Protocollo di intesta tra MIT e alcune associazioni di settore taxi e ncc (principi di revisione del settore del trasporto pubblico non di linea)

PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO DEI TRASPORTI E ALCUNE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Oggetto: principi di revisione del settore del trasporto pubblico non di linea
PREMESSO CHE:
1. La legge 4 agosto 2017, n. 124 all’articolo 1, commi 179-182 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizi pubblici non di linea, definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l’adozione delle norme delegate;
2. La procedura sancita dalla citata legge n. 124/2017 prevede che il decreto legislativo sia emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
3. Nel mese di febbraio 2017 è stato attivato un tavolo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui hanno preso parte le entità associative più rappresentative del settore del noleggio con conducente (d’ora in avanti: NCC) e taxi;
4. A seguito delle numerose riunioni tenutesi con le associazioni del settore NCC e taxi, delle elaborazioni di documenti da parte delle associazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in avanti: Ministero), il Ministero e le Associazioni di settore firmatarie del presente protocollo concordano sulla opportunità di individuare un nucleo di princìpi da porre a base della revisione dell’assetto normativo del settore;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero e le Associazioni firmatarie convengono, con il presente protocollo d’intesa, che i contenuti cui dovrà conformarsi sia il decreto interministeriale (per le materie in esso contenuto e richiamate dal presente protocollo) sia l’emanando decreto legislativo debbano essere coerenti con i sottoelencati principi.

