Una sentenza illuminante sui turni e sui doveri dei taxi italiani

…omissis… L’attività di noleggio autobus con conducente e il servizio taxi, infatti, sono attività di trasporto privato e non prevedono la predisposizione di un programma orario o di un itenerario fisso nè sono rivolti alla generalità dei passeggeri in modo indifferenziato. …omissis…

Sentenza N° 06126/2013 – T.A.R. Lazio – II Sez. Ricorso di Coop 3570 Concora e CTP contro linee Gran turismo Provinciali Roma Fiumicino aeroporto.

N. 06126/2013 REG.PROV.COLL. N. 05440/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2012, proposto da:
Consorzio Trasporto Persone ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Leopoldo Facciotti, Sergio Baratta, con domicilio eletto presso Leopoldo Facciotti in Roma, via G.G. Belli, 36; Concora, Cooperativa Radio Taxi 3570, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Baratta, Leopoldo Facciotti, con domicilio eletto presso Leopoldo Facciotti in Roma, via G.G. Belli, 36;

contro

Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Sieni, con domicilio eletto presso Massimiliano Sieni in Roma, via 4 Novembre, 119/A;

nei confronti di

Soc Sit Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Pazzaglia, Clara Fraticelli, con domicilio eletto presso Antonio Pazzaglia in Roma, via Gianturco, 1; Soc Alivision Transport Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso Elena Stella Richter in Roma, viale G.Mazzini,11; Soc Tirreno Azienda Mobilita’ Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Andrea Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; Soc Schiaffini Travel Spa;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Cooperativa Airport A.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aiello, con domicilio eletto presso Gaetano Aiello in Roma, via Cicerone,44;

per l’annullamento

– del provvedimento recente l’autorizzazione n. 121844 del 6.10.2008, come all’Autorizzazione n. 12479 del 4.8.2010, con la quale la Autonoleggio Tirreno s.r.l. è stata autorizzata alla linea di gran turismo provinciale Roma Fiumicino Aeroporto – Fiumicino traghetti Roma;

– del provvedimento recante l’autorizzazione n. 113593 del 15.7.2011 con la quale Alivision Transport c.c. a r.l. è stata autorizzata alla linea di gran turismo provinciale Roma Fiumicino Aeroporto;

– del provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui la S.I.T. è stata autorizzata alla linea di gran turismo provinciale Roma Fiumicino Aeroporto, nonché Roma – Ciampino Aeroporto;

– del provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui la Schiaffini Travel s.p.a. è stata autorizzata alla linea di gran turismo provinciale Roma Fiumicino Aeroporto;

– dei nulla osta tecnici rilasciati dalla Provincia di Roma alle contro interessate;

– dei provvedimenti di approvazione del programma, orario ed itinerario riferito alle autorizzazioni suddette.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Soc Sit Srl e di Soc Alivision Transport Scarl e di Soc Tirreno Azienda Mobilita’ Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti, Consorzio Trasporto Persone, Con.Co.ra. e cooperativa Radio taxi, impugnano varie autorizzazioni all’esercizio della linea gran turismo provinciale Roma – Fiumicino Aeroporto.

Espongono i ricorrenti: di svolgere attività NCC o taxi da e per l’Aeroporto di Fiumicino;

che da qualche tempo è stato consentito l’esercizio di un servizio di linea gran turismo da parte di noleggiatori di rimessa bus, ai quali è stato anche consentito di operare in aeroporto a condizioni economiche sensibilmente più vantaggiose di quelle concesse ai ricorrenti; che il mercato del trasporto persone da e per l’Aeroporto è stato pertanto illegittimamente alterato a vantaggio dei noleggiatori da rimessa bus che utilizzando illegittimamente delle autorizzazioni di granturismo in realtà esercitano un vero e proprio servizio di linea tra la città e l’aeroporto, con una frequenza di un pullman ogni cinque minuti o poco più.

