Ddl Concorrenza, sbarca oggi in Aula il testo approvato in Commissione

rifday.it La sezione Notizie del sito del Senato ricorda che oggi l’Aula ha all’ordine del giorno la discussione del ddl n. 2085, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante la legge annuale sul mercato e la concorrenza, nel testo (nota di Taxistory: nel testo è compreso l’Art. 71 -Legge Delega-  come pubblicato più sotto) proposto dalla Commissione Industria. A riferire sul provvedimento, sempre che l’avvio in Assemblea dell’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 17 marzo scorso  (il cosiddetto “abroga voucher“, che scade il 16 maggio) non finisca per monopolizzare l’intera seduta odierna, saranno i relatori Salvatore Tomaselli e Luigi Marino.

Sempre a Palazzo Madama, in sede referente in Commissione Bilancio, sbarca oggi anche il Documento di economia e finanza 2017, che – a termini di calendario – l’Assemblea discuterà nella seduta unica di mercoledì 26 aprile. Data nella quale (occhio agli incroci) l’Aula dovrà occuparsi anche della legge sulla concorrenza.

Di seguito, torniamo a proporre gli articoli del disegno di legge dedicati alle farmacie (sono i numeri 58, 59 e 60) nel testo approvato dalla Commissione Industria che  sarà proposto all’esame dei senatori in Aula.


Art. 71.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti la associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell’offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

9 commenti

  1. Entro un anno il governo è delegato … etc. etc… ‘Entro un anno’. Bene chissà tra un anno che governo di sarà , se sarà amico dei tassisti oppure di U… o sfruttatori vari?

    O qualcuno pensa che il governo si dia da fare immediatamente (dato che i tempi sono stretti) per far passare una legge che piaccia a U…?

    In quanto al punto b) non è detto che debba essere utilizzato da U…,,, il web lo possono usare anche i tassisti…. basta organizzarsi . In fondo quello è un tecnicismo. Bene buttiamoci anche noi, forse qualcosa dobbiamo cambiare anche noi. Ma gli NCC devono rimanere NCC e noi tassisti con tute le differenze che il servizio comporta . Le piattaforme web sono un mezzo, è noi se ci impegnamo possiamo utilizzarle

  2. Giovanni , il problema non è usare il web , le applicazioni attive Z-go , Hee–ch , prima P-op , permettono alle persone di risparmiare circa il 50 % e solo per questo vengono utilizzate . Ovviamente non vanno regolarizzate , cosa che prevede il punto b) , ma chiuse .

  3. Salve sono un collega di Napoli
    Secondo me io la vedo un po a trabocchetto
    Nn parlano chiaro questi punti delle
    Piattaforme nn sono ne carne ne pesce
    Vorrei farvi un altra domanda
    Ma secondo voi è buono o meno questo rinvio
    Delle decisioni

  4. Rispondo ad Anonimo collega di Napoli.Il comma “b”va distrutto completamente perche’e’un provvedimento irricevibile sotto tutti i punti di vista.Non a caso in Germania e off..in francia off..in spagna consegnano solo pizze!

  5. Terzo settore..ovvero autista non professionista e’un insulto offensivo alla categoria..ma lo sarebbe per tutte le categorie.non e’cosi che si fa concorrenza anzi andateVi a leggere il significato di concorrenza e i limiti di legge della medesima.Il terzo settore le viola tutte!VERGOGNA..!!

  6. È stata rinviata perché non hanno maggioranza in senato è siccome il Sign calenda non vuole mettere la norma anti scorrerie che Berlusconi preme per questo se questo ddl non passa è ritorna alla camera fanno una figura di me..a nei confronti del Europa che preme sulle liberalizzazioni selvaggie , e per di più c’è il problema che potrebbe anche cadere il governo perché è un decreto legge importante per loro schiavetti pezzenti e venduti

  7. Grazie per la risposta
    È come pensavo io quei punti si devono abolire
    Sono la nostra fine sono ingannevoli
    Ma perché in Europa rU… e fatto fuori
    E qua vuole dettare legge

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