …(omissis)… Adotta il seguente regolamento:

ART. 1 (finalità e contenuti)

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dirette a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente nonché a definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini dei rilascio, da parte dei Comuni e degli altri enti a ciò preposti, dei titoli autorizzativi.

ART. 2 Archivio informatico nazionale

1. E’ istituito, presso il CED della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’archivio informatico nazionale dei soggetti esercenti titolari di:
a) licenze per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dai comuni o dagli altri enti preposti al rilascio di licenze ed autorizzazioni, nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3 (Competenze regionali e comunali)

1. Nella determinazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 21 del 1992, le Regioni provvedono alla pianificazione dell’attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, tenendo conto delle esigenze di promuovere la concorrenza e di garantire la corretta, ordinata, regolare e continuativa  erogazione dei medesimi autoservizi rispetto al fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da  parte dei comuni, delle relative licenze ed autorizzazioni.

2. I comuni o gli altri enti che hanno rilasciato le autorizzazioni o le licenze controllano, anche mediante sistemi di controllo a distanza, la corretta, ordinata, regolare e continuativa erogazione degli autoservizi servizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1.

3. I comuni o gli altri enti che hanno istituito il servizio di taxi individuano aree specificamente segnalate dedicate alla sosta dei veicoli destinati a tale servizio, a norma dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Comuni che non hanno istituito il servizio di taxi autorizzano la sosta dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente  in apposite aree specificamente segnalate ed a ciò destinate a norma dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Ai veicoli destinati al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale, nonché l’accesso alle  zone a traffico limitato, salve eccezioni stabilite dal comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale.

5. Le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 5-bis della legge n. 21 del 1992, sono effettuate con tecnologie a distanza le cui registrazioni sono conservate dai comuni per 10  anni e utilizzate anche al fine dei controlli sulla corretta, ordinata, regolare e continuativa erogazione degli autoservizi servizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1.

ART. 4 (Disposizioni relative ai servizi di noleggio con conducente)

1. Nei comuni in cui è istituito il servizio di taxi, la sosta su suolo pubblico dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, è consentita solo durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente, nonché l’inizio ed il termine del servizio sono effettuate presso la sede, la rimessa o il pontile di attracco, situate  nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 4. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione del cliente possono avvenire in altro luogo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, il foglio di servizio, in formato elettronico o cartaceo, contiene i dati di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n.21 del  1992 ed è conforme al modello allegato al presente decreto. Il foglio di servizio è compilato dal titolare dell’autorizzazione o da un suo delegato, e riporta, sia in caso di servizio a tempo che a viaggio, i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio medesimo, nel  rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento dei dati personali. Il foglio di servizio, redatto in duplice copia ove cartaceo, è conservato sia presso la sede sia a bordo del veicolo o del natante, per due settimane decorrenti dalla data di svolgimento del servizio ed esibito a richiesta degli organi preposti al controllo.

4. È possibile derogare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:
a) quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima;
b) in caso di una nuova prenotazione di servizio successiva alla partenza dalla rimessa destinazione nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed iniziando il medesimo servizio dal territorio di un comune diverso;
c) quando è stato concluso un contratto in forma scritta tra il vettore ed il cliente avente durata superiore a trenta giorni, da tenere a bordo ed in sede e da esibire in caso di controlli;

5. Ferme restando le specifiche sanzioni previste dai regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio con conducente, in caso di mancata ottemperanza alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima, da parte di soggetto titolare di valida autorizzazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 85, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 5 (Disposizioni in materia di servizi di taxi)

1. Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio taxi avvengono nell’ambito del  territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo che non vi siano accordi tra i comuni o le città metropolitane. L’attesa dell’utente può avvenire negli orari dei turni di servizio in  posteggi appositi, adeguatamente attrezzati anche con telefoni per la ricezione delle chiamate, individuati dal comune per lo stazionamento o durante la circolazione stradale.

2. Non è consentito al servizio taxi rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione il medesimo comune o comprensorio. I comuni che hanno rilasciato le licenze monitorano, anche con sistemi di controllo a distanza, il regolare svolgimento dei servizi.

3. Nel servizio di taxi è ammessa la sottoscrizione di contratti e convenzioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 7 della legge n.21 del 1992, sia diretta che per soggetti interposti, a condizione che venga garantita un’assegnazione indifferenziata della domanda.