Riferiscono inoltre di aver formulato un invito scritto all’ENAC e ad Aeroporti di Roma e alla Provincia di Roma al fine di far cessare lo svolgimento di tale servizio, rimasto però senza esisto.

Tanto premesso, i ricorrente deducono varie doglianze di violazione di legge (l.reg. Lazio 16/2003) ed eccesso di potere sotto svariati profili.

E’ intervenuta ad adiuvandim la Cooperativa Airport a.r.l. , che svolge attiivita di autonoleggio con conducente.

La Provincia di Roma si è costituita ed ha depositato una memoria nella quale ha in primo luogo eccepito la tardività del ricorso poiché con esso sono state impugnate autorizzazioni rilasciate e rinnovate in un periodo tra gli uno e i quattro anni fa e relative ad attività note e conosciute dai ricorrenti per loro espressa ammissione nel ricorso. D’altro canto lo stesso ricorso sostanzialmente chiede l’attivazione di un procedimento di autotutela ed annullamento d’ufficio per sopravvenuta illegittimità. Tuttavia, è noto che non esiste in questi casi obbligo di provvedere e che comunque non possono i ricorrenti ancorare la propria legittimazione a questo profilo.

Vi sarebbe inoltre, secondo la Provincia, carenza di legittimazione poiché i ricorrenti svolgono il servizio taxi o di NCC, che è un servizio a domanda individuale su percorsi non predeterminati, mentre il servizio gran turismo si rivolge ad un pubblico indifferenziato e su percorsi di linea. Pertanto, difetta il rapporto concorrenziale ai fini della legittimazione al ricorso e dell’interesse ad agire.

Nel merito, la provincia ha affermato l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Anche la controinteressata Alivision Transport si è costituita ed ha depositato una memoria nella quale ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse in quanto i ricorrenti svolgono servizi di taxi o NCC, che sono profondamente diversi da quelli di linea o di granturismo per tipologia, costi, modalità di organizzazione, ecc. e pertanto non possono ritenersi effettivi concorrenti rispetto alle controinteressate. Richiamano a questo proposito una sentenza di questo TAR (n. 7912/2012). La provincia ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso perché cumulativamente proposto avverso più atti non aventi tra loro legami di stretta connessione oggettiva, essendo solo varie autorizzazioni della stessa tipologia ma adottate all’esito di procedimenti diversi e nei confronti di soggetti diversi. Infine, la Provincia ha eccepito la tardività del ricorso perché avente ad oggetto atti risalenti e concernenti servizi che sono attivi e operano con regolarità da anni cosicché non è ipotizzabile che i ricorrente non li conoscessero.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Analoghe eccezioni di rito e deduzioni di merito sono state svolte anche dalla controinteressata T.A.M. s.r.l. (Tirreno Azienda Mobilità s.r.l.”) e dalla controinteressata S.I.T. (Società Italiana Trasporti), la quale ultima ha anche prospettato l’inammissibilità del ricorso, quand’anche lo si volesse qualificare come ricorso avverso il silenzio serbato dalla provincia sull’istanza volta a “far cessare una situazione illegittima e più in generale individuare una nuova e più equilibrata offerta di servizi” ovvero in sostanza volta a revocare le autorizzazioni granturismo rilasciate, per insussistenza del dovere di provvedere. Inoltre, a riprova della tardività del ricorso, la SIT ha evidenziato che gli estremi delle autorizzazioni sono indicati sulle paline delle fermate ad essa dedicate. Inoltre, gli stesso ricorrenti hanno preso parte, come intervenienti ad adiuvandum, in altro giudizio promosso dalla stessa SIT dinanzi al TAR nel 2011 e quindi erano evidentemente a conoscenza della sua autorizzazione.

Infine, la SIT ha rilevato l’opportunità di sollevare la questione di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione dell’art. 49 del Trattato.

Tutte le parti hanno anche depositato memorie per l’udienza, nelle quali hanno ribadito e ulteriormente argomentato le loro precedenti difese.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile oltre che tardivo.

