Documento unitario inviato al Mit: CNA FITA TRASPORTO PERSONE – CONFARTIGIANATO TRASPORTO PERSONE SNA CASARTIGIANI FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE – LEGACOOP SERVIZI UNICA FILT CGIL – U.R.I. (Unione Radiotaxi d’Italia) – URITAXI ANC TRASPORTO PERSONE ANITRAV- FAI TRASPORTO PERSONE – FION

CNA FITA TRASPORTO PERSONE
CONFARTIGIANATO TRASPORTO PERSONE
SNA CASARTIGIANI
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE – LEGACOOP SERVIZI
UNICA FILT CGIL

ELEMENTI PRINCIPALI – DECRETO LEGISLATIVO
Servizio di noleggio con conducente:
1. NATURA DEL SERVIZIO NCC
Il servizio di noleggio con conducente dev’essere un servizio pubblico ad offerta differenziata con
contingentamento delle autorizzazioni.
2. TERRITORIALITA’ NCC
A seguito della definizione del regime transitorio, le Regioni, sulla base di parametri (algoritmo)
economici certi (PIL, demografia, apertura nuove attività ricettive ecc.) stabiliti a livello centrale,
sentiti gli enti locali interessati definiscono i fabbisogni ed i contingenti delle autorizzazioni che
rilasciano in proprio o delegando ad altri Enti per gli ambiti operativi ottimali su cui esercitare i
servizi.
I controlli degli ambiti operativi devono essere assicurati da un sistema certo di sanzioni per
tutti coloro che dovessero risultare inadempienti.
Le Regioni hanno un anno di tempo per definire fabbisogni, contingenti, ambiti operativi e
revisionare o deliberare normative regionali che recepiscano le novità introdotte dalla presente
normativa. Per le Regioni inadempienti si prevede una riduzione dei trasferimenti destinati al
trasporto.
3.COMPETENZE AUTORIZZAZIONI NCC
Lo Stato stabilisce i requisiti di accesso alla professione validi su tutto il territorio nazionale, il
sistema sanzionatorio valido su tutto il territorio nazionale improntato ai principi di proporzionalità,
progressività, recidiva, responsabilità personale, coobbligazione solo per sanzione pecuniaria, salvo
colpa anche in vigilando o dolo.
I titoli autorizzativi devono essere emessi, su delega della Regione, dagli Enti locali.

All’autorizzazione deve essere abbinata una targa professionale emessa dalla Regione così da
garantire il controllo certo sul numero di titoli emessi e il rispetto della programmazione numerica
che è di competenza regionale.
4. FORMA GIURIDICA
L’autorizzazione viene rilasciata a persona fisica, che la può conferire a soggetto giuridico previsto
dall’ordinamento comunitario.
Le operazioni di conferimento ai soggetti giuridici possono intervenire tra operatori dello stesso
ambito territoriale e devono essere fiscalmente neutre.
NOTA
L 21/92 Art.7 d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1
Imprese private:
sono quelle in cui l’imprenditore è un privato o un gruppo di privati (soci) o una persona giuridica privata
5. ELEMENTI CHE QUALIFICANO IL SERVIZIO NCC
Obbligo di stazionamento nelle rimesse nell’ambito definito dalla regione in attesa della
prenotazione.
Si a prenotazione o contratto mediante strumenti tecnologici o documento cartaceo da definire in
sede attuativa.
6. CUMULABILITA’
Ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di
taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con
natanti.
Nota: dicitura presente art. 7 L.21
7. ULTERIORI PRESCRIZIONI / DISPOSIZIONI NCC
No all’obbligo di installare a bordo la scatola nera.
Istituzione del pubblico Registro Elettronico Nazionale imprese autorizzate; no a limitazione delle
facilitazioni nella circolazione; consentire per lo svolgimento del servizio l’utilizzo anche di veicoli
locati a lungo termine (solo noleggio divieto altri contratti anche tramite società terze, collegate,
controllate, controllanti).
8. AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL NCC
Affidamento prioritario di stipulare contratti di servizio dove non è sostenibile l’erogazione del TPL
“ordinario”, contratti per servizi di trasporto scolastico, contratti per altri servizi complementare alla
mobilità
Servizio di TAXI
9. COMPETENZA TAXI
Lo Stato stabilisce i requisiti di accesso alla professione validi su tutto il territorio nazionale, il
sistema sanzionatorio valido su tutto il territorio nazionale improntato ai principi di proporzionalità,