4. I comuni o gli altri enti che rilasciano le autorizzazioni possono prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

5. Ferme restando le specifiche sanzioni previste dai regolamenti comunali relativi al servizio taxi, in caso di mancata ottemperanza alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima, da parte di soggetto titolare di valida licenza, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 6 (Utilizzo di strumenti tecnologici)

1. Per favorire una più efficace organizzazione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è consentito l’utilizzo di tecnologie di chiamata o di prenotazione quali, a titolo esemplificativo, radiotaxi, o sistemi equipollenti o applicazioni web aventi analoghe funzioni. Le tecnologie di chiamata a distanza non sostituiscono il tassametro o le tariffe approvate dal comune ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove  previsti, ai fini della determinazione del costo del servizio per l’utente.

2. I soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o le imprese autorizzate all’esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992:
a) sono iscritti al registro di cui al comma 5;
b) hanno sede legale e domicilio fiscale nell’ambito dell’Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di tassazione dei servizi erogati in Italia;
c) dichiarano che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio taxi, che fruiscono della propria intermediazione, rispettano la vigente normativa di settore;
d) organizzano le proprie attività in modo da garantire il rispetto della vigente normativa di settore da parte dei vettori.

3. Non è consentita l’attività di intermediazione, tramite le piattaforme tecnologiche di cui al comma 1, da parte di soggetti che non rispettano quanto previsto al medesimo comma 2.

4. Non è consentita l’attività di intermediazione, anche tramite piattaforme informatiche, tra  passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge n. 21 del 1992, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese.

5. È tenuto a cura dell’Autorità per la regolazione dei trasporti il registro delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o le imprese titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero  dello sviluppo economico, sentita l’AGID, possono essere definite le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio di cui all’articolo 4, comma 3, in formato digitale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dello sviluppo economico


link al docomento originale


 

41 commenti

  1. Questa non è una legge. È UN DEPISTAGGIO. 160 giorni di ponzio pilato, io faccio la legge poi se la smazza chi viene dopo.

  2. Due problemi: 1) con l’articolo 4 comma 4, la deroga, gli NCC fanno quel che gli pare; 2) non voglio essere registrato ogni metro che faccio non siamo al Grande Fratello (o si?)

  3. Aryuna 4 loro si fanno prenotazioni civetta con amici e parenti e si derogano di stare qui quanto gli pare. Se noi RIFIUTIAMO UNA CORSA ANCHE VIA RADIO POSSIAMO ESSERE MULTATI. anche perché ci vede pure ilary blasi EH NO!!!!!

  4. Hanno già provato nel passato a monitorarci, ma tutto fù respinto al mittente, forse sarebbe meglio monitorare gli amici ncc,mi aspetto che fatta la legge abbiano già provveduto all inganno.

  5. L’articolo 6 comma 4, cosi come lo interpreto io dovrebbe tagliare fuori U… o sbaglio?

  6. Talmente ossessionati dall’uomo nero che tutti guardate il dito……….. Non vi siete accorti che entrambi i comparti vengono cacciati da ztl e preferenziali? Pensate a Milano, agli ultimi due assessori e rileggete il testo. Articolo 4

  7. Sempliicemente:FOLLIA E CAOS TOTALE…!!DIREI URGENTE SPIEGARE AL MINISTRO LA DISTRUZIONE DI CIO’ CHE OGGI SI CHIAMA SERVIZIO PUBBLICO!!CHIEDO I DANNI???

  8. MI DOMANDO SE L’IDEA E’DISTRUGGERE TUTTI E TUTTO…CMQ GUERRA TRA SERVIZI!!Personalmente nn lascero’passare imosservata la mia morte se questo vogliono!!

  9. si poi essere obbligati a prendere chiamate ovunque è pericoloso. comunque deroga al comune la possibilità di controllare a distanza. comunque è inaccettabile

