Taxi: vietato al sostituto l’albo imprese artigiane

italiaoggi.it No alla possibilità di iscrivere all’albo delle imprese artigiane il sostituto alla guida del taxi, con contestuale sospensione del soggetto titolare della licenza, nei casi in cui il rapporto tra il titolare della licenza del servizio taxi ed il sostituto sia regolato da un contratto di gestione. La sostituzione alla guida, qualsiasi sia la forma contrattuale scelta dall’imprenditore artigiano per regolare il rapporto, dovrebbe intendersi svolta per conto del titolare della licenza, il quale mantiene la titolarità dell’impresa che conduce. (scarica il documento originale)

Questo è il principio espresso dal ministero dello sviluppo economico, con il parere del 19 dicembre 2016 prot. n. 401382 in merito alla possibilità di iscrivere il sostituto alla guida del taxi all’albo delle i m p r e s e artigiane. Ai sensi d e l l ‘ a rticolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 è l’impresa artigiana il soggetto tenuto ad iscriversi all’albo delle imprese artigiane e non l’imprenditore, il quale, potrebbe essere semplicemente sostituito temporaneamente da chiunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza che per questa ragione l’impresa perda i requisiti di artigianalità e debba essere cancellata dall’albo.

Il tassista è imprenditore artigiano, in quanto intestatario di licenza per l’esercizio di servizio di taxi, ed in qualità di titolare assume la piena responsabilità dell’impresa artigiana da lui condotta, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione. Sembrerebbe indubbio, quindi, che l’iscrizione all’albo, per “espressa disposizione di legge”,  sia prevista solo per il titolare di licenza.

2 commenti

I commenti sono chiusi.