Uber: problemi giuridici risolti?

Nel 2010 a San Francisco venne lanciata un’iniziativa imprenditoriale diretta a mettere in contatto conducenti di auto e potenziali clienti, interessati a raggiungere una destinazione di interesse: nacque UBER altalex.com

dura-lex-sed-lexVa osservato che nei sistemi giuridici di “common law”([1]) l’iniziativa privata gode di particolare tutela e favore, in quanto espressione della libertà dell’individuo, e subisce il solo limite della liceità penale. Pur sussistendo tutele della concorrenza e dei diritti derivanti da brevetto, la libertà di autonomamente negoziare accordi fra privati, con contenuto pressoché illimitato, permette “fenomeni limite” che suscitano perplessità in sistemi, come quelli europei di derivazione latino/romana, che sono improntati alla tipicità del negozio giuridico (si veda ad esempio quanto accade in tutt’altra materia per il caso del cosiddetto “utero in affitto”). 

Infatti nei sistemi giuridici di tipo europeo, che nascono in ambienti culturali e storici del tutto differenti, l’iniziativa privata deve svolgersi nell’ambito delle norme di legge che disciplinano la materia; ove sussistano norme di ordine pubblico, o norme che tutelano interessi pubblicistici, il privato non ha totale autonomia negoziale. Tali premesse sono necessarie per poter comprendere gli esiti giudiziari che hanno interessato l’applicazione di UBER in Italia.

Nel nostro paese l’attività di servizio pubblico di piazza, nota come TAXI, è sempre stata disciplinata da norme di legge; sono altresì noti i dati (ovviamente non ufficiali) del valore di scambio di una licenza di auto pubblica. In realtà tutta questa terminologia non è del tutto corretta in senso giuridico, ma appartiene al linguaggio comune ormai consolidato. La cosiddetta licenza è una concessione che non è commerciabile fra privati, in quanto atto pubblico, ma viene rilasciata dall’ente pubblico territoriale (il Comune) al riscontro di requisiti di legge; il subentro fra un conducente ed un altro non è una cessione vera e propria fra privati e la sua valorizzazione è un dato di fatto, non un elemento contrattuale ufficiale. Non vi è dubbio, peraltro, che il dato economico sia noto ed accettato e che, pertanto, l’avvio di una attività di TAXI richieda un investimento di capitale la cui tutela viene legittimamente rivendicata.

In tale contesto va affrontata l’introduzione di una nuova realtà, quale UBER, capace in linea di fatto di provocare una forte concorrenza al settore. Già in passato si erano verificati gravi episodi di abusivismo nell’esercizio di TAXI e ciò aveva condotto il legislatore a inserire nell’ordinamento non solo normative più restrittive e sanzioni gravi ma anche l’obbligatorietà di elementi estetici identificativi del TAXI, nonché apparecchiature elettroniche per il calcolo della tariffa di trasporto ed altre complementari.

Il “metodo UBER” (che in realtà si fonda su una piattaforma telematica alla quale si accede tramite internet) permette al potenziale cliente, preventivamente iscritto all’apposito portale, di formulare una richiesta di trasporto con contemporanea geolocalizzazione (fondata sullo stesso sistema satellitare in uso ai cosiddetti navigatori in auto). Il conducente iscritto ad UBER che si trova più vicino al cliente, risponde alla chiamata ed effettua il trasporto richiesto. Il pagamento viene effettuato in via elettronica tramite carta di credito, dal cliente al portale (e non a mani del conducente). Quest’ultimo viene retribuito in forza del contratto stipulato con UBER.

Per entrare a far parte dell’azienda Uber sono richiesti i seguenti requisiti:

  • avere almeno 21 anni d’età,
  • possedere un’auto a 4 porte coperta da assicurazione e non più vecchia di 8 anni,
  • avere una fedina penale pulita,
  • avere almeno 10 punti residui sulla patente,
  • avere una patente non sospesa da almeno 10 anni.

Se si rientra in tali requisiti, è possibile inviare la richiesta per diventare conducente Uber alla medesima azienda. Una volta entrati a far parte dell’azienda Uber, essa stessa fornisce allo stesso conducente i seguenti servizi:

  • uno smartphone su cui è installata l’app Uber, per essere rintracciabili dagli utenti,
  • revisione dell’auto per verificarne le condizioni,
  • assicurazione contro danni a terzi ([2]).