  10. Scusate non sarò breve:
    art.1
    “… ai fini del rilascio, da parte dei Comuni e degli altri enti a ciò preposti, dei titoli autorizzativi.”
    QUALI SAREBBERO GLI ALTRI ENTI PREPOSTI? CHE IO SAPPIA SOLO I COMUNI EMETTONO LICENZE E AUTORIZZAZIONI!!!
    O PENSANO DI CAMBIARE QUESTO?
    CON LA FRASE: “e degli altri enti a ciò preposti” COSA SI INTENDE? INTENDONO DARE POTERE IN FUTURO AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAI COMUNI PER EMETTERE TITOLI AUTORIZZATIVI?
    INACCETTABILE…
    art.2
    “… l’archivio informatico nazionale dei soggetti esercenti titolari di:
    PERCHE SOLO I TITOLARI? SAPPIAMO BENISSIMO, CHE SE MENTRE NOI GUIDIAMO I NOSTRI VEICOLI (AL MASSIMO CON DOPPIE GUIDE, DOVE E IL COMUNE CHE RILASCIA IL PERMESSO A LA DOPPIA GUIDA CON I DOVUTI CONTROLLI DEL CASO), I NOLEGGIATORI TITOLARI IN MOLTI CASI NEMMENO LAVORANO, E HANNO RECLUTATO DUE O TRE AUTISTI PER MACCHINA.
    A QUESTI DRIVER CHI LI CONTROLLA? IL COMUNE DI CERTO NO. ALLORA QUESTO ARCHIVIO DE RIPORTARE, TITOLARE E GUIDATORE, ALTRIMENTI NON SERVE
    “da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
    180 GIORNI PER COSA? NON CE NIENTE DA INVENTARE, NOI COME GLI NCC, ABBIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ENTRO 30 GG, CAMBIO DI INDIRIZZO, RESIDENZA, ETC, CHE DEVONO INVENTARE? I COMUNI COMUNICHINO ENTRO 30 GIORNI TITOLARE DELLE AUTORIZZAZIONE, E IL TITOLARE SE HA UN CONDUCENTE O PIU, COMUNICA CHI GUIDA E QUANDO, PRIMA DI SALIRE SUL VEICOLO E COMINCI A LAVORARE, ESATTAMENTE COME FACCIAMO NOI.
    SE NOI CI AMMALIAMO STIAMO A CASA, SE LORO SONO SENZA GUIDATORE, SALTA A BORDO UN ALTRO GUIDATORE, E LAVORA, SENZA CHE NESSUNO CONTROLLI CHI è TRANNE IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE.
    PERCHE?
    art.3
    CONTROLLO A DISTANZA? MA NOI, NON SIAMO DIPENDENTI ATM, ATAC, O ALTRO.
    SIAMO ARTIGIANI, CHE DEVI CONTROLLARE? SE LAVORO OPPURE NO? ALLORA MI ASSUMI, OPPURE NON CI PENSARE NEMMENO.
    art.4
    comma1. GLI NCC PARCHEGGIATI OVUNQUE AD ASPETTARE LE CHIAMATE DEGLI INNOMINABILI E ALTRI, TORNANO IN RIMESSA?
    SIAMO SICURI?
    al comma 4 punto B) SI DICE:”…in caso di una nuova prenotazione di servizio successiva alla partenza dalla rimessa destinazione nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed iniziando il medesimo servizio dal territorio di un comune diverso;”
    ALLORA QUANDO FINISCE LA PRESTAZIONE E PRIMA CHE ARRIVI UNA NUOVA? COME SI DICE AL COMMA 1, NON PUO PARCHEGGIARE IN ATTESA DI UNA NUOVA PRENOTAZIONE, ALLORA CHE FA? TORNA IN RIMESSA VERO?
    ROBA DA FAR VENIRE I BRIVIDI…
    INNACETTABILE…
    al comma 4 punto c)”quando è stato concluso un contratto…” QUANDO HAI CONCLUSO TORNI IN RIMESSA. PUNTO.
    O SI VUOLE DIRE: “durante lo svolgimento di un contratto…ECT, ETC”?
    art.5
    “comma 2. “Non è consentito al servizio taxi rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione il medesimo comune o comprensorio. I comuni che hanno rilasciato le licenze monitorano, anche con sistemi di controllo a distanza, il regolare svolgimento dei servizi.”
    NOI SAPPIAMO I NOSTRI OBBLIGHI E DOVERI, MA “NON POSSO RIFIUTARE UNA CORSA SE RICHIESTA CON TECNOLOGIE A DISTANZA”, E CHI MI DA I SOLDI PERSI OGNI VOLTA CHE ARRIVO E IL CLIENTE NON CE? IL COMUNE.
    MA DI COSA STIAMO PARLANDO?
    art.6
    comma 1
    “applicazioni web aventi analoghe funzioni. Le tecnologie di chiamata a distanza non sostituiscono il tassametro o le tariffe approvate dal comune”
    LE APPLICAZIONI WEB, NON SONO COLLEGATE AL TASSAMETRO. GLI APPARECCHI RADIO SI.
    CIO CONSENTE DI ACCENDERE IL TASSAMETRO ANCHE PRIMA DI COMINCIARE LA CORSA, ADDIRITTURA PRIMA DI RICEVERE LA PRENOTAZIONE, E COME SI SA, è VIETATO DA REGOLAMENTO.
    COME LA METTIAMO?
    comma 4
    E LEGGETE VENE PERCHE NON E DI POCO CONTO:
    “4. Non è consentita l’attività di intermediazione, anche tramite piattaforme informatiche, tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge n. 21 del 1992, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese.”
    NON E CONSENTITA INTERMEDIAZIONE TRAMITE PIATTAFORME INFORMATICHE, DOVE A PRESTAZIONE CORRISPONDE UN PAGAMENTO, FATTO SALVO RIMBORSO SPESE????????
    E SAREBBE… SE TI PAGANO UN RIMBORSO SPESE (VEDI HEECH O ALTRE APP, E FUTURI OPERATORI), ALLORA PUOI LAVORARE SENZA NESSUN TITOLO AUTORIZZATIVO?
    MA CHI HA SCRITTO QUESTO?
    SPIEGATEMI CHE VUOL DIRE: “salvo rimborso spese”, FATE SPARIRE QUESTO TRANELLO.
    QUESTO E QUELLO CHE TEMEVAMO, è L’INGRESSO DEL TERSO SETTORE?

