Class action? Se ne può parlare, abbiamo tempo e mezzi

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classaction

Europa

In Europa le azioni collettive guadagnano sempre maggiore popolarità. La direttiva 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19-5-98 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi del consumatori nell’Unione Europea stabilisce che enti legittimati, quali ad esempio associazioni dei consumatori o autorità pubbliche indipendenti, sono autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate dalla condotta del convenuto. Esistono poi differenze tra gli Stati europei nel dotarsi di una legislazione particolare[1].

Italia
1º gennaio 2010

L’azione collettiva è prevista dall’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha inserito nel c.d. “codice del consumo” (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206) l’art. 140-bis, con il quale è stata disciplinata l’azione di classe per l ‘ accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Essa può essere proposta con atto di citazione al Tribunale competente dal singolo cittadino, da un comitato o da un’associazione. Se più soggetti si aggregano e presentano gli stessi illeciti e gli stessi fatti, le procedure vengono riunite. Il nuovo emendamento toglie alle associazioni dei consumatori l’esclusività nel promuovere l’azione, prevista invece nella vecchia versione della legge. Il giudice ha facoltà di fissare l’importo minimo dei risarcimenti, valido non solo per chi ha presentato il ricorso con la class action, ma per quanti agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell’azione collettiva, ottenendo dal giudice l’assimilazione della causa individuale all’azione collettiva.[2]
Per Consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti.

La legge esclude il danno punitivo, limitando il risarcimento al solo riconoscimento dei danni subiti, senza prevedere una penalità, anche devoluta allo Stato, per la violazione delle norme e i casi di recidiva. Tuttavia, il risarcimento del danno ammesso è inteso in senso lato, non limitato al solo danno materiale, ma anche morale, esistenziale o di immagine, e quindi afferente a un importo che può essere sensibilmente maggiore e penalizzante rispetto a quanto introitato attraverso pratiche illecite.
Resta la non-appellabilità delle sentenze di primo grado favorevoli alle imprese, che escludono la responsabilità civile delle imprese e respingono le richieste di risarcimento. La norma, di dubbia costituzionalità, consente alle società di accordarsi, promuovere e perdere una class action preventiva, in modo da precludere ai consumatori la libertà di azione in giudizio.
Dopo tre gradi di giudizio e sentenza di Cassazione favorevole ai consumatori che hanno promosso la class action, la legge obbliga i singoli consumatori ad avviare una seconda causa civile individuale con relativi nuovi tre gradi di giudizio, per ottenere quanto loro spetta, tramite l’esecuzione forzata di quelle relative alla causa collettiva.
Se il consumatore perde la causa, può essere obbligato a pagare la pubblicizzazione della sentenza e citato in giudizio per il risarcimento dei danni di immagine alla controparte.

Il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha anche introdotto nell’ordinamento italiano l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.
Quest’ultimo tipo di azione può essere esercitato contro una PA o un concessionario di pubblico servizio se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici.

XIV Legislatura

Il primo tentativo del Parlamento italiano di tutelare collettivamente i consumatori avvenne durante la XIV Legislatura (maggio 2001 – aprile 2006) con il progetto di legge di iniziativa parlamentare C. 3838 a firma dell’Onorevole Bonito (Democratici di SinistraL’Ulivo) e altri. Il progetto di legge non si prefiggeva di istituire la figura giuridica delle azioni collettive, ma si limitava a modificare un articolo della legge n. 281 del 30 luglio 1998 per prevedere «il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi […] che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti». Nonostante l’impalpabilità dell’intervento legislativo e la sua approvazione pressoché unanime da parte della Camera dei deputati il 21 luglio 2004 (votanti 445, favorevoli 437, contrari 8, astenuti 1) l’iter parlamentare si arenò al Senato, dove non fu nemmeno avviato l’esame da parte delle commissioni competenti di Giustizia e Industria-Commercio-Turismo. Il progetto prevedeva, all’articolo 2, la legittimazione attiva oltre alle associazioni di consumatori del Cncu, anche alle associazioni di investitori.

XV Legislatura

Presso la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati sono all’esame vari progetti e disegni di legge atti ad introdurre nell’ordinamento giuridico italiano l’azione collettiva risarcitoria a tutela di consumatori e utenti. Analizzando i testi in esame è possibile suddividere le proposte parlamentari in due tipologie distinte: disegni di legge (DDL) del Governo e simili e proposte di legge (PDL) concorrenti.

DDL del Governo e simili:

Oltre al disegno di legge C. 1495 a firma dei ministri Bersani, Mastella e Padoa Schioppa presentato il 27 luglio 2006 dal Governo Prodi si sono aggiunti altri progetti di legge ad iniziativa parlamentare a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883). Queste proposte per l’introduzione delle azioni collettive nell’ordinamento italiano prevedono l’inserimento di un nuovo articolo, il 140 bis, all’interno del Codice del consumo, d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206. Tutti questi disegni di Legge, pur dichiarando di ispirarsi al testo approvato alla Camera nella precedente legislatura, da un lato ampliano l’ambito di applicazione agli illeciti extracontrattuali non prettamente consumeristici (e non precedentemente previsti), dall’altro omettono di prevedere la legittimazione attiva a favore delle associazioni di investitori, motivo per cui il Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio (SITI) si è fatto sin dal luglio 2006 promotore di un coordinamento delle associazioni esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal DDL 1495 Bersani sulla class action[7].

