Quegli strani emendamenti all’articolo 64

shiningCome molti di voi sapranno, la 10° commissione al Senato, ha concluso l’esame del ddl concorrenza S.2085 nei primi giorni di agosto. Alla ripresa delle ferie estive, la stessa commissione ha stilato la proposta di un testo finale del ddl, tenuto conto degli aggiornamenti introdotti dagli emendamenti accolti, che ha radicalmente modificato la struttura e i contenuti del testo iniziale. E’ noto che una delle prime modifiche accolte in origine, fu l’introduzione del “velocipede” tra i mezzi di noleggio con conducente. Infatti veniva introdotto l’articolo:

Art. 52. (Noleggio con conducente di velocipedi)
1. All’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

Nell’ultima riscrittura del testo proposto dalla 10° commissione l’art. 52 diventa l’art. 64, mantenendo invariato il testo. Anche in questo caso, per l’ennesima volta, era possibile proporre degli emendamenti… Ancora una volta si riaffaccia qualche nome noto che con particolari emendamenti, tenta di modificare sostanzialmente la legge 21/92 e NON SOLO a favore dei “velocipedi”:

64.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,», aggiungere le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

64.302

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l’idoneità all’esercizio del servizio. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio. All’istituzione del ruolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l’iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “all’interno dell’area comunale o comprensoriale” sono sostituite dalle seguenti: “all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale”;

b) all’articolo 2, comma 2, le parole: “comunali o comprensoriali” sono soppresse;

c) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1″;

d) all’articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: “il numero ed» sono soppresse;

e) all’articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. II prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4; comma l-bis, all’interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4”.

g) all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 8, comma 3, le parole: “nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

h) all’articolo Il, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all’interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio”».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.”».

64.0.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

All’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le tariffe sono da intendersi come valori massimi”».

64.0.303

TAVERNA, CASTALDI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l’accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”».

SONO IN BUONA PARTE EMENDAEMENTI GIA’ PROPOSTI IN PRECEDENZA E POI RITINUTI INAMMISSIBILI O RESPINTI

12 commenti

  1. Questa è una presa per il culo. Non capisco per quale assurdo motivo insistono con sti emendamenti identici ai precedenti… carogne!

  2. “all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale” SIGNIFICA IL “TUTTI LIBERI” PER GLI NCC DI SCORRAZZARE IN TUTTA ITALIA

    I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1 VUOL DIRE CHE I COMUNI RILASCANO AUTORIZZAZIONI E LICENZE AD MINCHIAM

    nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ABROGAZIONE DEFINITIVA DELL’UNO QUATER ED APERTURA TOTALE E CAOTICA DELLA TERRITORIALITA’ PER GLI NCC

    un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro CIFRA RIDICOLA ED ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE PER I “NUMERI UNICI” DEI TAXI, MA INTERESSANTE PER DELLE PIATTAFORME WEB PER GLI NCC

    QUI SOPRA C’E’ IL FUNERALE DEL TAXI ITALIANO. TUTTI PRONTI PER SCENDERE IN PIAZZA A OLTRANZA, CI STANNO PER SCAVARE LA FOSSA!!!!

  3. Ragazzi il progetto è già partito da un po’, ormai i noleggi di tutta Italia sono dappertutto.conosco gente che la seconda licenza ncc per lavorare a Milano e andato a prenderla con due lire al sud.

  4. Insistono con la barzelletta degli autisti non professionali…forse per favorire qualcuno? Non deve assolutamente esistere questa forma di Lavoro non professionale ne per quindici ore settimanali e nemmeno per un ora!!! Chi svolge l’attività di autista professionale deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari! E non esiste il trasporto con mezzo proprio…. questa si chiama favoreggiamento!!!

  5. E se li hanno GIA’ respinti e/o giudicati inammissibili allora sara’ logico e auspicabile che lo stesso giudizio negativo si ripeta, pari pari, non puo’ essere altrimenti, inammissibile/respinto prima, tale e quale ora, mi pare ovvio

  6. Io penso che queste commissioni x le modifiche degli articoli di legge cercano di modificare riproponendo le stesse modifiche solo x fare vedere a qualcuno che li finanzia illecitamente che loro ci stanno provando.
    ..a me vien da ridere(ma non troppo)la
    Sostituzione della parola motocarrozzetra con velocipede….ma e il seguito che a noi intetessa …velocipede elettrico,auto elettrica.E guarda caso le auto elettriche si stanno affacciando sul mercato anche con prodotti gia a buon mercato.
    Morale…licenza x velocipede si trasforma in auto elettdica con una licenza dal prezzo irrisorio….
    Ma agevolazioni ai taxi x l ibrido son sparite!!!

  7. Ricordate ,durante uno sciopero dei taxi, cosa disse l’allora sindaco ALBERTINI? Pronuncio’ questa frase: Facciano pure sciopero tanto prima o poi,se vogliono mangiare devono riprendere a lavorare….sono passati tanti anni ..cosa è cambiato? CHIUNQUE PUO’FARE IL TAXISTA ,BASTA AVERE UNA MACCHINA…LE LICENZE SONO SVALUTATE chi deve tutelare il taxi non lo fa perche’sa che i taxisti di tutta Italia non si fermano perche’ devono pagare TASSE come è stato dimostrato fino ad ora.ADDIO LICENZA!!!

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