TAR del Lazio: Sì a intestazione delle autovetture taxi alle cooperative di produzione e lavoro

assodemoscoop.it L’art. 7 della legge n. 21/92 – scrive il TAR – disciplina le modalità di svolgimento del servizio in modo tale da consentire al titolare di licenza taxi di scegliere di associarsi ad una cooperativa di produzione e lavoro o, in alternativa, ad una cooperativa di servizi. 

Nel primo caso, il servizio non viene svolto direttamente dal tassista ma dalla cooperativa di produzione e lavoro che, quale soggetto a “proprietà collettiva”, ha la proprietà dei veicoli adibiti a taxi e la disponibilità delle licenze conferite dai titolari. In tale contesto, il conferimento della licenza è funzionale alla gestione complessiva del servizio di trasporto persone; la titolarità della licenza resta in capo al socio conferente ma la disponibilità della stessa e la proprietà dei veicoli adibiti a taxi consente alla cooperativa di qualificarsi come cooperativa di produzione e lavoro a “proprietà collettiva”, ponendosi come datore di lavoro nei confronti dei propri soci-lavoratori, posto che la gestione del servizio ed i relativi adempimenti competono alla cooperativa di produzione e lavoro.

In caso di cooperativa di servizi, invece, lo scopo della cooperativa consiste nell’elargizione di servizi comuni a favore dei soci, ma il sevizio taxi è svolto e gestito direttamente dal titolare della licenza. Sicché, ove il tassista non intenda conferire la licenza in cooperativa o questa non abbia dei veicoli adibiti a taxi, il tassista potrà associarsi ad una cooperativa di servizi che non necessità di avere dei veicoli adibiti a taxi né di disporre delle licenze taxi.

In tale modo, infatti, la cooperativa di produzione e lavoro (quale cooperativa a “proprietà collettiva”) può svolgere la gestione complessiva del servizio taxi, configurandosi come datore di lavoro dei soci tassisti, senza escludere che la titolarità della licenza taxi rimanga in capo alla persona fisica (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenza 4 luglio 2013 n. 6606), in linea con quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere (impugnato) prot. n. 3635 del 22 febbraio 2016, con il quale – proprio al fine di garantire la coincidenza tra il soggetto che svolge il servizio taxi e quello che ha la disponibilità del veicolo strumentale al servizio stesso -, consente al titolare della licenza conferita alla cooperativa di produzione e lavoro, di scegliere tra il trasferimento del veicolo e la concessione dell’usufrutto dello stesso.

Quindi, in capo alla cooperativa deve coesistere la disponibilità delle licenze e la proprietà (o, secondo il richiamato parere dell’Amministrazione centrale, dell’usufrutto) dei veicoli adibiti al servizio taxi.

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2 commenti

  1. In parole povere per chi non ha seguito la Telenovelas “Tassisti Vs Comune di Roma”. Entro 30 giorni chiunque sia associato in cooperativa ossia tutti i tassisti che non hanno partita iva, debbono fare il passaggio di proprietà intestando l’auto alla cooperativa, oppure per chi non vuole perdere la proprità della propria autovettura può fare l’usufrutto, in entrambi i casi il costo è come quello di un passaggio di proprietà dalle 400 Euro in su in base ai Kw. Dato che è una sentenza del Tar definitiva penso che valga per tutta Italia da Nord a Sud.

  2. scusate, c’è qualcuno che ha capito qualcosa? Lo leggo e lo rileggo e continuo a non capire l’utilità di questa possibilità, qualcuno mi spiega? Grazie.

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