La Corte Ue: «Uber è un servizio di trasporti, gli Stati possono vietarlo»

La sentenza relativa al servizio UberPop, con cui qualunque cittadino può offrire passaggi a pagamento tramite l’app corriere.it

Arriva la sentenza della Corte Ue che dà definitivamente la possibilità agli Stati di vietare (se vogliono) l’utilizzo del servizio UberPop all’interno dei loro confini. Senza bisogno di dover informare i vertici europei. Si parla di un servizio specifico contenuto nell’app, quello che permette a chiunque sia munito di patente e di auto (ma non di licenza) di dare passaggi (a pagamento) a chi lo richiede attraverso l’applicazione. Il motivo? Uber è una società che rientra nel settore dei trasporti e non di una società che offre servizi digitali. Come hanno precisato i giudici, nella decisione, «gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio». Al contrario, se si stesse parlando di una società digitale, la notifica sarebbe necessaria in base alla direttiva «società dell’informazione».

Il caso
La decisione è stata presa con riferimento alla situazione francese, dove il servizio UberPop è stato interrotto nel 2015 senza nessuna comunicazione ufficiale alle autorità europee. Non solo, Parigi ha anche multato la società per una somma di 800mila euro perché «rappresenta un sistema illegale che mette in relazione i clienti con delle persone che svolgono un’attività di trasporto stradale a titolo oneroso». Da qui il ricorso alla Corte europea. Che ha deliberato riguardo allo stato ufficiale della multinazionale: Uber è una società di trasporti e deve quindi sottostare alle regole di licenze e autorizzazioni previste in ciascuno Stato membro. Arriva il commento di un portavoce di Uber: «Questo caso riguarda dei servizi peer-to-peer (ad opera di autisti non professionisti) che abbiamo sospeso nel 2015. Quello che si è cercato di capire è se una legge francese risalente al 2014 dovesse essere notificata prima alla Commissione Europea. Come ha detto il nostro nuovo Ceo, è opportuno regolamentare servizi come Uber e per questo continueremo a dialogare con le città in tutta Europa». Ad oggi, UberPop è stato vietato, oltre che in Francia, anche in Italia e Germania. Mentre Londra ha preso la decisione radicale di bandire in toto i servizi offerti da Uber e di non rinnovare le licenze. Non può operare nemmeno in Bulgaria e in Ungheria. Temporaneamente sospeso anche in Danimarca.

Il parere (non vincolante) precedente
Non è la prima volta che le istituzioni europee si ritrovano a dover dare una definizione del servizio offerto da Uber. C’era stato anche un parere (non vincolante) pronunciato dall’avvocato generale della Corte Ue. Il caso era stato sollevato da un’associazione di taxi spagnola, che denunciava la concorrenza considerata sleale dell’app. Netto il commento di Maciej Szpunar: non deve più beneficiare del principio di libera circolazione dei servizi garantita per i servizi di informazione. Pur rappresentando un’idea innovativa, rientra nel settore dei trasporti e può quindi essere obbligata a possedere licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi di ciascun Paese. Lo stesso verdetto raggiunto anche oggi.


7 commenti

  1. http://www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 39 /18 Lussemburgo, 10 aprile 2018 Sentenza nella causa C – 320/16 Uber F rance SAS

    Gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l’esercizio il legale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio La società francese Uber F rance fornisce, mediante un’applica zione per smartphone, un servizio denominato Uber Pop, con il quale essa mette in contatto conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Nell’ambito del servizio fornito me diante tale applicazione, detta società fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa (per poi rimetterne una parte al conducente non professionista del veicolo) ed emette le fatture. Uber France è sottoposta a procedimento penale per av er organizzato, tramite il servizio UberPop, un sistema di messa in contatto di clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone a titolo oneroso con veicoli aventi meno di dieci posti. Uber France sostiene che la legislazione francese sul la cui base essa viene perseguita in sede penale costituisce una regola tecnica riguardante un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche 1 . Tale direttiva impone agli S tati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della società dell’informazione, a pena di successiva inopponibilità di tale legge o di tale regolamentazione ai singo li. Orbene, nel caso di specie, le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Uber France ne deduce che essa non può dunque essere sottoposta a procedimento penale per le accuse sopra citate. Investito della controversia, il Tribunal de grande instance de Lille (Francia) chiede alla Corte di giustizia se le autorità francesi fossero tenute o no a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge. Con la sentenza odiern a, la C orte dichiara che gli Stati membri possono vietare e reprimere l’ esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella esercitata tramite UberPop senza dov er previamente notificare alla C ommissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio . La Corte ricorda , anzitutto , che essa ha statuito il 20 dicembre scorso, nella causa Uber Spagna 2 , che il servizio UberPop proposto in Spagna rientrava nel settore dei trasporti e non costituiva un servizio della s ocietà dell’informazione ai sensi della direttiva . Secondo la Corte, il servizio UberPop proposto in Francia è sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna, spettando al Tribunal de grande instance de Lille il compito di verificare tale punto. 1 D irettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai s ervizi dell a società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Co nsiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) . 2 S enten za della C orte del 20 dicembre 2017 , Asociación Profesi onal Elite Taxi /Uber Systems Spain ( C – 434/15 ; v. comunicato stampa n. 136/17 ). http://www.curia.europa.eu Perta nto, poiché il servizio UberPop non ricade sotto la direttiva, la Corte ne conclude che l’obbligo di previa notifica alla Commissione, previsto da tale direttiva, non trova applicazione. Ne consegue che le autorità francesi non erano tenute a notificare pr eviamente alla Commissione il progetto di legge penale in questione. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpreta zione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudi ci nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale della se ntenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575 Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Europe by Satellite »  (+32) 2 2964106

  2. Si parla di Uber pop che da noi era già bandito….credo che per noi questa sentenza cambi poco…

  3. Ed invece cambia molto. Adesso nessuna di queste App ha più la foglia di fico dietro cui nascondere la vera natura del loro servizio, e, almeno nessun politicastro da strapazzo potrà più venire in TV a suonarci la tarantella del “ce lo chiede l’europa”. Per anni hanno fatto il gioco delle 3 carte riempiendosi la bocca (ma anche le tasche) con le liberalizzazioni/privatizzazioni/deregolamentazioni perchè la Bollkestein, perchè l’Europa, perchè Il mercato, perchè bla bla bla……
    Con questa sentenza (e siamo alla seconda) abbiamo in tasca un’arma in più per bollare come ABUSIVI le varie App e rimandare al mittente ogni tentativo da parte della nostra politicanza varia di legalizzare/regolamentare le App che vogliono fare TRASPORTO PUBBLICO (cioè il nostro mestiere) senza licenze, senza flotta, senza dipendenti e pure ESENTASSE.
    Alegher

  4. Alla sentenza della corte europea manca solo un …GRANELLO…cioè: OBBLIGO DI COMMISSARIAMENTO DEI COMUNI ITALIANI DI MILANO BOLOGNA FIRENZE ROMA

  5. mmmmmmmmhhh….
    la sentenza dice che i singoli stati POSSONO bandire u..ber pop, ma no che devono obbligatoriamente farlo.
    qualsiasi politico di strapazzo, lo può liberalizzare, okkio, che nella sentenza ce la trappola.
    l’europa ha detto solo, POSSONO, ma possono autorizzare o no, sta ad ogni singolo paese….
    e okkio che le altre app, si presentano no come copia del pop americano, ma come diverse, le stanno cercando tutte per entrare, e quando acetteranno solo una, il pos si adeguerà alle altre….
    non applaudirei cosi tanto.!!!!

  6. Fortunatamente in Italia il codice della strada vieta e sanziona con multe salatissime lo svolgimento abusivo del TPL. Non credo che a nessun pseudoliberista o fantomatico promotore di una newtruffaeconomy venga in mente di modificare una legge supportata anche a livello europeo. Mi auguro che i neo eletti puntino più a contrastare l’abusivismo che a favorire le lobby di multinazionali con sede fiscale all’estero. Ora non resta che concentrare le energie sul black, non appena ci sarà un interlocutore serio e finalmente eletto dai cittadini/contribuenti i sindacati dovranno porre l’attenzione su territorialità, rientro i rimessa, foglio di viaggio e fiscalità. Noi non abbassiamo la guardia e cerchiamo di essere più presenti.

  7. Il problema oggi è U… Black che qualche genio interessato nella categoria, d’accordo col CEO di U…, vuole regolarizzare. È dagli ” amici ” che Dio mi deve guardare.

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