Milleproroghe (taxi ncc) facciamo chiarezza

Dopo il comunicato rimbalzato su centinaia di chat e gruppi FB a cui hanno fatto seguito da una parte festeggiamenti scomposti e dall’altra pianti di coccodrillo, pubblichiamo gli emendamenti “vivi” (cioè quelli rimasti ancora in discussione al Governo) ad oggi 13 febbraio alle ore 12, che se dovessero passare anche solo in parte porterebbero una categoria intera allo sbando (quella ncc) e un’altra “agli stracci” (i taxi). Quindi, sempre pronti alla reazione immediata (!), attendiamo con calma il prosieguo della discussione da cui dipende il futuro del nostro lavoro.

Per chiarezza: dove è indicato “identico” si intende che la fotocopia di quell’emendamento è stata presentata da altri deputati, quindi se viene ritirato un emendamento è chiaro che rimane in vita l’altro.

– 33.02 DI MAIO VITIELLO (inammissibile limitatamente alle lettere a), c), d) e identico 33.09 TOPO BURATTI

(inammissibile limitatamente alle lettere a), c) e d))
  Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3, camma 3, secondo capoverso, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
   c) all’articolo 11, comma 4, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   d) all’articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione».


– 33.011 TOPO BURATTI e identici 33.017 NOBILI PAITA e 33.027 ZANELLA

Dopo l’articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell’Unione, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

ident. 33.017.33.027.

3 commenti

  1. Ma c’è una data esatta entro la quale sarà definita l’approvazione o il ritiro degli emendamenti?

  2. Anch’io vorrei sapere se la situazione è ritornata come prima dell’ultima modifica o meno…

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