1) Il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente (d’ora in avanti: NCC) esercitati con veicoli o natanti di cui alla legge 21/1992 costituiscono servizi pubblici non di linea. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC sono contingentate. Ogni servizio comunque denominato che utilizza veicoli ricevendo un corrispettivo o altri utili da persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione è da ritenersi parte del settore del Trasporto pubblico non di linea, seguendone regole di accesso ed esercizio.
2) I servizi pubblici non di linea costituiscono parte integrante del complesso dei servizi pubblici di natura locale e le autorità pubbliche dovranno preliminarmente considerare nell’ambito delle proprie scelte di programmazione la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC presenti sul territorio, per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per aree o segmenti di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere gestita efficacemente, sotto il profilo dell’economicità, con i servizi “ordinari” di trasporto pubblico locale.
3) I taxi svolgono servizio di piazza con tariffe amministrate ed individuate secondo criteri stabiliti dalle Regioni. In virtu’ dell’obbligo a svolgere servizi non sostenibili economicamente devono essere individuate misure compensative quali ad esempio l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto/noleggio dei veicoli elettrici e sull’energia per la ricarica degli stessi ( COOP21) ed altri incentivi fiscali da definire sotto forma di credito d’imposta, così come non possono essere gravati da canoni, tributi, tasse di qualsivoglia natura di occupazione del suolo pubblico (ad es. esenzione COSAP) così come nella loro attività di stazionamento presso in aree in concessione quali stazioni, aeroporti, porti, ospedali ,ecc.. .
4) La tariffa è amministrata per la tutela delle parti, con particolare riguardo al consumatore. Non può subire scontistiche o maggiorazioni se non amministrativamente determinate, così come non può essere gravata da costi commissionali a favore di operatori di servizi di pagamento elettronico.
5) I servizi NCC, fatte salve le deroghe per i Comuni di piccole dimensioni dove non sia istituito o sia assente il servizio taxi, si rivolgono all’utenza specifica, non possono svolgere servizio di piazza ed applicano un prezzo non costituente tariffa amministrata.
6) La forma giuridica e i princìpi sulla cumulabilità dovranno essere analoghi a quelli previsti dall’assetto normativo vigente. I titoli autorizzativi vengono rilasciati a persone fisiche e possono essere conferiti ai soggetti giuridici previsti dall’ordinamento comunitario
7) Le autorizzazioni NCC devono avere in disponibilità, sul territorio che ha emesso il titolo autorizzativo, una rimessa avente i requisiti definiti dalle leggi vigenti. Obbligo di stazionamento nelle rimesse nell’ambito definito dalla Regione in attesa della prenotazione.
8) Le prenotazioni o i contratti di servizio potranno essere fatti mediante strumenti tecnologici o documenti cartacei; le caratteristiche saranno definite in sede attuativa.
9) Contestualmente a quanto richiamato al punto 17, le Regioni definiscono, al loro interno, gli ambiti operativi territoriali per quanto riguarda il servizio NCC nonché normative relative alla operatività nei medesimi. Per i servizi taxi il bacino di utenza è normalmente quello comunale, salvo accordi tra Comuni per individuare bacini diversi e più ampi.
10) Il numero di licenze è determinato dai Comuni che ne rilasciano i titoli, sulla base della programmazione e dei criteri emanati dalla Regione; il numero di autorizzazioni è determinato dalla Regione che può delegare gli Enti Locali territorialmente individuati per il rilascio dei titoli, in base alla programmazione e criteri standard individuati a livello nazionale. Lo Stato stabilisce i requisiti di accesso alla professione validi su tutto il territorio nazionale, gli elementi di qualificazione permanente delle figure giuridiche operanti nel settore nonché il sistema sanzionatorio improntato ai principi di proporzionalità, progressività, recidiva, responsabilità personale.
11) Ad ogni licenza ed autorizzazione dovrà corrispondere una targa professionale regionale emessa dalla motorizzazione, trasferibile.
12) Gli NCC hanno obbligo di rientro alla propria rimessa alla conclusione del servizio o dei servizi programmati.
13) Presso il CED del MIT è istituito in anteprima un elenco e successivamente formalizzato in un registro pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza e di autorizzazione, secondo specifiche che saranno previste, se del caso, con normativa secondaria.
14) Atteso che la costituzione di piattaforme tecnologiche da parte di operatori NCC e taxi rappresenta un investimento di interesse pubblico e necessiti di continui investimenti per favorire un volano virtuoso per incrementare la domanda e migliorare l’offerta, si conviene sulla necessità di ricercare misure a sostegno e l’introduzione di una regolamentazione sulla trasparenza dei servizi di piattaforma.
15) Le piattaforme tecnologiche, intendendo con tale termine tutte le struttura che si occupano di mettere in contatto domanda e offerta di servizi di trasporto, che rispondendo a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, ovvero tra passeggeri e soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione ncc, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a. sono iscritte, a titolo oneroso, in un registro nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Allo stesso registro in una sezione speciale sono iscritte a titolo non oneroso le piattaforme tecnologiche costituite e gestite a cura degli operatori. Il Ministero, è inoltre preposto a definire e irrogare le sanzioni in caso di infrazioni, da parte dei gestori delle piattaforme, alle disposizioni che le disciplinano;
b. i gestori delle piattaforme possono legittimamente mettere in contatto domanda e offerta di servizi di trasporto a condizione che la piattaforma : b.I) sia iscritta al registro nazionale; b.II) abbia sede legale e domicilio fiscale nell’ambito dell’Unione europea, fermo restando il pagamento delle tasse in Italia per i servizi ivi prestati; b.III) abbia un rappresentante fiscale in Italia che operi come sostituto d’imposta; b.IV) organizzi le proprie attività in modo da garantire il rispetto della vigente normativa di settore da parte dei vettori aderenti (prevedendo una corresponsabilità per le violazioni commesse dal vettore in relazione a prenotazioni gestite dalla stessa piattaforma); b.V) definisca e renda noto all’utente, in modo chiaro e trasparente, il valore dell’intermediazione differenziandolo da quello del servizio di trasporto valore che resta a carico del cliente finale; b.VI) non intervenga direttamente sulle tariffe amministrate effettuando operazioni di dumping; Compatibilmente con le risorse pubbliche disponibili e purché in modo compatibile con la normativa e l’acquis comunitario in materia di concorrenza, possono essere erogati incentivi alla costituzione di piattaforme tecnologiche istituite e gestite a cura degli operatori, per le quali in ogni caso l’iscrizione al registro sarà a titolo gratuito.
16) Non è consentita l’attività di intermediazione, anche tramite piattaforme informatiche, tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione ex legge n. 21 del 1992, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore.
17) E’ necessario un periodo – di non meno di 24 mesi- di moratoria del rilascio di autorizzazioni e licenze, per consentire agli Enti preposti di effettuare una ricognizione sulla congruità e sulla distribuzione territoriale di autorizzazioni e licenze, procedendo se del caso ad un riequilibrio che tenga conto della realtà fattuale del mercato, dell’ effettivo ambito di svolgimento del servizio da parte dei singoli operatori, nel rispetto di stringenti regole in termini di verifica dei requisiti di moralità, nonché d’iscrizione al ruolo delle imposte e previdenziali per l’attività svolta al 31.12.2016.
18) La nuova normativa dovrà ridefinire in modo stringente la definizione del trasporto persone con veicoli in uso proprio da quelli in uso di terzi, vietandone l’uso distorto (si vedano i servizi di trasporto complementari ad altre attività quali albergatori, residence, etc.), in tutti i casi in cui il servizio di trasporto assume una valenza economicamente valutabile, anche se la prestazione di trasporto è – apparentemente – gratuita.
19) I contratti di gestione o sostituzione alla guida per taxi e ncc dovranno essere ridefiniti in maniera estensiva, consentendo inquadramenti sostenibili e coerenti con lo sviluppo del settore e le modifiche introdotte dal codice della strada.
20) Definizione di accordi infracomunitari tesi a regolarizzare il corretto esercizio del trasporto pubblico di persone transfrontaliero.
21) Interventi sul codice della strada che prevedano il riconoscimento dell’attività professionale del trasporto pubblico non di linea.
22) Le Regioni possono adottare norme specifiche, per i titolari del trasporto pubblico non di linea negli ambiti territoriali (marittimi – lacuali – fluviali e lagunari) nei quali i servizi di linea sono effettuati in concessione, con imbarcazioni, sulla base di un contratto di servizio.
Roma, 2 febbraio 2018

