Gli emendamenti in discussione al Decreto Milleproroghe 2020

A scanso di equivoci, soprattutto a seguito di comunicati piuttosto confusi, inesatti e generici e audio confusionari che stanno girando nelle chat, pubblichiamo di seguito l’elenco e il testo degli emendamenti al cd Milleproroghe che andrà in discussione settimana prossima. Inutile ricordare che se solo passasse uno  di questi emendamenti si produrrebbe l’equivalenza di una legge “libera tutti” che causerebbe la proliferazione indiscriminata di “servizi alternativi al taxi” (vedi nota app americana) provocando la distruzione del nostro servizio con conseguente azzeramento del valore delle licenze e del lavoro di tassista.

Emendamenti ancora “vivi”: (dati in continuo aggiornamento) 

13.4 RIZZETTO ZUCCONI identici 13.5 BRUNO BOSSIO (respinto il 5/02) e 13.81 PENTANGELO (respinto il 5/02)
13.30 ZANETTIN BRUNETTA (respinto il 5/02)
13.57 CARE’ – MARCO DI MAIO – VITELLO (ritirato il 12/02)
13.01 BRUNO BOSSIO ident. 13.06 PAITA (ritirati il 12/02)
– 33.02 DI MAIO VITIELLO (inammissibile limitatamente alle lettere a), c), d) e identico 33.09 TOPO BURATTI
– 33.011 TOPO BURATTI e identici 33.017 NOBILI PAITA e 33.027 ZANELLA
– 13.81 PETANGELO, ZANELLA (respinto il 5/02)

 

Di seguito i testi presi da documenti.camera.it


Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.4. (è stato ritirato il 3/2/2020)

  All’articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l’adozione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L’inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall’articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».

ident. 13.5.13.81.


Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.30. (respinto il 5/02)

 Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine di cui all’articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma.


Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.57. (ritirato il 12/02)

 Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All’articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: «Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Per un periodo di tre anni».

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
13.01. (ritirati il 12/02)

 Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell’Unione, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, devono essere sospesi fino ad integrale riordino della materia, e abrogati gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

ident. 13.06.


Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
33.02.
(inammissibile limitatamente alle lettere a), c) e d))
  Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3, camma 3, secondo capoverso, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
   c) all’articolo 11, comma 4, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   d) all’articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell’area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione».

Di Maio MarcoVitiello Catello


Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
33.011.

  Dopo l’articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell’Unione, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

ident. 33.017.33.027.
 

13.81. (respinto il 5/02)

  All’articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l’adozione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all’articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L’inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall’articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».

ident. 13.4.13.5.