Lamezia, Lega su problematiche servizio Taxi: “Sollecitiamo i Commissari Prefettizi”

lametino.it Lamezia Terme – La “lega Salvini Premier” della sezione di Lamezia Terme, in una nota, esprime il suo sostegno ai tassisti della città che da tempo vivono uno stato di agitazione. “Una classe lavoratrice palesemente bistrattata e inascoltata dagli organi di competenza sulle quotidiane problematiche lavorative” scrivono nella nota “le problematiche affrontate dai tassisti – aggiungono – vanno, dalla solitaria lotta contro l’abusivismo dei procacciatori d’affari che non rispettano alcuna norma di legge, all’aumento di  grossi ingorghi presso le postazioni dei taxi che impediscono ai regolari  tassisti di effettuare celermente il proprio servizio con disagi che si ridossano sulla qualità del lavoro prestato ai clienti nonché sulla  viabilità (area aeroportuale e stazione ferroviaria)”.

Per il partito “il corretto svolgimento del servizio presso la Stazione Ferroviaria Centrale, è limitato dal non funzionamento della colonnina del telefono del servizio taxi. Per il coordinamento cittadino, gli operatori del settore devono essere ascoltati soprattutto adesso a ridosso della stagione estiva”.

Pertanto, concludono, “intendiamo procedere con determinazione in stretto contatto con la categoria. L’obiettivo che proponiamo è regolare il mercato perché i servizi resi ai cittadini siano più efficienti e più adeguati alla domanda sempre più esigente, superando le varie forme di abusivismo e regolamentando le strutture tecnologiche. In merito a ciò sollecitiamo i Commissari Prefettizi”.

3 commenti

  1. ” L’obiettivo che proponiamo è regolare il mercato perché i servizi resi ai cittadini siano più efficienti e più adeguati alla domanda sempre più esigente, superando le varie forme di abusivismo e regolamentando le strutture tecnologiche. In merito a ciò sollecitiamo i Commissari Prefettizi”.”””
    Ancora mi devo sentir dire Regolamentare le strutture tecnologiche?
    le regole ci sono già, basta rispettarle, se vogliono fare il taxi, devono avere una licenza, se vogliono lavorare con gli ncc, devono avere autorizzazione rilasciata da quel territorio…
    il resto è abusivismo, cioè non rispettare le regole vigenti, che funzionano benissimo se fatte rispettare.
    IL PUNTO é CHIEDERE FINO ALLO SFINIMENTO DI FARLE RISPETTARE

    BASTEREBBE ISTITUIRE UN NUMERO UNICO CON UN CENTRALINO; DOVE IO OPERATORE DENUNCIO; E LE FORZE DELL’ORDINE, INTERVENGONO.
    NON CAPISCO LA DIFFICOLTà NEL FARE APPLICARE DUE ARTICOLI, GIA ESISTENTI NEL CODICE DELLA STRADA.

    MI SONO SOTTO I CO…..NI DI SENTIRE QUESTE CASTRONERIE…

  2. ATICOLO 86 Del Codice della strada.
    MEMORIZZATELO:
    Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
    “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
    TITOLO III – DEI VEICOLI
    Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
    Sezione II – DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
    Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
    1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
    2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (1)
    3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. (1) (2).
    (1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2) I taxi, al di fuori dell’orario di servizio, possono essere utilizzati per “uso proprio”: art. 14, comma 6, decreto legisl. 19 novembre 1997, n. 422.

    INVECE questo, e L’articolo 85, quello che riguarda gli NCC, DOVE LE SANZIONI FANNO UN PO RIDERE..

    Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
    “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

    TITOLO III – DEI VEICOLI

    Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

    Sezione II – DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

    Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

    1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

    2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
    a) i motocicli con o senza sidecar;
    b) i tricicli;
    b-bis) i velocipedi
    c) i quadricicli;
    d) le autovetture;
    e) gli autobus;
    f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    g) i veicoli a trazione animale. (1)

    3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

    4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

    4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)

    (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). (2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

    FORSE QUESTO ARTICOLO VA MODIFICATO INASPRENDO LE SANZIONI.

  3. Ormai non siamo noi italiani a poter regolamentare le strutture tecnologiche. Può farlo solo VLAMIR PUTIN…. in fretta……come fosse una missione UMANITARIA

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