Schede carburanti subito in soffitta

Dal 1 luglio 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta  quotidianofisco.ilsole24ore.com

Dal 1 luglio 2018, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 n. 302), le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605. È questo quanto prevede il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir introdotto dal comma 922 dell’unico articolo della manovra 2018.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il successivo comma 923 interviene anche sull’articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, prevedendo che «l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

In questo senso, al di là della discutibile scelta dell’introduzione di una modalità di documentazione dell’operazione ulteriore ai fini dell’Iva, (demandata a un futuro provvedimento dell’agenzia delle Entrate), rispetto a quanto previsto in tema di imposte dirette, il messaggio è chiaro: in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Pertanto se già oggi, in via del tutto facoltativa, per effetto di quanto previsto dal decreto legge 70/2011, per i soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, è possibile avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali; dal 1° luglio 2018 tutto ciò diventerà un obbligo per effetto dell’abolizione tout court della scheda carburante.

Si tratta, è evidente, di una disposizione volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi.

Sotto il profilo strettamente operativo va detto che l’impatto pratico di questa modifica sarà tutt’altro che agevole. Le carte di credito, di debito e prepagate da utilizzare, infatti, è da ritenere che dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali bisognerà molto probabilmente avere a disposizione più carte.

Compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, e contribuenti saranno chiamati a un cambio rapido di gestione di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti. Contanti, sia chiaro, che non saranno inibiti, ma che non legittimano il riconoscimento fiscale del costo.

A completare l’opera, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2018 si aggiunge il fatto che la legge di Bilancio ha previsto che gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica. Dato che le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018, ci sono sei mesi di tempo per adeguare procedure e strumenti alle nuove regole.


di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi e da Il Sole 24 Ore

 

 

7 commenti

  1. Un altro regalino alle Banche che con le commissioni vanno a ingrassare i loro profitti!
    Personalmente frega nulla, già adesso a volte uso la carta, ma con l’elemosina di rimborso che ci danno corro il rischio di non detrarre più nulla e fine sbattimento.
    ………………!

  2. L’ultimo lo avevano appeso in Piazzale Loreto e devo dire che sulla base di quello si vede oggigiorno, non era certamente peggio

  3. Per piacere i commenti devono rispettare un minimo di decenza, non mi costringete a editarli per cancellare pezzi o a cestinarli direttamente. È una perdita di tempo inutile. Grazie.

  4. Raoul, per favore non evocare episodi così orribili, essere contro di loro significa amare la propria terra, quindi….auguriamogli ciò che meritano, 35 euro al giorno come tutti i loro anfitrioni

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