Ecco l’effetto Catalano & associati sulla legge 21/92

 

discovolanteCome avete già letto nei post precedenti, ritorna alla ribalta (dopo la new entry che introduce i velocipedi tra i mezzi del trasporto pubblico di persone, non di linea, condotti da qualsivoglia individui) l’ex emendamento 32.0113 a firma Catalano, Galgano, Sottanelli, che porterebbe ad uno stato di anarchia del servizio pubblico non di linea, concedendo ai noleggi di tutto e di più, relegando il servizio taxi in una sorta di obsoleto “museo delle cere”.
Ecco di seguito, di colore rosso, le modifiche che introdurrebbe l’emendamento-canaglia in discussione queste ultime ore:

Art. 1.  Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2. Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1 la prestazione del servizio e’ obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e’ assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
((3-bis. E’ consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio anche tramite piattaforme telematiche)).

Art. 3  (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa anche tramite piattaforme telematiche, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall’utente direttamente al veicolo su strada
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
(2) (3) ((4))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 4. Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione
economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e’ riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5. Competenze comunali
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni)

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarita’ dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
((1-bis. Per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio dell’attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).

(2) (3) (4)

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E’ requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e’ istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.
5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L’iscrizione nel ruolo e’ altresi’ necessaria per prestare attivita’ di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita’ di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita’ di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino gia’ titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7. Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita’, possono:
a) essere iscritti, nella qualita’ di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta’ collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita’ alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 e’ consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potra’ essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 Modalita’ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta’ o la disponibilita’ in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e’ ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu’ licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu’ autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilita’, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. (2) (3) ((4))
4. L’avere esercito servizio di taxi in qualita’ di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 9. Trasferibilita’ delle licenze

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche’ iscritta nel ruolo di cui
all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta’;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non puo’ esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10. Sostituzione alla guida

((1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita’ e moralita’ richiesti dalla normativa vigente)).
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta’.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e’ regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida e’ equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo’ essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11 Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) ((4))
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o societa’ titolare della licenza. La compilazione dovra’ essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovra’ essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
(2) (3) ((4))
5. I comuni in cui non e’ esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita’ competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 11-bis (Sanzioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.
(2) (3) ((4))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 12.  Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e’ deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e’ portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l’obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1​ gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1​ gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13. T a r i f f e

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita’ amministrative.
2. La tariffa e’ a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e’ direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto puo’ essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e’ obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14. Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli gia’ esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita’, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall’obbligo
del tassametro. E’ inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 gennaio 1992

COSSIGA, Presidente della Repubblica

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

17 commenti

  1. Ma non scherziamo , per favore , non è neanche da considerare , una cosa senza senso , NON PASSA .

  2. Ma questi individui non si vergognano di quello che VORREBBEro fare…. Io divento matto… Ma sto essere non solo si prostituisce politicamente… Emette emendamenti folli sul ddl…. Io indagherei sul perché tutta questa voglia di cambiare…. Chissà ….

  3. Si vede chiaramente che abitate o meglio lavorate al di là del Tevere, e pertanto ignorate il fatto che qui a Roma è già come descritto nel pistolotto Catalano & Company. Sinceramente a leggere Territorio, Licenze, Rimessa, servizi telematici, prenotazioni mi vien solo da ridere.
    Purtroppo alla maggioranza di voi sono sfuggiti 2 elementi molto importanti il primo:
    A) Versione POP, serve per distogliere l’attenzione sul problema, e diffondere il virus mediante ncc, con licenze agresti, vi ricordo che i comuni italiani sono oltre 8000 (fonte Wikipedia), quindi per chi ancora non ci fosse arrivato, non serve la versione POP, in quanto i comuni possono stampare centinaia di licenze.
    B) Come ogni virus quando viene attaccato modifica la sua forma, vi è sfuggito che in questi giorni stanno tentando la carta del Car Pooling in collettività con rimborso spese.

  4. FI dire generalmente che ci è sfuggito il car pooling senza dare riferimenti a modifiche o tentativi di nuove leggi è facile. Meno facile dare riferimenti esatti.

  5. Per il car pooling della nota multinazionale basta fare una googolata, ovviamente si riferisce all’estero, ma ricordiamo che tutto il mondo è paese, infatti presto o tardi arriverà pure da noi.
    Ma chi controlla il loro rimborso?
    Riguardo al mio punto A, guardiamo ai vicini francesi e precisamente Parigi, anche da loro è stato vietato il POP, e allora ecco che giocano la carta degli ncc.
    Infatti pure da loro esistono le licenze agresti o extraterrestri, infatti il loro GM ha dichiarato faremo in modo di aiutare i pop a prendere le licenze ncc, ovviamente mi riferisco a licenze non del distretto di Parigi, sulla falsariga dei nostri paesetti sperduti.

  6. CONCORRENZA: CAMERA; ESAME DDL PROSEGUE PROSSIMA SETTIMANA
    POL S0A QBXB CONCORRENZA: CAMERA; ESAME DDL PROSEGUE PROSSIMA SETTIMANA (ANSA) – ROMA, 1 OTT – L’esame del ddl concorrenza proseguirà la prossima settimana in Aula alla Camera. È quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.(ANSA). SCA 01-OTT-15 10:55 NNN 
    FINE DISPACCIO

  7. Che schifo il mondo di oggi…
    Stiamo andando a morire per colpa di 3000 persone che hanno trovato scappatoie per fare il taxi… Mi vergogno e mi sento preso in giro sia dalla politica che da U……

I commenti sono chiusi.