Nota di Unica Roma su articolo 29 comma 1-quater

unica_romada ecodellevalli.tv A proposito delle leggi in vigore previste per i taxi e gli Ncc (i noleggi con conducente) e la questione del comma 1-quater, con la proroga al 31 dicembre 2013 in riferimento all’uso abusivo dei mezzi e di cui abbiamo scritto, l’Unica Filt Cgil precisa alcuni dati normativi.

Il coordinamento regionale parla di “effettiva applicabilità della legge 21/92 ed efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2009 n.14″, specificando che oggi la 29 comma 1-quater è in vigore.

“Le amministrazioni comunali sono delegate dallo Stato al rilascio delle autorizzazioni N.C.C. per far fronte a specifiche esigenze territoriali dell’utenza del Comune ove l’autorizzazione viene rilasciata. Al fine di far fronte a dette specifiche esigenze – si legge nella nota diffusa da Unica Filt Cgil – i Comuni vengono all’uopo finanziati dallo Stato per il tramite del Ministero erogatore.

Tali finanziamenti sono pertanto destinati a servire le specifiche esigenze di mobilità dei cittadini residenti nei comuni che li percepiscono i quali, fin tanto che ne usufruiscono, debbono vigilare non solo sulla correttezza delle procedure di rilascio, ma anche, ed in maniera capillare, in ordine al corretto utilizzo delle autorizzazioni una volta rilasciate. Le inchieste in corso delle autorità – termina la nota – hanno portato alla luce centinaia di autorizzazioni e certificazioni a persone che non avevano titolo”.

L. 21/92 AGGIORNATA AL 28-10-13

DOSSIER AL SENATO

5 commenti

  1. La Corte Costituzionale Italiana da ragione alle tesi di ANITraV
    Sentenza N° 264 del 6 novembre 2013 – la Corte Costituzionale abbatte definitivamente e di fatto il comma 1 quater dell’art. 29 DL 207/2008 convertito in Legge n° 14 del 27 febbraio 2009 – norma sospesa dai vari Governi che si sono susseguiti dal 2008 ad oggi proprio per le palesi criticità costituzionali e comunitarie.

    “Questa Corte (con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di
    localizzazione territoriale) ha ripetutamente sancito «il divieto per i legislatori regionali di frapporre
    barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere
    imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai
    principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)»
    (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008).
    Appare indiscutibile come siffatte considerazioni possano ben estendersi al caso in cui (come nella
    specie) la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, così vulnerando
    l’evocato parametro costituzionale, che impone l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle
    Regioni nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Tra i quali –
    trattandosi di servizi nel settore trasporti che non rientrano nell’àmbito di applicazione del Titolo V del
    Trattato CE, essendo quindi soggetti alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del
    Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), ai sensi dell’art. 2, paragrafo
    2, alinea e lettera d) della medesima direttiva – è espressamente previsto il divieto di subordinare
    «l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:
    1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda
    le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: […] b) il requisito della residenza sul loro
    territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di
    direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE).
    Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un’ingiustificata compressione
    dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola
    loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche
    il principio di parità di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011),
    sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà
    di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). La conformazione della quale è, altresì, delineata nel
    punto 65 del Considerando della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui – poiché «la libertà
    di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta
    il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di
    discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato» –
    «L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a
    titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di
    residenza, di domicilio o di prestazione principale dell’attività».”