(link al documento originale)


31 commenti

  1. Qualcuno potrebbe chiarire : Punto 14 costituzione piattaforme da parte NCC e TAXI. quindi e previsto utilizzo da NCC , OK . Come utilizza la piattaforma NCC cioe’ come avviene la connessione NCC utente ? Su pubblica via ? al momento ?. Punto 15 La Corte d Giustizia Europea prevede L’intermediazione con piattaforma tecnologica in che maniera per NCC ? Come ora senza regole o rispettando le regole previste in un paese ? Non e cosa di poco conto perche tu puoi anche autorizzarne uso pero in che maniera ? Punto 16 : se il contratto di trasporto prevede non un “corrispettivo” ma un “rimborso spese ” ? Risorse PUBBLICHE Incentivi per piattaforme PRIVATE ? con interesse PRIVATO ? Forse le risorse pubbliche dovrebbero andare al PUBBLICO dove all’articolo 3 prevedi l’obbligo a sostenere SERVIZI NON SOSTENIBILI ECONOMICAMENTE e quindi da compensare e qui mettiamoci pure i costi per i pagamenti elettronici che dobbiamo a differenza di altri accollarci . Non voglio dire che questo protocollo non sia buono ,anzi , pero bisogna valutarlo bene perche secondo me presenta qualche falla purtroppo propio la”dove non dovrebbe esserci .Quindi valutiamolo con molta attenzione , consultiamo competenti legali e poi vediamo che ne pensa la categoria .

  2. A prima lettura non mi sembra male. Non ho capito il passaggio sul cumoli delle licenze e della figura giuridica

  3. Ma intesa con chi, con quelli che ci siamo trovati contro nella causa U…black? Andate a nascondervi buffoni!

  4. Alla fine le regioni decideranno il numero di autorizzazioni e licenze e le tariffe? In base a cosa?
    Non capisco tutta questa smania di levare poteri decisionali ai comuni

  5. Bene zaffiro ,via gli nc da la pubblica via come dice la21/92 no sosta e penichella a villa borghese in attesa che arrivi chiamata da rU…. Stiamo attenti piattaforme no possono dare corse a ncc come ribadite corte europea .Attenzione.

  6. Rientro in rimessa, 1quartrr salvo. Divieto di stazionamento su piazza e mai più Pop e simili. Mi sembra una conferma dell’asspluta validità della 21/92. Ora come da 10 anni a questa parte è come citato anche nel testo mancano solo i DECRETI ATTUATIVI.

  7. Scusa, non avevo capito quel che ho capito adesso e cioè che è sempre la stessa cricca che va avanti da mesi a spalmare vasellina sui nostri deretani senza che nessuno glielo abbia chiesto.
    In più ci si è aggiunta pure URITAXI che da quando hanno promesso un cadreghino in Europa al novello gladiatore de noantri curiosamente è tutta una tarantella con la cricca sinistrorsa.
    Ma i colleghi di Bologna non hanno niente da dire?