PDL concorrenti:

I PDL Fabris (1330), Poretti-Capezzone (1443), Pedica (1834) e Grillini (1882) da un lato considerano insufficiente limitare la legiferazione per le azioni collettive all’interno di un unico articolo proponendo una legge ad hoc, dall’altro lato attingono maggiori elementi dalla legislazione statunitense che la proposta governativa omette. Queste proposte sono considerate più coerenti sia da numerose associazioni per la difesa dei diritti di investitori e di consumatori come SITI, ADUC, SOS UTENTI, sia da numerose organizzazioni extraparlamentari (come i meetup di Beppe Grillo). Numerose petizioni popolari, e tra queste quella del Coordinamento promosso dal SITI[7] chiedono al Governo di promulgare una legge che rispetti il diritto di ogni cittadino di adire vie legali tramite class action e di non riservare questo diritto ai soli enti riconosciuti dal Governo, come invece prevede il DDL governativo.

Attualmente tutte le proposte sono all’esame della II Commissione Giustizia della Camera dei deputati che ha svolto l’iter preliminare della presentazione dei PDL a cura del relatore Onorevole Alessandro Maran (L’Ulivo) e una serie di audizioni informali di varie associazioni rappresentanti consumatori (ADOC, ADUC, SITI, ADICONSUM, ADUSBEF, ecc.) e soggetti del mondo economico (Confindustria, FederFarma, ANIA, ecc.). I deputati dell’opposizione non hanno né presentato un proprio progetto di legge, né risultano co-firmatari dei PDL esistenti. Nel corso della discussione al Senato della Repubblica della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l’emendamento 53.0.200 (testo 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, che introduce per la prima volta la class action nell’ordinamento giuridico italiano. La disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori acquisterà efficacia a partire dal 1º luglio 2009.

Comparazione delle proposte [modifica]

È possibile confrontare le proposte che introdurrebbero le azioni collettive attraverso un articolo aggiuntivo al Codice del consumo suddividendole tra quella governativa e i progetti di legge che propongono una legge a se stante.

Di seguito, con "Governo" si intendono i DDL 1495 e i PDL 1298, 1662 e 1883, mentre con "Concorrenti" si intendono i PDL 1330, 1443, 1834 e 1882.

Contesto normativo:

  • Governo: viene aggiunto un articolo (140-bis) all’interno del Codice del consumo.
  • Concorrenti: prevedono un complesso di norme autonome che disciplinano l’azione collettiva.

Legittimazione ad agire:

  • Governo: riservata alle associazioni di consumatori iscritte alla CNCU, alle associazioni professionali ed alle camere di commercio.
  • Concorrenti: chiunque ha un interesse può fare istanza per l’avvio di un’azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori. La legittimazione potrebbe essere riformulata come una limitazione delle materie che possano essere oggetto di class action, non delle persone fisiche e giuridiche aventi titolo per farlo. Nell’ordinamento statunitense la class action è ammessa anche per qualsiasi richiesta di risarcimento danni, in particolare anche per le cause del lavoro.

Risarcimento:

  • Governo: dopo una eventuale vittoria dell’azione collettiva, i singoli aventi diritto debbono intraprendere un’azione legale individuale (stragiudiziale, prima, e giudiziale in caso di esito negativo della prima).
  • Concorrenti: è previsto un meccanismo di rimborso automatico di tutti gli aventi diritto che ne fanno richiesta grazie all’introduzione di un curatore amministrativo dell’azione collettiva.

Transazioni:

  • Governo: sono incentivate le transazioni (sia per l’azione collettiva che per il risarcimento individuale). Per la classe, il potere di transare è delegato totalmente al soggetto che avvia l’azione collettiva.
  • Concorrenti: L’eventuale transazione è soggetta all’approvazione dei soggetti che si sono iscritti all’azione collettiva.

Azioni collettive concorrenti

  • Governo: non viene disciplinata l’ipotesi della presentazione di una pluralità di istanze di avvio di azioni collettive per i medesimi fatti.
  • Concorrenti: si disciplinano le eventuali azioni collettive concorrenti privilegiando in particolare la qualità delle argomentazioni presentate e la totale assenza di conflitti d’interessi fra il promotore e classe.

Danno punitivo:

  • Governo: non previsto.
  • Concorrenti: su richiesta del promotore dell’azione il giudice può condannare il convenuto al pagamento di un danno maggiore rispetto al danno emergente e lucro cessante nella misura dell’eventuale maggior vantaggio economico realizzato grazie all’illecito plurioffensivo.

Pubblicità ingannevole:

  • Governo: non previsto.
  • Concorrenti: la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall’autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole.

Nei media

Il film Erin Brockovich – Forte come la verità è tratto da una storia vera e parla della class action statunitense.