Quanto alla questione della tardività del ricorso, prospettata dalla Provincia di Roma nonché da tutti i contro interessati, osserva il collegio che l’atto di significazione e invito (all. 7 della produzione di parte ricorrente) contiene l’espressa ammissione della pregressa conoscenza degli atti di autorizzazione oggi oggetto di impugnazione, i quali risalgono addirittura ad alcuni anni or sono. Infatti, in detto atto, datato 3 marzo 2012, si legge testualmente: “ da molto tempo è stato consentito (..) l’esercizio di un servizio di linea gran turismo da parte di noleggiatori da rimessa bus quali Alivision Transport, Autonoleggio Tirreno, SIT s.r.l. e da ultimo anche altri, utilizzando una autorizzazione gran turismo rilasciata dalla Provincia di Roma”.

Il ricorso, invece, risulta notificato tra il 5 e il 18 giugno 2012 e dunque comunque oltre 60 giorni dalla presentazione dell’atto di significazione.

Inoltre, trattandosi di operatori del settore che prestano la loro attività lavorativa prevalentemente proprio nell’Aeroporto di Roma, è da ritenersi che i ricorrenti non potessero non essere a conoscenza delle autorizzazioni rilasciate alle contro interessate, i cui estremi peraltro dovrebbero essere affissi alle paline delle fermate, come ha rilevato incontrastata la SIT nella sua memoria.

Va inoltre rilevato che lo stesso ricorso non contiene alcuna affermazione in merito alla sopravvenuta conoscenza degli atti impugnati ma, soprattutto laddove fa riferimento alla mancata risposta da parte della amministrazione all’atto di significazione ed invito, sembra volersi atteggiare – sia pure in modo non espresso – come ricorso avverso il silenzio serbato su di un’istanza. Anche sotto questo profilo, tuttavia, il ricorso sarebbe inammissibile poiché esso sostanzialmente mirerebbe ad ottenere l’esercizio di poteri di autotutela da parte della Provincia, al fine di “far cessare” l’anzidetta situazione e più in generale a individuare una nuova e più equilibrata offerta di servizi di trasporto persone”. Si tratta però, per consolidata giurisprudenza, di pretese non azionabili attraverso lo strumento del ricorso avverso il silenzio.

Il ricorso è inoltre inammissibile, come già rilevato in analoga vicenda da questo tribunale, per carenza di legittimazione (cfr. sent. 7912/2012).

L’attività di noleggio autobus con conducente e il servizio taxi, infatti, sono attività di trasporto privato e non prevedono la predisposizione di un programma orario o di un itinerario fisso né sono rivolti alla generalità dei passeggeri in modo indifferenziato. Essi prevedono invece la possibilità di concordare di volta in volta l’itinerario e possono rivolgersi solo nei confronti di coloro che abbiano una relazione contrattuale con il vettore.

Viceversa, il servizio reso dalle contro interessate è un servizio con tariffe, orari e percorsi predeterminati e rivolto ad una pluralità di utenti.

Come ha già affermato questo Tribunale nella citata decisione, la legittimazione alla impugnazione di un titolo autorizzatorio a linee di autotrasporto infatti presuppone che le prestazioni offerte siano tra loro fungibili cosicché possa generarsi – non in via occasionale o di mero fatto ma in modo continuativo, per i loro caratteri strutturali – una potenziale concorrenza tra esse. Sono ad esempio sicuramente tra loro concorrenziali le licenze di taxi e di NCC, qualora rivolte allo stesso bacino di utenza, trattandosi di due offerte di servizi con caratteri simili tra loro, così come lo sono, per lo stesso motivo, le autorizzazioni a svolgere servizi di trasporto di linea e di gran turismo incidenti sul medesimo percorso. Dunque nessuna potenziale concorrenzialità è ipotizzabile nel caso in esame tra le due attività.