  8. Andrea72 rileggi bene, ti è sfuggito qualcosa. Non ‘è nessun rientro in rimessa, ma la libertà di stare fuori per tutta la durata delle prenotazioni (senza limite temporale) e la territorialità REGIONALE. Per me è carta straccia, anche perché è firmata da uno storico sindacato ncc pro liberalizzazione ncc e pro app americana. C-A-R-T-A S-T-R-A-C-C-I-A

  9. Nota a margine per tutti, trattasi di un contenitore di soli principi, come attuarli lo si vedrà in fase di scrittura della Legge. Ad oggi il Ministero sta cercando solo una intesa sui principi.
    @Zaffiro, tutto il contenuto rimanda alla legge che dovrà esserci. Se per principio l’NCC ha il divieto di stazionamento su strada in attesa di servizi per logica conseguenza una piattaforma non potrà operare se non nel rispetto di questo principio.
    @Angelo. Sbaglio o sono stati i Comuni a rilasciare le autorizzazioni sui quali hanno perso il controllo o peggio? Siccome non può esserci garanzia che il problema non si ripresenti identico nel giro di pochi anni (8200 comuni sono tanti) la via più sicura a tutela di un mercato è a mio avviso a monte. Ovvero spostando il rilascio da 8200 enti a 20.

  10. Marco…carta straccia? Spero che non sia ruvida, avevo deciso di farne uso particolare

  11. Amici, sveglia. La ciccia è sempre quella: ciao rimessa, NCC regionali, radio taxi e NCC finanziate dallo smartphone. Contenti voi contenti tutti.

  12. Partenza dal rimessa non sosta dove sono i taxi .1quater 21/92 via decreti attuativi , è stretti controlli delle forze del ordine che controllo o solo noi .sono appezzati dovunque non li vedono quando dormono in machina.

  13. Punto 7,9 e 17! Li c’è la ciccia. Questi sono solo i principi. Bisognerà vedere quanto hanno dato i lobbisti al finanziamento ai partiti!

  14. I “PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI ” in materia di revisione della disciplina di settore (LEGGE 21/92) non tocca deciderli né al MIT né ad ALCUNE ASSOCIAZIONI di turno:
    sono già stati definiti (e con sufficiente chiarezza!) dalla legge 4/8/2017, n. 124, comma 180, sotto le lettere a)b)c)d)e)f).

    Quindi:
    – il MIT è delegato a revisionare (se ci riesce…) la disciplina vigente applicando QUEI PRINCIPI
    – le ASSOCIAZIONI (tutte o alcune non importa…), sempre come previsto da quel comma , hanno solo il diritto di essere “sentite”, e di dire la loro in ordine a come dare attuazione a QUEI PRINCIPI, che, neanche volendo POSSONO ESSERE MODIFICATI
    dalla eventuale Legge Delegata.
    Io consiglierei a che ci rappresenta (ma anche al MIT…), di ritornare alla fonte, alle lettere a)b)c)d)e)f) del comma 180: risparmieremmo tutti tempo, fegato, illusioni…

  15. Non c’è la UIL Trasporti l’unica che fa veramente i nostri interessi
    È tutto una merda quello che c’è scritto se passa siamo rovinati

  16. NESSUNO ha chiesto e autorizzato queste associazioni e alle poche sigle sindacali di discutere con il MIT a nome di tutta la categoria, sarebbe meglio che tacessero fino al nuovo governo! Dopo, dovrebbero essere tutte le sigle ad aprire bocca con i nuovi arrivati nell’interesse della categoria e non invece nell’interesse solo di alcuni soggetti!!! È assurda tanta insistenza…

  17. Quindi le “falle” ci sono ! Mi sembrava strano che questi si dessero tanto da fare. Ma chi vogliono rappresentare? Ma chi gli ha detto di darsi tanto da fare a pochi giorni dal voto ?Le altre associazioni che hanno da dire ?Lo sanno che devono sentire la base ? Tu per conto mio senza consenso non fai niente !