Note

  1. ^ Class action:dalle origini ad oggi
  2. ^ Class Action contro imprese private
  3. ^ DDL GOVERNO C. 1495
  4. ^ PDL Maran C. 1289
  5. ^ PDL Buemi C. 1662
  6. ^ PDL Crapolicchio C. 1883
  7. ^ a b Petizione per l’introduzione di correttivi alla Legge sulla Class Action
  8. ^ PDL Fabris C. 1330
  9. ^ PDL Poretti-Capezzone C. 1443
  10. ^ PDL Pedica C. 1834
  11. ^ PDL Grillini C. 1882

14 commenti

  1. Ho visto stamattina ore 9 Rai tre “agora’” anno parlato per circa 20 minuti di liberalizzazioni farmacie e per soli 5 di noi, a Bittarelli e’ stato concesso non più di 1 minuto!! Dimenticavo… tutto normale…era semplicemente una trasmissione di Rai 3 !!!

  2. credo cmq che qualcosa si debba fare per mostrare a pertura…magari dico una cavolata…può essere ….però se volgiono che ci sia concorrenza che ce la facciamo tra di noi….tra radiotaxi ad esempio….o associazioni di tassisti che possano fare pacchetti scontati …su misura per la clientela….fidelizziamo al nostro interno…secondo me è l’unico modo…in sostanza se di liberalizzazione dobbiamo parlare…che sia solo delle tariffe…mantenendo un prezzo standard che sarebbe quello del tassametro e fare agevolazioni …non so la butto li….ma qualcosa si deve fare…per non soccombere….

  3. Estratto dell’intervista al Ministro Catricalà concessa al quotidiano La Repubblica 16\12\2011:
    Domanda: Il governo quando riproporrà concretamente le questioni non risolte delle liberalizzazioni?
    Risposta: A gennaio,nella legge x la concorrenza faremo tutto quello che ci sarà consentito.I taxi verranno liberalizzati dall’Authority per i trasporti che,sempre da gennaio,attende solo il varo di un regolamento x ufficializzarne la nascita.Il punto è che troppi lacci e troppe leggi bloccano il mercato.

    Chi mi conforta?

  4. ATTENZIONE il dott. Catricala persona saggia ed estremamente intelligente (tocchiamo ferro)
    Ha dichiarato su repubblica una cosa importantissima stiamo ai fatti i giornali sono carta straccia e noi siamo carne da macello loro vogliono le nostre grida gli urli, dei tassisti incazzati vogliono che la gente si “impicchi”
    Ma visto che non governano loro.

    Scusi, ma il presidente Monti che a Bruxelles ha sconfitto addirittura Bill Gates, qui si è fatto fermare dal RadioTaxi.
    “Sui taxi, però, fin dall’inizio avevamo ritenuto che dovessero essere regolamentati da una Authority ad hoc. Non ci poteva essere una liberalizzazione immediata e in Parlamento ci si è limitati a chiarire questo aspetto”.
    Stampate queste parole l autority ha una funzione solo di regolamentazione cioè puo solo cambiare alcune regole. Non puo stravolgere la legge fate girare queste parole solo su repubblica di oggi fatelo

  5. Sarà un autority per i trasporti ad occuparsi della nostra liberalizzazione a Gennaio.(Catricallà)
    Per me ,sopratutto dopo tutte le infamie ricevute,ne ho abbastanza.Che il sindacato mi spieghi se abbiamo oggi o pensiamo ad una possibile vertenza.
    Mi riserbo di non commentare i miei pensieri mi sento molto vicino ai colleghi Greci.

  6. …sicuramente si può fare e credo che i migliaia di tassisti sarebbero d’accordo….inizierò a far girar la voce.

  7. Marco, Leonardo non posso postare. Vi prego Repubblica oggi ci dedica la prima, la terza pagina, e la quarta pagina. Urge renderlo noto a tutti come testo, poi commentiamo. La cosa più importante è che Catricalà finalmente dice chiaramente che lo strumento per farci fuori è l’Authority ad hoc ( Trasporti) e mette date, ma c’è molto altro al prezzo di 1 euro,50. Postate poi ne parliamo, grazie

  8. Dovremmo stampare volantini da distribuire in tutta Italia per spiegare le nostre motivazioni e dire la nostra , visto che la maggior parte della stampa ci e’ contro noi usiamo altri metodi e facciamo capire che stanno distogliendo l’attenzione dai veri problemi

  9. De75 » Se qualcuno ha in mente di fare un volantino in formato pdf lo possiamo postare sul blog, poi ognuno se lo stampa in casa e lo distribuisce a chi vuole.

  10. Marco dovrebbe essere una causa civile pensa a milano ce un avvocato che e straordinario non pensavo ma lo e pensa se ti dovessi raccontare che causa mi ha fatto vincere e in piu le piacciono i tassisti pensa

  11. Sarebbe meglio che eventuali comunicazioni alla cittadinanza venissero dalle OOSS *unite*, e così le comunicazioni via mail a trasmissioni, conduttori, giornali, giornalisti, ecc

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