progressività, recidiva, responsabilità personale, coobbligazione solo per sanzione pecuniaria, salvo
colpa anche in vigilando o dolo;
Le licenze sono rilasciate dal Comune, ovvero dagli Enti locali con operatività nel territorio
determinato dalla Regione.
Le Regioni definiscono i criteri per la determinazione delle tariffe.
In ogni caso occorre verificare i vari modelli di allocazione nel contesto complessivo della riforma.
L’ambito operativo coincide con l’Ente che rilascia la licenza salvo diversi accordi tra gli stessi Enti
ed ambiti particolari stabiliti dalle Regioni.
Alla licenza deve essere abbinata una targa professionale emessa dalla Regione così da garantire il
controllo certo sul numero di titoli emessi e il rispetto della programmazione numerica che è di
competenza regionale.
No all’obbligo di installare a bordo la scatola nera.*
*Nota: ai taxi il codice della strada consentite l’uso proprio del veicolo al di fuori dei turni di servizio e la tracciabilità sarebbe una violazione alla
privacy dei conducenti.
10. NATURA DEL SERVIZIO TAXI
Servizio pubblico non di linea ad offerta indifferenziata, al quale sono imposti specifici obblighi di
servizio pubblico e condizioni di esercizio. Tali obblighi, che prevedono la possibilità di svolgere
anche servizi non sostenibili da punto di vista economico, vengono in parte compensati da alcune
agevolazioni, quali ad esempio l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto/noleggio dei veicoli elettrici e
sull’energia per la ricarica degli stessi (COOP21). Per le stesse ragioni non può essere gravato da
canoni, tributi, tasse, oneri di qualsivoglia natura di occupazione del suolo pubblico, a partire
dall’esenzione della Cosap, così come nella sua attività di stazionamento presso aree in concessione
quali (stazioni, aeroporti, porti, ospedali, ecc.). La tariffa è amministrata per la tutela delle parti, con
particolare riguardo al consumatore. Non può subire scontistiche o maggiorazioni se non
amministrativamente determinate, così come non può essere gravata da costi commissionali a
favore di operatori di servizi di pagamento elettronico.
11. CUMULABILITA’
Ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, esclusivamente il cumulo della licenza per l’esercizio
del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove
eserciti con natanti.
12. FORMA GIURIDICA
La licenza viene rilasciata a persona fisica, che la può conferire ai soggetti giuridici previsto dalla
vigente L.21/92 operazione fiscalmente neutra.
Per le sostituzioni temporanee e le seconde guide, possibilità di cedere in gestione per periodi
illimitati con avvalimento dei titoli necessari a svolgere la professione da parte del gestore e
mantenimento della titolarità anche in caso di perdita dei requisiti a condizione che il servizio venga
svolto da soggetto abilitato.
Da definire l’inquadramento, oggi le modalità di inquadramento corretto delle seconde guide e dei
collaboratori hanno soluzioni differenti a seconda dei territori. Risulta urgente intervenire in tal
senso perché le modifiche al codice della strada che non hanno tenuto in alcun conto i possibili