Se si vuole serenamente esaminare la linea di fatto instaurata, UBER  realizza un servizio di trasporto a richiesta strutturato sulla falsariga e a somiglianza della disciplina in vigore per il servizio TAXI, ma al di fuori della disciplina dettata dalla legge 21 del 1992. Tale normativa, infatti, ha disciplinato l’autoservizio pubblico non di linea, sia nella forma tipica del TAXI che nella forma del noleggio di auto con conducente (per brevità “ncc”), disponendo nel dettaglio regole attinenti:

  1. I veicoli (art 12)
  2. I conducenti (artt. 6, 7 e 8)
  3. Le tariffe (art. 13)
  4. I limiti territoriali (artt. 4, 5 e 5 bis)
  5. Gli elementi identificativi dei veicoli autorizzati (con successivo Decreto Ministeriale 19.11.1992)
  6. La tipologia del servizio (artt. 2 e 3)

Le controversie che ne sono scaturite hanno avuto due aspetti sostanziali:

  1. una accusa di illecita concorrenza commerciale
  2. la contestazione, da parte delle Polizie locali, della violazione degliartt. 85 e 86 del Codice della Strada.

La prima accusa è stata oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano nel 2015 (Tribunale Milano, ordinanza 2 luglio 2016), deciso in via di urgenza e di relativo reclamo, con estesa ordinanza che ha analizzato in dettaglio tutte le tematiche controverse; si rimanda alla lettura del detto provvedimento per la completezza ed organicità degli argomenti ([3]). Tale decisione, tuttavia, affrontava in via esclusiva il servizio denominato “UBERPOP” e il servizio di ricerca telematico del servizio richiesto.

Tratteremo qui i soli argomenti connessi alla contestazione di illecita violazione delle norme del Codice della strada (CdS).

Le norme relative sono:

Art. 86 ([4]) che punisce chiunque effettua il servizio di piazza senza avere ottenuto la licenza; il regime sanzionatorio è severo, e prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca del veicolo e la sospensione della patente del conducente.

Art. 85 ([5]) che punisce chiunque effettua servizio “ncc” senza che detto uso sia previsto dalla carta di circolazione del veicolo, oppure in violazione delle condizione dell’autorizzazione o delle norme di legge; il regime sanzionatorio prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della carta di circolazione.

E in forma residuale art. 82 ([6]) che, ferme restando le disposizioni di leggi speciali, punisce chiunque utilizza un veicolo per un uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione.

Come già si è visto, la legge 21/92 ha voluto controllare l’immissione in circolazione di veicoli adeguati, condotti da persone capaci, con regole precise per la verifica periodica delle caratteristiche sia dei veicoli che dei conducenti. Il tutto ha una chiara ed evidente connotazione pubblicistica. E’ interesse e compito dello Stato assumersi l’onere del controllo della circolazione stradale, fonte ogni anno di eventi lesivi e mortali, nonché del conseguente allarme sociale.

È appena il caso di ricordare l’incidenza grave della guida in stato di ebbrezza, l’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, il controllo telematico della copertura assicurativa del veicolo, nonché dell’osservanza agli obblighi di revisione: sono tutte norme e metodologie di controllo ispirate alla necessità di tutelare la collettività.

Va subito sgomberato il campo da due equivoci, potenzialmente portatori di orientamenti erronei.

Innanzitutto la legge 21/92 è in vigore, così come le successive modifiche di cui al DL 207/2008; infatti, come lucidamente riconosciuto dalla pronuncia del Tribunale di Milano con sentenza 8359/2015, le norme che in passato si erano succedute e che avevano rinviato l’entrata in vigore pieno delle modifiche apportate alla legge, in attesa di ulteriori norme di carattere secondario, si fermano al 2010, con determinazione del termine utile alla emanazione di successivi decreti attuativi fini al 31.12.2015. Ciò attiene al potere/dovere del legislatore principale o secondario di emanare ulteriori provvedimenti di concreta attuazione e disciplina ma non alla vigenza della legge e delle sue modifiche. E’ appena il caso di ricordare che detti provvedimenti legislativi erano giustificati esplicitamente dalla necessità di adottare “urgenti disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, comunque non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”.

