Stop ai furbetti con la targa estera

Nel capo II del titolo II, dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
« Art. 29-bis. – (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero). – 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 93:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. 
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede
all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”;

b) all’articolo 132:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213”;

c) all’articolo 196, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.” ».


7 commenti

  1. Questo in risposta a chi già pensava di ricostruire una carriera con targa rumena,comunque al di là io finché il tutto non diventa legge non festeggio sono dell’idea che siamo a metà giro di boa.

  2. A metà no. ATTILA siamo ai primi di gennaio. Aspetta almeno fino a marzo governo in bilico permettendo. Non canto vittoria nemmeno io però durante la conversione in legge del decreto le facce da abusivo in parlamento le voglio vedere. E NON ESCLUDO FACCE A SORPRESA INSOSPETTABILI. RAGAZZI ATTENTI. Non c è solo il RUBERPIDDI nelle stanze romane. I GILET AZZURRI SONO UNA BANDA DI LIBERALCAPITALISTI, keynesiani fin sopra i capelli, fra di loro c è gente che fa del liberismo criminale una sua ragione di vita. Vi ricordò che Gasparri parla parla per nome di un nazional rivoluzionario vero che non siede in parlamento e che ebbe a suo tempo la visione mistica dell unoquater. Poi tutti possono cambiare ma i gilet azzurri li vedo bene a braccetto con i delrito e i calendari potetti. Senza contare che nel cielo stellato molti ormai fanno i bastian contrari per partito preso. Detto questo ritorno a quanto sopra: OCCHIO AGLI INSOSPETTABILI!!!!

  3. Giuseppe il secondo commento ho preferito cestinarlo. Comunque ti ricordo che la conversione in Legge di un Decreto Legge non permette stravolgimenti ma solo piccole modifiche. Altrimenti saremmo in sud America negli anni ’70

  4. Leggo dichiarazioni di Artusa dove dice di avere raggiunto accordi con i nostri sindacati per un’estensione dell’ambito di operatività da provinciale a regionale….spero non sia così perché sarebbe l’ennesima presa in giro che a noi tassisti di Milano non cambierebbe assolutamente nulla rispetto a prima.

  5. Scusa alebrima artusa gli accordi può CHIEDERLI AL MINISTRO. I nostri sindacati possono(faccio per dire) concedere ad artusa tutti i posteggi di Milano o Roma, la legge cosa dice???? LALEGGE FA IL SUO MESTIERE chiunque fra noi puoi solo fare del Bla bla bla.

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