    Sono queste alcune parti sostanziali della sentenza della Corte Costituzionale che di fatto abbatte i principi tanto cari ai tassisti romani e che hanno portato questi con i loro padrini politici a far modificare la Legge 21/1992 nelle parti riguardanti il servizio di noleggio con conducente.
    “Anche se la sentenza non fa riferimento esplicito al comma 1 quater dell’art. 29 DL 207/2008″ riporta in una nota il Presidente Nazionale dell’ANITraV Mauro Ferri ” di fatto mette una vera e propria pietra tombale su tutta la vicenda riguardante la modifica alla Legge 15 gennaio 1992 n 21 che anche se sospesa continua a creare enormi difficoltà alle imprese italiane. La nostra Associazione ormai da cinque anni è impegnata a difesa delle imprese ncc italiane e quotidianamente combatte contro le assurde pretese feudali delle Amministrazioni Pubbliche governate da politici incapaci od inutili”, continua il Presidene Ferri ” dopo questa ultima sentenza non ci dovranno essere più alibi o paure di chi ha la competenza e il dovere di porre fine alle irrazionali tesi delle varie sigle sindacali romane, già da noi denunciate alla Procura della Repubblica, che stanno determinando caos in molte amministrazioni pubbliche locali attraverso dolose ed ingannevoli note inviate a comuni, provincie e regioni. Penso al caos generato dalla Direzione della Mobilità della Regione Abruzzo che ancora oggi da indicazioni per l’applicazione del comma 1 quater omettendo che tale norma è sospesa ma anche violando la Costituzione Italiana; ora basta !! Le Amministrazioni Pubbliche Locali si allineino all’ordinamento legislativo e costituzionale e la smettano di fare sponda ai tassisti romani e il Governo faccia il suo dovere sostenendo la libertà di stabilimento e la libera circolazione di beni e servizi modificando in tal senso la Legge 15 gennaio 1992 n 21″

    Il responsabile della Regione Lazio per l’ANITraV Giulio Aloisi ha così commentato la notizia della sentenza della Corte Costituzionale ” La sentenza tocca anche un altro profilo importante, quello del ruolo provinciale dei conducente, argomento già da noi individuato come discriminatorio se visto nella sua provincialità; proprio lunedì 18 con il Presidente Nazionale ci siamo recati alla Regione Lazio per evidenziare la problematica sollevata dai diversi ruoli provinciali laziali che ad oggi non consentono molte imprese di iscriversi nelle CCIAA, devo dire che abbiamo trovato molta sensibilità da parte dell’assessorato alla mobilità della Regione Lazio. Voglio anche dire che ANITraV trova in questa sentenza il raggiungimento del traguardo che da sempre si è prefissa e cioè che il libero esercizio e la libertà di impresa sono l’unico vero motore propulsore per il ritorno ad una proficua economia.”

    Il Direttore
    Giuseppe Di Resta

  2. Ma anitrav vuole il numero chiuso o no?
    Se sì, ma che ca..o parla di libertà di impresa,
    Se no, ma chi sono quei noleggi con autorizzazione pagata cara, che la sostengono?

  3. ROMA – Er Medusa non ha dubbi. «A quello faje cento», dice al collega, indicando con un cenno della testa un americano appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino assieme alla moglie. L’altro autista risponde picche:
    «Nun posso j’ho già detto quarantotto». A testa. «Vabbè, famo er prossimo», chiude sconsolato. Convinti di aver fatto un buon affare i due turisti, appena sbarcati in Italia, salgono sul pulmino nero coi vetri oscurati, parcheggiato davanti agli arrivi internazionali del Leonardo da Vinci. Nel mini van c’è ancora posto. Serve qualche altro minuto per fare il pieno di clienti. Si parte. Dentro, sedute, cinque persone, tutte paganti. E il carico «d’oro», di almeno 250 euro, s’avvia verso Roma.

  4. Anche in questa occasione ho illustrato le intenzioni dell’Amministrazione di dare a brevissimo una soluzione da proporre a chi gestisce lo scalo romano e ho trovato non solo la disponibilità della Cgil, ma anche, devo dire, una pressante richiesta di affrontare una volta per tutte il problema della legalità dentro e fuori l’aerostazione. La Cgil non solo si riferisce, come è successo in altri incontri con altre sigle, al problema dell’abusivismo e del procacciamento delle corse da parte di chi per legge dovrebbe arrivare con la corsa già prenotata, vedi i noleggiatori con conducente, ma ha puntato il dito contro il sistema delle sub concessioni che Adr ha rilasciato ai tre consorzi di Ncc

    Tale sistema, secondo la Cgil, non solo altera il mercato, ma non pone tutti gli Ncc sullo stesso piano di libera concorrenza.

  5. È un bel dilemma: rispettare la legge o non rispettare la legge? Se la rispetti non rischi niente e guadagni il giusto che ti è concesso per il tuo lavoro, se non la rispetti fai dei bei soldini ma dormi preoccupato e ti tocca prima o poi spenderli in avvocati e psicologi per curare una vita di stress e grattacapi. Io ho scelto di dormire tranquillo. Buona notte.

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