    EVIDENTE CHE CHI HA SCRITTO QUESTO VUOLE IL NOSTRO FUNERALE E NON HA LA MINIMA IDEA DI COSA FACCIAMO DI LAVORO.
    IN SINTESI
    NCC: FANNO COME ADESSO O DI PUI. come li pare ANZI CI SOSTITUISCONO.
    TAXI: OLTRE A QUELLE LIMITAZIONI OGGI ESISTENTI, CI VOGLIONO CONTROLLARE A DISTANZA E OBBLIGARCI A PRENDERE A BORDO CHIUNQUE, ANCHE SE NE VA DELLA NOSTRA INCOLUNITTA

    TUTTO QUESTO E INACCETTABILE, VOGLIONO UNA GUERRA CIVILE?
    SANNO A COSA VANNO IN CONTRO?

    SCUSATE LO SFOGO E IL MAIUSCOLO

  11. mi e sfuggito qualcosa?
    i sindacati oltre a pubblicare cosa dicono?
    si metteranno a 90 gradi?
    ce lo possono dire prima del’incontro, grazie!

  12. A me personalmente sembra una buona proposta. Il testo ricalca i principi della 21/92, che per quanto i sostenitori della deregolamentazione si sforzino di sostenere è una buona legge. Obbligo di rientro in rimessa è divieto di sosta su suolo pubblico (ove non esiste servizio taxi) per NCC. Operatori solo professionisti muniti di autorizzazioni o licenza. Ovviamente dovevano aggiungere qualcosa di tecnologico ma si sa, tra il dire e i fare… al rappresentante dei man in black faccio notare che l’accesso alle preferenziali è consentito ma non dovuto, le strade sono di proprietà del comune così come licenze e autorizzazioni e quindi se un domani dovesse rendere inaccessibile a una categoria (specie per ordine pubblico) alcuni tratti è libero di farlo.

  13. si ma ragazzi sta cosa del controllo a distanza non esiste. Non esiste alcun lavoro autonomo che si segue a distanza dai

  14. Territorialita’!!punto e basta.!qui altrimenti sfugge la situazione!NESSUNO CONTROLLERA’..SERVONO REGOLE PRECISE E CI SONO GIA’!.

  15. Amici non disperdere i come al solito è come vi spinge a fare il solito NCC o quello che ha già la penna in mano. L’art. 4 comma 4, la deroga, è IRRICEVIBILE. Poi lo riceveranno.

  16. alle varie nefandezze adesso ci aggungono pure il pedinamento costante e continuo del conducente, fra l’altro neanche stipendiato né tutelato con ferie e malattia retribuite: nel caso, immediate azioni legali.

