Corte costituzionale Sentenza 26 marzo 2020, n. 56 (promosso dalla Regione Calabria)

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE (qui il testo completo)

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;

3) dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettere b), e) e f), e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all’art. 41 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all’art. 11 della legge n. 21 del 1992, 7 e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all’art. 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettere a), b) ed e), quest’ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all’art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.


8 commenti

  1. Ora mi resta da capire se un ncc di fuori provincia può prendere la seconda marchetta fuori dal suo territorio.

  2. Quindi ? Oltre al corona virus che altro mi devo aspettare ?????
    Uno stravolgimento della 21 /1992 in questo periodo drammatico ??

  3. PRONUNCIA CORTE COSTITUZIONALE

    Cari amici e cari colleghi,
    con sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria nei confronti della decreto legge di riforma del settore NCC approvato nel febbraio 2019 (art. 10-bis, decreto-legge n. 135/2018, convertito in legge n. 11/2019).
    La decisione della Corte è stata duplice:
    a) In primo luogo, la Corte ha confermato che il SERVIZIO NCC È UN SERVIZIO DI NATURA LOCALE, DA RIMESSA E DESTINATO AD UNA UTENZA SPECIFICA (E NON INDIFFERENZIATA). Per tale ragione, le singole corse NCC devono essere oggetto di PREVIA PRENOTAZIONE PRESSO LA SEDE O LA RIMESSA (che devono essere localizzate, la principale obbligatoria, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, le secondarie eventuali e facoltative, nel correlato territorio provinciale), e – al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo – ogni corsa deve preventivamente essere inserita nel FOGLIO DI SERVIZIO e i veicoli NCC NON POSSONO SOSTARE SU PUBBLICA PIAZZA, ma attendere le prenotazioni all’interno delle rispettive rimesse. La Corte ha dichiarato, dunque, la legittimità costituzionale di tutte queste disposizioni.
    b) In secondo luogo e al contrario, la Corte ha ritenuto troppo stringente l’obbligo di partenza e rientro in rimessa all’inizio e al termine di ogni singolo servizio e ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale passaggio della legge n. 21/1992. La Corte ha, tuttavia, invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disciplinare con attenzione l’utilizzo di piattaforme informatiche per la raccolta delle prenotazioni così da evitare che il servizio di NCC si tramuti in un esercizio abusivo del diverso servizio di taxi.
    La Corte ha, infine, confermato la legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni contenute nella legge che regola il nostro settore, ivi inclusa la moratoria del rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino all’istituzione del Registro Nazionale delle imprese esercenti il trasporto pubblico non di linea.
    Cari amici e cari colleghi, avevamo sperato in una decisione più incisiva della Corte Costituzionale e, in ordine al contrasto all’abusivismo, in una presa di posizione più forte da parte dei Giudici delle leggi che non si limitasse ad una assunzione di principio che il servizio NCC è un servizio da rimessa e di natura locale. Tuttavia, contrariamente a quello che proveranno a dire i soliti noti (e magari qualche nota multinazionale), la pronuncia della Consulta non rappresenta un “liberi tutti”, anzi esattamente l’opposto; e noi continueremo a vigilare affinché le norme siano rispettate (e fatte rispettare) e l’abusivismo sia debellato dal nostro settore.
    Auspichiamo che il Governo, una volta terminata questa incredibile situazione di emergenza sanitaria, voglia non lasciarci soli e intervenga con decisione attraverso il citato decreto presidenziale per mettere un punto fermo contro la presa di ‘potere’ delle multinazionali attraverso le piattaforme tecnologiche e degli abusivi.

    USQUE AD FINEM

    Roma, 26 marzo 2020

    UGL TAXI – FEDERTAXI CISAL – ATI TAXI – TAM – ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOLEGGIATORI RIUNITI TAXI BLU

  4. Riporto:” la pronuncia della Consulta non rappresenta un liberi tutti”.
    Intanto gli NCC riportano a casa il diritto di NON ritornare in rimessa dopo ogni servizio, se vi sembra poco…
    Sempre sul pezzo le associazioni!

  5. Claudio Giudici.
    In merito alla sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso della Regione Calabria contro la novella legislativa (12/2019) alla l. 21/92, ne faremo un puntuale approfondimento con i nostri legali nei prossimi giorni, tuttavia possiamo già dire che la legge ne esce fortificata perché ogni dubbio d’illegittimità costituzionale spacciato sulla stessa, è adesso fugato e sostituito dal sigillo della Suprema Corte circa la sua sostanziale e generalizzata legittimità costituzionale. Ogni esultanza che eluda questa considerazione deve esser considerata ingannevole musica da pifferai magici, un po’ come quando fu contrabbandato che la normativa fosse oggetto di procedura d’infrazione da parte dell’Europa (quando invece trattavasi di un semplice EU Pilot, ossia di un’indagine come tante ne vengono fatte a fini conoscitivi).
    Così, l’unico punto su cui la legge ne esce f o r m a l m e n t e indebolita, è relativo all’obbligo del rientro in rimessa alla fine di ogni servizio – cosa che mai ha trovato operatività su strada dal lontano 2009, col famoso art. 29, co. 1-quater -, ma la Suprema Corte ribadisce la correttezza dell’impianto normativo in merito: alla natura locale del trasporto pubblico locale non di linea, allo stazionamento in rimessa, al foglio digitale di servizio, al registro elettronico nazionale e,
    nelle more dello stesso, al blocco relativo all’emissione di nuove autorizzazioni. Anzi, la stessa rivolge anche un monito alle istituzioni affinché venga data applicazione al foglio digitale di servizio.
    Detto ciò, questa comunicazione agli Iscritti era dovuta, ma adesso abbiamo da pensare a questioni ben più gravi e dolorose.
    In bocca al lupo a tutti gli operatori del t.p.l. non di linea ed al Paese.

  6. X noi tanti profani fateci capire non in politichese… come devono prenderla i tassisti??? Come il solito abuso proferito a luci spente che arriva alle spalle di notte o in tempi di corona virus obbligati a casa o come….

  7. Ancora una volta una delusione. Cari amici noleggiatori. La vita sarà dura per tutti, sopratutto per chi ha investito i risparmi propri e della propria famiglia per acquistare una licenza ed operare regolarmente. Sarà molto dura!

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