effetti sugli operatori professionali che necessitano con maggiore frequenza l’uso corretto di queste
possibilità.
13. AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL TAXI:
Affidamento prioritario alle figure previste ai commi b) e c) dell’articolo 7 della legge 21/92 di
contratti di servizio dove non è sostenibile l’erogazione del TPL “ordinario”, contratti per servizi di
trasporto scolastico, contratti per altri servizi complementare alla mobilità
Nota: in modo da mantenere inalterata la natura a carattere indifferenziato del servizio
.
14 ALTRE PRESCRIZIONI /DISPOSIZIONI
Rispetto del codice civile in materia di concorrenza.
Nota
Art. 2527 Requisiti dei soci
[2] Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
Obbligo di istituzione del pubblico Registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate a
svolgere trasporto pubblico non di linea.
REGIME TRANSITORIO.
Previsione di un regime transitorio, che assicuri un mutamento di sistema senza soluzione di
continuità, che tenga conto della realtà fattuale del mercato dei servizi in oggetto e della loro
allocazione nelle grandi aree urbane a più alta domanda di servizi, sviluppatosi nell’ultimo
decennio, a fronte di un quadro normativo e giuridico arretrato e mai adeguato, anche a causa dei
vari rinvii della riforma del settore e delle varie proroghe intervenute e nelle more del quale sia
previsto un blocco per il rilascio di nuovi titoli autorizzativi per un periodo di ventiquattro mesi.
La nuova normativa dovrà ridefinire in modo stringente l’ambito dell’operatività del trasporto
persone in conto terzi, rispetto al conto proprio, vietando l’uso distorto del conto proprio (si vedano
i servizi di trasporto complementari ad altre attività quali albergatori, residence, etc.), in tutti i casi
in cui il servizio di trasporto assume una valenza economicamente valutabile, anche se la
prestazione di trasporto è – apparentemente – gratuita.
Armonizzare sistema sanzionatorio e prevedere il mantenimento del titolo autorizzativo in caso di
perdita dei requisiti personali a condizione che l’esercizio dell’attività sia assicurata da soggetto
abilitato.
15. Piattaforme tecnologiche di intermediazione
Nell’ambito di regole certe, le nuove tecnologie e le piattaforme rappresentano uno degli strumenti
migliori per creare un volano che incrementi la domanda e migliori l’offerta quindi occorre
incentivare, anche attraverso la messa a disposizione di fondi pubblici, la nascita di piattaforma
tecnologiche nazionali di proprietà degli operatori, per arginare il fenomeno della presenza sul
mercato locale di multinazionali estere.
Prevedere un regime differenziato per iscrizione al Registro delle piattaforme tecnologiche gestite
direttamente dagli operatori, anche tramite società di servizi di cui detengono la totalità del
controllo e/o partecipazione, e quelle gestite da non operatori del settore per l’iscrizione nel
Registro.

Prevedere che le società di gestione della piattaforme paghino le imposte e tasse in Italia ancorché
abbiano sede legale in altro Stato.
Le piattaforme di intermediazione con sede estera devono dotarsi di un rappresentante fiscale in
Italia per operare come sostituto d’imposta.
Prevedere il divieto di intermediazione e di conclusione di contratti con soggetti non titolari di
licenze taxi e/o autorizzazioni di ncc.
Prevedere che siano adottate norme per la trasparenza dei servizi di piattaforma, in modo da
consentire all’utente e al cliente una scelta libera e consapevole.
Piattaforme che devono essere Iscritte in un apposito registro da tenersi presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti.
Tutti i servizi di intermediazione svolti da piattaforme tecnologiche devono essere remunerati
direttamente dal cliente che beneficia del servizio e non estraendo valore dal servizio di trasporto,
con la definizione chiara e trasparente del valore dell’intermediazione.
TUTELA DEL NEGOZIO GIURIDICO
L’applicazione tariffaria, le responsabilità che ne derivano, quanto gli eventuali sconti devono
restare in capo al singolo operatore.
Tale titolarità non può essere ceduta ne delegata a soggetti terzi non direttamente partecipati
dall’intestatario del titolo autorizzativo.
Deve essere altresì impedito che l’esperienza di trasporto si trasformi in un incombente occasione
mercantile indotta da opportunistici sistemi di incentivazione.
Roma, 16 novembre 2017
p. Le scriventi Associazioni

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