  17. Letto da avvocato: loro liberi in tutto per noi obblighi più restrittivi. BLOCCARE TUTTO DA DOMATTINA

  18. È davvero brutta. Di peggio c era solo il ritiro licenze e lo stop al servizio taxi

  19. ANDREA 72 SEMBRA BUONA A UNA PRIMA LETTURA VELOCE. POI LA TRAPPOLA E NASCOSTA . LE VARIE DEROGHE E I VARI ” FATTO SALVO” ALLA FINE ANNULLANO TUTTI I divieti per ncc. E vengono fissati di nuovi per taxi .ritornano alla carica con il giochetto dei controlli a distanza che di fatto riguarderanno solo noi per metterci ancora di più il laccio al collo. La prova sta quando dice che gli”ENTI PREPOSTI” POSSONO CONTROLLARE A DISTANZA ” ANCHE ” PER CONTROLLARE E REGOLARE MEGLIO IL SERVIZIO . “ANCHE ” QUINDI IL CONTROLLO PER REGOLARE IL SERVIZIO DIVENTA SECONDARIO. L’INTENTO EBIDENTEMENTE E UN’ALTRO . ALTRE TRAPPOLE STANNO NELLE “SUCCESSIVE”” PRENOTAZIONI DURANTE LA GIORNATA , NEI CONTRATTI OLTRE 30 GIORNI DICE “SCRITTI ” NON ” REGISTRATI ” E COSI VIA . QUELLO CHE SI EVIDENZIA E CHE NON SPOSTANO UNA VIRGOLA. IN PRSTICA STIAMO A FEBBRAIO . NON È CAMBIATO NIENTE E ANCORA CI STANNO PORTANDO IN GIRO PER NON DIRE A PRENDERCI PER IL C…..O . IL 19 SARA LA SOLITA BUFFONATA. IL LORO INTENTO E TRASCINARCI ANCORA FINO AL PERIODO DI “GARANZIA”NATALIZIO DOVE NON PUOI SCIOPERARE . SECONDO VOI E CASUALE LO SPOSTAMENTO DAL7 AL 21 NOVEMBRE. IO NON CREDO . SECONDO ME SE IL 19 STESSO NON CAMBIAMO I PUNTI CONTROVERSI SARA COME DICO IO .QUINDI PERCHÉ ASPETTARE ADDIRITTURA IL 21 NOV. SECONDO ME IL 19 SECONdO CON LA SOLITA FAVOLETTA DEL” CI RIVEDREMO A BREVE ” Senza nullaDI FATTO .questo significhera’ che continuano a prenderci per il c….o e che tenteranno il BLITZ MAGARI NOTTURNO O FESTIVO. IL 19 DOVREMMO GIA ALLORA DARE SEGNALI . E AGGIUNGO .SE I SINDACATI DIRANNO DI STARE BUOMI SIGNIFICHERA’ CHE SI SONO CALATI LE BRAGHE PER NON DIRE VENDUTI

  20. Se passa l’articolo 4 comma 4 si dà il permesso agli ncc di fare la classica gabbola del contratto farlocco e quindi gli si dà carta bianca per fare i taxi a tutti gli effetti e ai taxi si aggiunge il controllo gps dei comuni che così facendo renderanno i tassisti poveri schiavi sottopagati.
    Se i sindacati accettano questa m…. dovranno rispondere di persona a migliaia di capofamiglia incazzati come bufali.
    Occhio a quello che fate.

  21. Niente incontro x il 19 al mit.la legge c’è .va rispettata 21/92 questo decreto è una buffala. Stop del servizio subito. I sindacati non devono firmare.

  22. Non passa perché così non va bene. Con tutta calma gli facciamo capire che non è la cosa giusta.

  23. Dici bene Daniele…
    Difatti uno dei punti più pericolosi di tutta questa PORCATA è l’articolo 6 al comma 4 dove quella parolina strana SALVO IL RIMBORSO SPESE lascia ben intendere l’apertura totale e l’utilizzo di nuove applicazioni come Z… ed altre a chiunque darebbe passaggi con auto private facendosi pagare solo il RIMBORSO SPESE in sostanza via libera al U… POP !!!!! Ragazzi follia pura è ora di muoversi!!! Anzi dovevamo muoverci già prima…

  24. Giovedì sarò a Roma per altre cose, ma già alle 14,30, dovremmo stare A PIEDI davanti al MIT. NESSUN SINDACALISTA DOVRÀ PARTECIPARE ALL INCONTRO CON UN VICEMINISTRO ABUSIVO E DICHIARATO ABUSIVO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, facendo parte esso stesso di un GOVERNO ABUSIVO.