In secondo luogo non esiste nell’ordinamento giuridico il concetto di “vuoto normativo”; potrà essere rilevata la necessità od opportunità di un intervento del legislatore, diretto ad integrare la normativa esistente o a meglio disciplinare una situazione nuova. Tuttavia nessun Giudice può esimersi dal rispondere ad una domanda giudiziaria invocando un vuoto normativo che non permetterebbe di inquadrare il fatto posto alla sua attenzione in una figura giuridica, tipica o atipica che sia.

Fin dall’epoca degli studi di filosofia del diritto, è principio consolidato che il Giudice deve analizzare gli elementi caratterizzanti del caso concreto e qualificare il fatto in senso giuridico, ricorrendo, se necessario, all’applicazione per analogia di norme disciplinanti altre fattispecie analoghe o, in ultima analisi, ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento.

Tali osservazioni ci permetteranno di risolvere i questi che derivano da un parere del Consiglio di Stato e dalle conseguenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno.

La fattispecie dell’art. 86 CdS è quella tipica del taxi abusivo, cioè di colui che, senza alcuna licenza, svolge in concreto il servizio pubblico di piazza; in altre parole circola sulla pubblica via, effettua il trasporto di persone da una destinazione ad un’altra verso un corrispettivo non disciplinato da tariffa alcuna. Il riscontro della sussistenza in linea di fatto di tali caratteristiche sarà dato dalla presenza a bordo del veicolo di un passeggero che richiede un trasporto, dalla assenza di documentazione di autorizzazione ad un servizio nell’interesse di terzi, dalle risultanze della carta di circolazione, dalla assenza di iscrizione del conducente in apposito albo di legge.

In tali casi la sanzione della confisca del veicolo (cioè della perdita della proprietà da parte dell’intestatario) corrisponde alla identificazione astratta dell’auto quale corpo del reato, o strumento indispensabile per la commissione dell’illecito.

Ma l’art. 86 CdS punisce altresì l’esercizio abusivo del noleggio con conducente (ncc). In tal caso è decisiva l’esistenza o meno del contratto, specificamente previsto dall’art. 11 della legge 21/1992.

Infatti si possono delineare tre situazioni tipiche:

1) il contratto esiste ed è conforme alla previsione della norma di cui all’art.11, sia nella forma e che nella sostanza. In tal caso il noleggio con conducente è lecito.

2) Il contratto esiste ma non è conforme alla norma. La condotta illecita è quella prevista dall’art. 85 e non dall’art. 86.

3) Il contratto non esiste. La condotta sarà punita in forza dell’art. 86 CdS.

Le differenze fra il servizio taxi e il noleggio con conducente sono delineate dalla stessa legge 21/1992:

a) il taxi soddisfa un’esigenza di un pubblico indeterminato e indifferenziato

b) la prestazione è obbligatoria

c) lo stazionamento avviene in luogo pubblico

d) le tariffe sono predeterminate

e) le modalità del servizio sono disciplinate da organi a ciò deputati

f) il prelevamento del cliente e la conclusione del servizio avvengono nell’area prevista dall’ente che rilascia la licenza

Il noleggio con conducente:

a) soddisfa l’esigenza di un utente specifico

b) il servizio è frutto di un contratto che si fonda sul reciproco consenso

c) la prestazione può essere a tempo o a viaggio e il corrispettivo è oggetto del contratto

d) lo stazionamento avviene all’interno della rimessa del proprietario del veicolo

e) l’inizio e la fine della prestazione devono avvenire presso le rimesse del proprietario

f) le sedi devono essere nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione

g) le auto ncc non possono stazionare sul luogo pubblico, pur potendo essere abilitate a transitare sulla corsie preferenziali

h) lo svolgimento della prestazione deve svolgersi con un foglio di servizio, conservato a bordo.

Preso atto della diffusione del servizio di trasporto di persone effettuato da autisti non professionisti, non iscritti negli albi previsti dalla normativa in vigore, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha chiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla applicazione delle norme di cui agli artt. 85 e 86 CdS nonchè della legge 21/1992.

