Per una volta la Consulta tutela libertà d’impresa e concorrenza

nicolaporro.it Per la Corte il numero limitato delle licenze NCC e taxi non risponde a utilità sociale, misura protezionista che non può restringere concorrenza e libertà d’impresa di Rocco Todero 8 Aprile 2024

Eppur anche in Italia qualcosa si muove in direzione di un più ampio riconoscimento della libertà d’impresa e della concorrenza. Ma a tentare piccoli passi in avanti non è il Parlamento, che ha costretto, invece, la Corte costituzionale a prendere la palla al balzo per porre fine all’immobilismo protezionista che lo stesso legislatore italiano alimenta da anni nel settore del noleggio con conducente (NCC).

Blocco delle licenze
Dal 2018 esiste una norma statale che ha bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari della licenza per il servizio di taxi e di quelle titolari di autorizzazione del già richiamato servizio NCC.

Il registro, tuttavia, non è mai stato attivato e così il blocco delle licenze NCC si è protratto sino ad oggi, permettendo il consolidamento di una rendita di posizione a vantaggio dei titolati di licenza che sono rimasti al riparo dall’ingresso di nuovi concorrenti. E ciò nonostante l’evidente ed acclarato aumento della domanda registrato anche dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dinanzi a tale stato di cose, nel mese di aprile del 2023, la Regione Calabria ha pensato bene di istituire ben 200 licenze di NCC riservandone la titolarità però alla Ferrovie della Calabria s.r.l., senza procedere ad alcuna gara pubblica.

Nel Paese dei paradossi è accaduto che lo Stato, responsabile del blocco all’ingresso di nuovi operatori nel mercato NCC nonostante l’aumento della domanda del servizio, abbia impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge calabrese, lamentando, da un lato, la violazione della norma statale che ha congelato il rilascio di nuove licenze sino alla operativa del famigerato registro informatico, dall’altro, l’assegnazione diretta delle licenze a Ferrovie della Calabria s.r.l.

La decisione della Consulta
Ma c’è stato un colpo di scena. La Consulta, per affrontare la questione della lamentata illegittimità della legge regionale che ha istituito 200 nuove licenze NCC, ha ritenuto di dovere verificare prima la legittimità della norma statale che ha paralizzato da anni il mercato degli NCC impedendo l’ingresso di nuovi operatori.

Da accusatore lo Stato si è trasformato in accusato. Secondo la Consulta, infatti, è necessario verificare d’ufficio se la legge nazionale sia compatibile con la Costituzione e ciò per le seguenti concorrenti ragioni:

la disposizione ha bloccato per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazione NCC;
la norma appare ispirata ad un intento protezionistico e non già ad un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività;
l’interesse protezionistico non può limitare la libertà d’iniziativa economica privata, la quale, invece, può trovare un confine solo dinanzi alla necessità di proteggere valori primari attinenti alla persona umana;
“blocchi o sospensioni delle autorizzazione funzionali all’esercizio di attività economiche possono tradursi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato, ponendosi in contrasto, altresì, con la libertà formale di accesso al mercato garantita dal primo comma dell’art. 41 Cost”.
La Corte osserva, poi, che anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha mancato di evidenziare di recente come il mercato del trasporto pubblico non di linea sia caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso e ciò, aggiungiamo noi, vale anche per il settore dei taxi, com’è possibile verificare leggendo la segnalazione dell’Agcom.

Limiti illegittimi
La questione affrontata dalla Consulta riguarda in modo specifico il settore del noleggio con conducente, ma le affermazioni secondo le quali le istanze protezionistiche non possono rappresentare legittimi limiti alla concorrenza e alla libertà d’iniziativa economica appaiono particolarmente rilevanti e possono valere, a mio parere, anche per il mercato dei taxi, soprattutto alla luce della incontestabile insoddisfazione della domanda degli utenti.

Ciò che colpisce nella decisione della Corte è che, per una volta, la protezione delle libertà economiche non sembra avere richiesto un indispensabile ancoraggio all’ordinamento europeo, poiché la lettura della Costituzione è stata ritenuta sufficiente a garantire adeguata protezione ad istanze di tutela del mercato.

Il giudizio sulla legge nazionale continuerà a breve dinanzi alla stessa Corte costituzionale e così scopriremo se dove non poté l’ignavia della democrazia consociativa potrà la razionalità dei principi giuridici liberali.