Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

D.L. ____ dicembre 2018, n. _____ Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21,  recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, come modificata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni che sospende l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 40 del 2010, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l’adozione degli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____  dicembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

Art. 1

(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;

b)      all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;

c)      all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

1)                            targa del veicolo;

2)                            nome del conducente;

3)                            data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

4)                            orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5)                            dati del fruitore del servizio.

Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

d)      all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con successivo provvedimento di natura regolamentare è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al precedente comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente attraverso alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, già modificata dall’articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

In particolare, il comma 1, reca delle modifiche puntuali agli articoli 3 e 7 della citata Legge n. 21 del 1994, stabilendo:

–                     che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;

–                     che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La disposizione prevede poi che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019;

–                     che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;

–                     che l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;

–           che è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.

I commi successivi della disposizione stabiliscono che:

–  il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019. (comma 2);

– che presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono quindi individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi (comma 3);

– che le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (comma 4);

– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, venga abrogato (comma 5);

– che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non sia consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6);

– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, venga abrogato.

– che con successivo provvedimento di natura regolamentare sia disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

– che fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata descritta al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, possa avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso sia svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta, regolarmente registrato e con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto. L’originale o copia conforme del contratto dovrà essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e essere esibito in caso di controlli.

RELAZIONE TECNICA

La norma, nella parte in cui modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sola disposizione di cui al comma 3, prevede l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.

Gli oneri connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono quantificati in 1 milione di euro per l’anno 2019, e agli stessi si fa fronte mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11 commenti

  1. Non mi interessa esultare. Si è solo ripristinata la legalità con oltretutto molte concessioni e deroghe. Credo che i noleggiato seri e corretti possano solo trarne vantaggio. Se qualcuno voleva solo fare il furbetto in barba alle Leggi si dovrà adeguare. Se questi fossero davvero corretti e seri si adopererebbero per far funzionare il proprio servizio presso il Comune e ora anche la Provincia che gli ha rilasciato l’autorizzazione: come doveva già essere!

  2. E ‘ solo stata ristabilità la legalità .
    Aiutato gli NCC onesti che fanno il loro lavoro operando sul territorio di competenza.,ed inoltre fatto un favore allargando le ” maglie ” da rimessa comunale ” a rimessa provinciale.
    Adesso che gli NCC non si lamentino perchè avrebbero torto marcio.
    Speriamo solamente che non ci siano in futuro ulteriori colpi di coda a favore di multinazionali e quant ‘altro.
    Stefano.Milano

  3. Posso dire una cosa da NCC (autorizzato al servizio taxi ) onesto che lavora nel proprio comune di pertinenza ?
    Con questa legge che ha l’obbiettivo di far piazza pulita delle licenze fuori Comune/Provincia mettete con il culo a terra anche gli NCC onesti , forse questo ancora non è stato ben compreso dagli NCC romani,milanesi ecc.ecc. Nello specifico critico il foglio di servizio che ci vieterebbe di aggiungere servizi nel corso della giornata ma invece dovremmo partire la mattina con tutti i servizi già programmati , questa è una cosa inapplicabile nella realtà del lavoro ,del traffico e delle esigenze della nostra clientela, che limita la libertà di fare impresa e non può essere accettata . L’NCC deve essere libero di prendere servizi su prenotazione in qualsiasi momento per e da qualsiasi luogo , altresí deve essere impedita la pratica di operare in pianta stabile su Comuni dove non si ha l’autorizzazione .

  4. Da noleggio di Milano..non posso che essere con voi…w la differenza tra auto blu e auto bianche…cosi non vedro’piu pletore di ncc fuori dal Gallia…spero.

  5. Mi auguro vivamente che il decreto entri in vigore così com’è e che i nostri legali si adoperino prima possibile per far chiudere tutte le applicazioni che non rispettano la legge. Michele ti sbagli di grosso, l’ NCC può prendere prenotazioni per ogni destinazione ma solo dalla rimessa. Se esce con più prenotazioni buon per lui, ma terminate quelle torna in rimessa finchè non ne riceve altre (gli auguro il giorno stesso visto che opera onestamente). Il tpl di piazza esiste già e si chiama TAXI.

  6. Carissimi Michele e Fulvio purtroppo al Galliani comandano i portinai, e come in tutti i mestieri ci sono portinai ligi al dovere e altri ligi all accattonaggio. Quanto a ciò che ha scritto Michele spero proprio non succeda. La gente onesta non può essere colpiti per responsabilità di truffatori da quattro soldi

  7. Il DL uccide definitivamente il 29/1 quater perchè non lo fa andare in vigore e a febbraio 2019, 10 anni dopo il primo rinvio andrà in prescrizione come tutte le norme mai applicate per 10 anni
    Fatto questo, ammesso che il presidente della repubblica lo firmi in quanto DL straordinario, cosa non così sicura pena decadimento, sarà facilmente fermato dal primo TAR a cui si farà ricorso in quanto pieno di vizi formali …
    È solo il mio pensiero

  8. Ora sistemiamo anche i tassisti che lasciano il loro bigliettino da visita ai clienti manco fossero NCC , che a Milano hanno turni da 10 ore ma che ne lavorano a mala pena 8 lasciando i clienti a piedi, che hanno accordi con gli albergatori, che d estate lavorano in bermuda, che dichiarano al fisco il falso e se volete continuo…

  9. @alessio:.. intanto continua a lavorare dalla rimessa.Punto. @michele: le modalita di lavoro di cui parli sono prerogativa dei taxi nei comuni provvisti di tale servizio (dovresti saperlo)..se vuoi operare in tal modo in citta’ come Milano o Roma puoi sempre cedere la/le licenza ncc e rilevare una licenza taxi.

  10. Vincenzo a far rispettare le regole per quanto riguarda il servizio pubblico non di linea ci pensa già il reparto frecce della polizia locale ad è giusto chiedere che tutti lavorino correttamente nel rispetto delle norme. Per quanto riguarda il discorso tasse è competenza dell’agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza a meno che tu sia un finanziere e sai le tasse che pagano o onon pagano i tassisti. Comunque suggerisco di guardare prima in casa propria piuttosto che dare dei ladri ad altre categorie di lavoratori perché se dovessimo aprire il libro su il comportamento di alcuni noleggiatori ci sarebbe da piangere.

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