Il Consiglio di Stato, sezione prima, nell’adunanza in data 25.11.2015 (sentenza 25 novembre 2015), ha diffuso il proprio parere a seguito del quale il Ministero dell’interno, ritenendo che non sussistano elementi ermeneutici certi per poter applicare le norme di cui sopra, ha invitato (Circolare 14 marzo 2016, n. 1842) i Dirigenti dei compartimenti di Polizia Stradale a non contestare la violazione degli artt. 85 e 86 CdS, riservandosi l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 82 CdS ove venga accertato l’utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella prevista dalla carta di circolazione.

Il parere predetto, alla cui integrale lettura si rimanda, in sintesi espone quanto segue:

a) UBER consiste in una piattaforma informatica che non crea un contratto diretto fra cliente e autista;

b) pur mettendo in contatto cliente ed autista, non si limita a fornire l’opportunità del trasporto;

c) il rapporto si instaura fra cliente e azienda UBER

d) gli elementi costitutivi di tale rapporto sono:

  1. l’iscrizione al portale web
  2. il possesso di una carta di credito
  3. la geolocalizzazione tramite smartphone collegato ad internet
  4. un’assistenza anche di tipo legale.

e) Il complesso dei dati utili permette di qualificare il contratto come “trasporto privato non di linea”

f)  esso quindi costituisce una terza figura, diversa dal TAXI e dal noleggio auto con conducente, disciplinate dalla legge 21/1992.

Da qui l’invito del Consiglio di Stato al legislatore ad adottare una nuova disciplina del settore, che riconosca le caratteristiche di diversità predette e individui le tutele necessarie ed opportune. In attesa di detta nuova disciplina, che nessuno sa se verrà mai introdotta, il Ministero dell’Interno ha invitato gli organi di Polizia Stradale dallo stesso dipendenti ad astenersi dal contestare gli illeciti previsti dagli artt. 85 e 86 CdS. La giustificazione addotta dal Ministero risiederebbe nella mancanza di strumenti ermeneutici certi.

Tuttavia, non soltanto per quanto già detto in ordine alla impossibilità di considerare un “vuoto normativo”, ma procedendo ad un attento esame del parere del Consiglio medesimo, è doveroso giungere a conclusioni differenti.

Lo stesso parere mette in luce due ulteriori aspetti:

  1. la innegabile similitudine del servizio UBER con il servizio pubblico di piazza e con il servizio di RadioTaxi, che permette al cliente di contattare un servizio in voce che gli invia la vettura più vicina al luogo in cui si trova.
  2. La rilevanza pubblicistica del servizio offerto.

Quanto al primo rilievo è di immediata evidenza che la diversità dello strumento di comunicazione non provoca differenze sostanziali nel prodotto finale offerto al cliente. Con il servizio RadioTaxi il cliente si mette in comunicazione vocale con un operatore e gli comunica il luogo dove si trova e dove desidera che abbia inizio il trasporto; l’operatore si mette in contatto con i conducenti che si trovano in circolazione e risponde alla richiesta del cliente inviando l’auto nel luogo richiesto e comunicando al cliente l’elemento identificativo del TAXI.

Nel servizio UBER il contatto è telematico, l’individuazione del luogo deriva dalla geolocalizzazione automatica tramite smartphone, il pagamento viene effettuato tramite addebito su carta di credito e non a mani del conducente.

La diversità del metodo di pagamento e del metodo di contatto non comportano alcuna differenza sulla prestazione richiesta ed erogata; l’auto circola liberamente sulla pubblica via e soddisfa la richiesta di trasferimento del cliente da un luogo ad un altro, verso il pagamento di un corrispettivo.

Quanto al secondo aspetto, il Consiglio di Stato giustifica espressamente le cautele dell’ordinamento nell’affrontare e disciplinare la circolazione stradale; l’elemento informatico, pur in presenza di una pluralità di servizi e non soltanto della prestazione di trasporto, non costituisce un elemento significativo di diverso trattamento dinanzi all’interesse collettivo del controllo della circolazione; l’atto negoziale che determina l’insorgere delle obbligazioni è diverso da quello del trasporto pubblico non di linea.

In ogni caso va sottolineata la centralità della prestazione del trasporto su strada.

Se l’atto negoziale può essere di natura privata, la disciplina dell’attività ha natura prettamente pubblicistica; ciò giustifica la sottoposizione di detta attività a limiti e norme di legge.

