Il Tar «buca le gomme» ai risciò

Il Tar «buca le gomme» ai risciòiltempo.it L’invasione dei risciò per le strade del centro di Roma, e non solo, ora ha uno stop ufficiale. Sono abusivi se chi pedala questi velocipedi a tre ruote non è in possesso di una licenza obbligatoria di esercizio. E la licenza per questo tipo di veicoli non esiste nel regolamento comunale pertanto, attualmente, quelli che si vedono in giro non possono circolare e sono passibili di sanzioni. Lo ha deciso il Tar del Lazio su ricorso di una cooperativa che pratica il reinserimento nella società di detenuti ed ex detenuti tramite il ricollocamento lavorativo. Questa Onlus ha ideato e realizzato qualche tempo fa, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, un progetto che prevede l’utilizzo di ciclotaxi a trazione mista umana ed elettrica che non generano alcuna emissione inquinante. 

E ha impugnato l’ordinanza di Tronca, entrata in vigore lo scorso 25 novembre, che ne ha inibito l’utilizzo sostenendo che in assenza di un regolamento comunale l’autorizzazione a circolare si sia formata per una sorta di silenzio-assenso. Tesi totalmente rigettata dal Tar. Prima di tutto i giudici ritengono che il provvedimento del Comune è stato adottato per tutelare «complessi archeologici-monumentali di particolare interesse storico, artistico e archeologico, per cui è necessario assicurare le condizioni di decoro e sicurezza» e poi se è vero che il velocipede «deve in ogni caso assimilarsi a una forma di trasporto pubblico non di linea è tuttavia certo che esso è comunque soggetto ad autorizzazione nonché regolamentazione da parte dell’ente locale». In assenza della quale, non può circolare.

La società ricorrente ha provato a sostenere che l’assenza di una licenza ad hoc fosse causata dall’Amministrazione stessa, che non ha mai provveduto ad effettuare un bando e quindi non ha mai colmato questo vuoto legislativo: il Tar ha risposto che «per lo svolgimento del servizio in esame, non può applicarsi il meccanismo del silenzio-assenso». La legge quadro n.21/92 prevede, infatti, che «la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata».

Da qui non si scappa. «È una sentenza importante questa del Tar – chiosa Nathalie Naim, capolista dei radicali in I Municipio – ora speriamo che alle parole seguano i fatti e che tutti i risciò che siamo ormai abituati a vedere in giro per la città, ma soprattutto in centro dove ci sono molti più turisti, vengano fermati perché sono tutti abusivi».

2 commenti

  1. Bene bene e ancora bene…adesso ascoltiamo l’autorita’ per la concorrenza che su rai 1 sta per blaterare, nella persona del presidente, sulle solite storielle, ci saremo anche noi??!! Noooo, dite??
    Addirittura la diretta, un caso??

  2. beh… la legge lo prevede… motocarrozzetta o veicolo a trazione animale… l’uomo che pedala non è un animale?
    se serve fanno un bel bando, i posteggi, le tariffe amministrate ecc ecc…
    sarebbe un bel precedente che dimostrerebbe l’attualità della 21/92.
    altro che vuoto normativo.

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