E-fatture in ritardo senza sanzioni

ilsole24ore.com Arrivano i nuovi attesi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sugli obblighi relativi alla fatturazione elettronica. In sede di prima applicazione è esclusa l’applicazione di sanzioni per i piccoli ritardi nella trasmissione al sistema di interscambio purché ciò non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta. Rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dagli operatori per il nuovo obbligo della fatturazione elettronica l’Agenzia fornisce una serie di chiarimenti e delle importanti semplificazioni con la circolare 13/E di ieri.

Soggetti identificati
I soggetti meramente identificati in Italia, e non residenti nel territorio nazionale, non sono obbligati all’emissione di e-fattura: l’articolo 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018, nonostante li includa espressamente, va interpretato in senso conforme alla decisione di autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione n. 282/2011 della direttiva 2006/112/Ce. Pertanto l’obbligo riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti. Tuttavia, i soggetti identificati possono essere destinatari di fatture elettroniche a condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Termine di trasmissione
La e-fattura immediata va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione. La contestualità per la cessione di carburanti va intesa come emissione entro le ore 24 del medesimo giorno di cessione, avuto riguardo alla data di formazione e contestuale invio al SdI come riportata nel campo indicato nel tracciato xml. Tuttavia considerati i tempi tecnici di elaborazione ai fini della consegna e messa a disposizione del cessionario/committente, il necessario adeguamento tecnologico richiesto e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni quando il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Fattura scartata
In caso di fattura scartata il contribuente avrà 5 giorni per ritrasmetterla o per emettere nuova fattura evidenziando nella stessa il collegamento con la precedente ovvero con una numerazione speciale a condizione di rispettare la liquidazione dell’imposta rispetto al documento originario.

Carburanti esclusi
Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio solamente per carburanti da autotrazione con esclusione di aeromobili e imbarcazioni e del carburante per trattori agricoli e forestali.

Contratti di appalto
Per gli appalti viene chiarito che l’obbligo di e-fattura riguarda solo gli appalti nei confronti delle Pa. Pertanto risultano esclusi dall’obbligo tutti gli appalti realizzati nei confronti di soggetti partecipati da una Pa. Inoltre, viene chiarito (e questo era il chiarimento più atteso) che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta solo per coloro che, in base all’articolo 105 del Dlgs 50/2016, sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti. In effetti la norma prevede che (i) il titolare del contratto di subappalto è colui che prende direttamente in carico l’esecuzione di una parte dell’appalto; (ii) il titolare del subcontratto è colui che è comunicato come subcontraente alla stazione appaltante e quindi è direttamente soggetto alle regole dell’appalto. Da ciò l’Agenzia esclude dall’obbligo di efattura tutti coloro che, ad esempio, cedono beni a un cliente (appaltatore) senza sapere quale utilizzo ne farà.

Conservazione delle fatture
L’Agenzia conferma che il contribuente potrà conservare le fatture anche in formati diversi dall’Xml che invia o riceve dal SdI. questo perché il Cad ammette sempre la possibilità per chi detiene il documento di formare delle copie del documento stesso. Quindi sarà possibile conservarle, ad esempio, in Pdf. Per le fatture da integrare o per inserire il numero di registrazione sarà ancora possibile creare un ulteriore documento da collegare alla fattura elettronica.