Nel caso di specie, infatti, la possibilità che l’attività di noleggio con conducente o taxi venga a subire un pregiudizio per la concorrenza di un servizio di trasporto di granturismo delle società controinteressate, è una evenienza di mero fatto ma che non assume giuridica rilevanza.

Ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nella circostanza che le autorizzazioni per il servizio gran turismo delle contro interessate sono state impugnate con un unico gravame, in assenza di ipotesi di connessione oggettiva che potesse giustificare tale cumulo oggettivo e soggettivo.

Le autorizzazioni impugnate, infatti, a parte la loro identica natura di autorizzazioni per l’esercizio del servizio gran turismo, non hanno altri elementi in comune: sono state adottate all’esito di diversi procedimenti e in favore si soggetti diversi.

La loro impugnazione congiunta pertanto non appare giustificabile secondo il principio giurisprudenziale che consente l’impugnazione di più atti nello stesso giudizio solo quando tra essi vi sia una connessione procedimentale o funzionale, ovvero un nesso di presupposizione.

Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato irricevibile o comunque inammissibile.

Ai fini della pronuncia sulle spese, il collegio rileva che la questione di merito oggetto del presente giudizio è particolarmente controversa, essendovi state recenti pronunce del giudice amministrativo che hanno affermato come il servizio gran turismo non possa essere riconosciuto per il collegamento con gli aeroporti di Roma “ove non si accompagni alla previsione di fermate utili al turista e non all’utente in genere del servizio pubblico ordinario di trasporto (Cons. Stato, V, 645/2012). Peraltro, ciò non significa che l’inserimento in modo strumentale di “fermate turistiche” possa di per sé solo legittimare la qualifica del servizio come di gran turismo, occorrendo verificare di volta in volta che effettivamente la finalità del collegamento sia turistica e non sostanzialmente di linea.

La complessità della questione e i recenti mutamenti di giurisprudenza unitamente alla comprensibile esigenza da parte degli operatori del settore trasporti latu senso intesi di ottenere un chiarimento definitivo sul punto da parte dell’autorità giudiziaria possono essere valorizzati, in sede di decisione sulle spese, al fine di disporne la compensazione, per evidenti ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 31 gennaio 2013, 17 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

6 commenti

  1. Ok perfetto. Pregherei i responsabili di sala radio-taxi di togliere la limitazione agli orari da subito. Grazie.

  2. gige… forse non hai capito bene.. non si parla di ORARI nel senso TURNI DI LAVORO.. ma orari del tipo.. parte da x ogni 5 minuti dalle xx:xx… ecc… i taxi non hanno una tabellina oraria delle partenze…

  3. Fatemi capire, siamo trasporto privato, non ci rivolgiamo al pubblico in modo indifferenziato (strano, mi avevano insegnato l’esatto contrario) e non abbiamo tabelle di orari (il nostro turno indica un’ora di inizio e una di fine, quindi e’ una tabella e sfido chiunque a dimostrare che non sia vero), quindi cosa siamo, anche alla luce della nota “sentenza di Pisa”?

  4. Relazione contrattuale con il direttore!!! Ma non è che parlavano di NCC Coinvolgendo anche Taxi Senza fare distinzione?

  5. Siete gente che non sa leggere le sentenze. Marco rileggi, il ricorso è respinto in quanto tardivo e la frase dice solo che non sei un autobus, non che non hai turni. Poi mi spiace per Bittarelli ma bisognerebbe essere addentro la cosa. Dove erano i soliti bischeri quando io grazie a Dio non facevo ancora il tassista e Malpensa e centrale si riempiva di ogni genere di compagnia di trasporto con tento di uomini sandwich degni del paese del terzo mondo che siamo? Forse contavano. Quelli almeno ci provano e perdono.

  6. La frase è terribilmente sibillina in quanto dice chiaramente “nè sono rivolti alla generalità dei passeggeri in modo indifferenziato” cioè l’esatto contrario della 21/92. Penso che basti per fare un salto su qualche scranno, sempre che su detto non si dorma.

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