  25. C è un perché CATEGORIGO alla non partecipazione e direi a questo punto un obbligo per TUTTI NOI DI BLOCCARE LE CITTÀ. SALVO RIMBORSO SPESE SIGNIFICA IN MODO CHIARO SERVIZIO POP TERZO SETTORE. Finiamola qui. Se possibile non guardiamo almeno PER UNA VOLTA AL PORTAFOGLI, tanto prima o poi ce lo troveremo vuoto. IMPEDIAMO ALLE CITTÀ DI MUOVERSI. BIRICHINO CHI MOLLA

  26. Gent.mo assessore granelli, le chiedo gentilmente se, alla luce della legge proposta da MIT E MISE riguardante il TPLN, sarà ancora consentito al servizio taxi L accesso alle corsie preferenziali e alla ZTL. Chiedo inoltre delucidazioni sul monitoraggio che DOVREBBE svolgere il comune per quanto riguarda il servizio stesso e se si, come dovrebbe essere posto in essere. Cordiali saluti

  27. Gent.mo assessore granelli, le chiedo gentilmente se, alla luce della legge proposta da MIT E MISE riguardante il TPLN, sarà ancora consentito al servizio taxi L accesso alle corsie preferenziali e alla ZTL. Chiedo inoltre delucidazioni sul monitoraggio che DOVREBBE svolgere il comune per quanto riguarda il servizio stesso e se si, come dovrebbe essere posto in essere. Cordiali saluti

  28. Però ora è il caso di darsi una calmata. Ricordo a chi scrive di blocchi e amenità varie che si prende la sua responsabilità perché indirizzo IP e email (se è forlocca poco importa) vengono registrati automaticamente dal server di Aruba. A buon intenditor poche parole. Ovviamente Taxistory declina ogni responsabilità su quanto scritto da terzi.

  29. Va bene marco, nessun blocco. Ma senza avere la sicurezza di sindacati pronti a difendere i NOSTRI DIRITTI, qualcuno poi sbroccati e dice cose che vanno al di là di ciò che pensa. FACCIO UN APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ DEI RAPPRESENTI SINDACALI. Il servizio non deve fermarsi e soprattutto non possiamo creare disagi o peggio ai cittadini, però quantomeno ESIGIAMO RISPETTO

  30. Complimenti alla signora Lucini, che, nello svolgimenti di suo incarico di consulente, ha scritto la condanna a morte dei taxi italiani.

  31. Koolas sono d accordassimo con te, bisogna conquistarlo il rispetto. Dobbiamo avere però la certezza che ci sia chi DIFENDE I TUOI DIRITTI.

  32. Andrea, lo so che ultimamente i Comuni si comportano come proprietari della strada MA NON Lo sono. Il suolo è ancora pubblico per cui segue la piramide decisionale. In cima lo Stato poi a seguire tutti gli altri. Per cui, oggi taxi e ncc sono esonerati dai pagamenti di accesso e sono autorizzati ai passaggi in preferenziali e ztl perché COSI’ c’è scritto sulla 21/92. Non è una concessione dei Comuni, non ne possono proprio fare a meno. Tant’è che non appena sono usciti i Bus dalla 21 hanno iniziato a pagare da alcune parti e stare fuori da altre.
    Nella bozza c’è scritto che continuerai a passare COMUN piacendo. Oggi quando fanno un blocco della circolazione per l’inquinamento non possono fermare taxi e ncc a meno di non fermare anche bus e tram. Se questa cosa passasse potrebbero fermare anche taxi e ncc, punto. Così c’è scritto Khoolas e questo è un fatto e non una opinione. Non ho bisogno di dimostrare altra onestà intellettuale a chicchessia. Quello che vogliamo potrà non piacere ma è nero su bianco da 8 anni e non c’entra un cazzo con quanto sta in questa bozza che, peraltro, discende da quell’altra boiata redatta da TASSISTI. Lungi da me un invito al mea culpa perché sarebbe del tutto inutile. La dietrologia, i complotti globali e tutti gli altri deliri non mi pare abbiano portato grandi risultati e forse sarebbe il caso di virare. Al 99% o giù di lì gli ncc rigettano la bozza. O siamo tutti rincoglioniti, o siamo tutti disonesti, o forse tra i due settori chi ci guadagna davvero è il terzo. Si può trasformare qualcosa di negativo in positivo, oppure si può continuare a fare la vittima in fantastica solitudine per i prossimi 10 anni e più coi medesimi risultati. I 300 spartani hanno vinto la storica battaglia, ma sono stati sterminati da li a poco.

  33. Artista: faccio io il NCC? NO. Ci sono NCC che fanno i tassisti? SI. Non raccontiamoci favole per favore, xchè offensivo l’intelligenza dei lettori oltre che la verità

I commenti sono chiusi.