  18. Massimo 35 , Milano 32,Furioby,Khoolas, ci riprovano senza pace ! Che rottura de c…….i

  19. Occhio che questi sono peggio degli innominabili. Questi fanno finta di essere dalla nostra parte per incunearsi subdolamente come il cavallo di troia tra le nostre natiche. Poi quando sono lì e cominceranono a spingere potrebbe essere troppo tardi.
    Stavolta invece di andare a Roma sarebbe il caso di fare tutti una bella gita a Bologna e andare sotto le finestre di queste “associazioni” amiche del giaguaro per fargli capire da vicino il concetto di rappresentanza che si sono autoassegnati senza nessuna assemblea PUBBLICA davanti alla categoria.
    Il guaio è che hanno fretta perché dopo il 4 marzo cambierà governo e tutte le loro trame evaporeranno come neve al sole.
    Mi viene in mente la canzone “la socialdemocrazia” di Claudio Lolli che dice:
    Il nemico, marcia, sempre, alla tua testa.
    Ma la testa del nemico dove è,
    che marcia alla tua testa.
    Ma la testa del nemico dove è,
    che marcia alla tua testa.
    Ma che nebbia, ma che confusione,
    che aria di tempesta,
    la socialdemocrazia è
    un mostro senza testa.

  20. Dimenticavo, il ministro del lavoro Giuliano Poletti dal 2002 è presidente di LEGACOOP Nazionale (se 15 anni vi sembran pochi provate voi a lavorar). Ma l’avete guardato in faccia? Con quella frangetta quel pizzetto e quella boccuccia a c..o di gallina…….
    LEGACOOP che dopo il Job act sono diventati i nuovo caporali legalizzati!!!!!!
    E indovina chi ti va a “protocollare l’intesa” in nome e per conto della categoria?
    LEGACOOP Servizi! In cambio de che?
    Ma di quattrini pubblici ovviamente per fare le App dei taxisti (che già ci sono e pagate col sudore dei taxisti)!
    Ma tu guarda a volte i casi della vita!
    Davanti a tanta arroganza e sfacciataggine al confronto Vanna Marchi è santa, pura ed immacolata come se non di più di Maria Goretti.
    Questi farabutti con la faccia come quella del “loro” ministro avrebbero bisogno di fare un sano bagno nella realtà.
    E allora facciamoglielo fare il 4 marzo questo bagnetto…….
    Spazziamoli via dalla stanza dei bottoni!

  21. Milano32 il commento che hai fatto dopo di questo risulta leggermente “indigesto” ai sensi del disclaimer (e del codice civile). Se vuoi puoi riformularlo con termini più appropriati. Grazie.

  22. A Francesco Aretusa. Parlare di logica ? Se si fosse usata logica ,buon senso,senso della realtà e il SEMPLICE rispetto delle leggi vigenti non ci ritroveremo in questo caos . Proprio per LOGICA dovrebbero essere i Comuni a rilasciare licence per soddisfare le esigenze del proprio territorio. Chi meglio di loro conosce la loro realtà ! Chi meglio di loro conosce il territorio e il possibile “bacino di utenza ” .Perche scavalcarli ?Nessuno vieta a un Comune di prendere accordi con un altro .La Regione conosce ogni singola realtà territoriale di ciascun Comune ? O andrebbe poi a chiederla al Comune stesso ? PERCHE SCAVALCHI COMUNE E PROVINCIA ? FORSE PERCHE POI “PASSARE” A NAZIONALE E FARE UN BEL CALDERONE DOVE ANNACQUARE TUTTO E PIU FACILE ? A LIVELLO NAZIONALE POI E PIU FACILE SUPERARE EVENTUALI ” OSTACOLI ” COMUNALI CON UNA LEGISLAZIONE “NAZIONALE” ? LA “LOGICA CONSEGUENZA ” E QUELLA ESPRESSA DALLA CATEGORIA DOVE SI VEDE UNO “SPAZIO ” PER TUTTI MA OGNUNO CON LE PROPIE REGOLE CHE SI DEVONO RISPETTARE IN NOME DELLA CONCORRENZA SI ,MA LEALE . ANCHE PER GARANTIRE AL MEGLIO L’UTENTE .

  23. Milano 32 sei stato birichino . La verità e sempre ” indigesta” . Marco non sarebbe stato più normale correggere eventuali ” inesattezze ” senza scomodare il “codice civile ” .

  24. Milano 32 correggere quello che scrivono altri non è molto elegante e chiede tempo. Molto più semplice scrivere in modo corretto ricordandosi che il responsabile di quanto pubblicato su un blog e ( viste le ultime pronunciazioni di tribunali) anche sui gruppi Facebook è sempre l’amministratore o il titolare del blog.

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