Decreto Sostegni: come chiedere il contributo a fondo perduto


altalex.com Sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicati fac simile e istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni” (testi in calce).

Il Provvedimento del 23.03.2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate detta le regole per il contributo a fondo perduto in favore di imprese e partite Iva che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

La procedura

Dal 30 marzo al 28 maggio le istanze andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio portale web istituzionale. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza o, su opzione del contribuente, potrà essere impiegato come credito d’imposta in compensazione.

Come richiedere il contributo

Occorre compilare online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia. Per ciascuna istanza il sistema dell’Agenzia effettuerà verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In ipotesi di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta se prescelto) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”) accessibile all’istante o al suo intermediario delegato.

Beneficiari

Può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Categorie escluse

Sono esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti:

  • la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021),
  • che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021),
  • gli enti pubblici (art. 74 del TUIR),
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus

I requisiti sono due:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiora 10 milioni di euro,
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Partite Iva dal 2019

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, se rispettano il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come si quantifica il contributo

L’ammontare del sostegno è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020, e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Il contributo minimo

È garantito un contributo minimo:

  • non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche,
  • non inferiore a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo massimo

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

L’esclusione dalla tassazione

Il sostegno, come i precedenti bonus:

  • è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’Irap,
  • non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

AGENZIA ENTRATE, PROVVEDIMENTO 23 MARZO 2021>> SCARICA IL PDF

AGENZIA ENTRATE – MODULO ISTANZA>> SCARICA IL PDF

AGENZIA ENTRATE – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE>> SCARICA IL PDF