Il parere consiglia al legislatore di disciplinare la materia con attenzione alle caratteristiche di diversità evidenziate, ma mai e poi mai potrebbe affermare che le prestazioni in esame non siano soggette alle norme pubblicistiche che disciplinano al momento attuale la prestazione di trasporto su strada (indipendentemente dalla natura giuridica del trasporto, pubblico o privato). Affermando la non soggezione della nuova figura del trasporto sia alle norme del Codice della strada che della legge 21/1992 si affermerebbe la sussistenza di una causa di giustificazione che esonererebbe una categoria di persone (teoricamente infinita) dall’osservanza di norme poste a tutela di interessi collettivi, quali sono senza dubbio gli interessi coinvolti dalla circolazione stradale. Tale conclusione sarebbe giuridicamente aberrante.

L’esame complessivo di tutti gli elementi attualmente disponibili non permette di affermare che non esistano riferimenti ermeneutici idonei a qualificare il caso in esame e a dare una risposta giuridicamente corretta al quesito giuridico. Indipendentemente dalla qualificazione di “trasporto privato non di linea”, effettuata dal Consiglio di Stato, l’attività oggetto della prestazione erogata è direttamente connessa alla circolazione stradale: ciò giustifica l’applicazione completa e senza eccezioni delle norme pubblicistiche di cui al Codice della strada ed alla legge 21/1992.

L’ipotesi di un vuoto normativo che giustifichi l’esenzione dall’applicazione delle norme vigenti in tema di controllo della circolazione stradale non hanno alcun pregio giuridico e non esonerano il Giudice dall’applicazione della normativa vigente.

Fino a quando il diritto positivo non avrà dato al caso de quo (forse, ma non è detto, e nessuno può prevedere in quale forma e sostanza) una disciplina specifica e separata, non sussiste alcuna esimente o causa di giustificazione dall’osservanza delle norme di interesse collettivo che disciplinano la circolazione stradale.

Le pronunce di cui ai procedimenti fin qui esauriti dal Tribunale di Milano forniscono i principi più sicuri e documentati in materia e ad essi le Polizie locali possono fare riferimento per regolare le proprie condotte sanzionatorie.

(Altalex, 26 aprile 2016. Articolo di Renato Amoroso)

_____________

([1]) Sistemi nati in Gran Bretagna e quindi esportati negli Stati Uniti d’America a seguito del colonialismo.

([2]) Si tratta di notizie tratte dal sito ufficiale e da Wikipedia.

([3]) Tribunale di Milano, sezione specializzata Impresa A, decisione del 2 luglio 2015.

([4]) Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. (1)

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775 (3) a euro 7.101 (3). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.

Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (2)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 (3) a euro 322 (3). (2)

(1) Si veda la L. 15 gennaio 1992, n. 21, e il D.M. 19 novembre 1992.

(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

(3) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

([5]) Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. (2)

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar;

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale. (3)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, (4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (7) a euro 679 (7) e, se si tratta di autobus, da euro 422 (7) a euro 1.695 (7).

La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 (7) a euro 322 (7). (5) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

(1) Vedi art. 244 reg. cod. strada.

(2) Si veda la L. 15 gennaio 1992, n. 21 e il D.M. 19 novembre 1992.

(3) Comma così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(4) Le parole: “ovvero, …” fino a: “… di cui all’autorizzazione,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

(6) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(7) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

([6]) Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli (1)

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.

Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L’uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti (2) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. (3)

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (5) a euro 338 (5). (4)

9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (5) a euro 1.695 (5). (4)

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

(1) Vedi art. 243 reg. cod. strada.

(2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(3) Si veda il D.M. 19 gennaio 1996, recante nuove direttive e criteri per la distrzione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa.

(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

(5) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

19 commenti

  1. E con questo parere direi che la denuncia per omissione di atti di ufficio (durante il Salone del Mobile eravamo invasi di ladri di polli e abusivi del trasporto di tutti i tipi e le fogge e la polizia locale pare non se ne sia accorta) sia dovuta sia da parte delle associazioni e sindacati dei taxi che da parte degli ncc. Nel caso in cui non si proceda in tal senso si potrebbe tranquillamente sospettare la connivenza e sicuramente la campagna “STRACCIA LA TESSERA” partirà e lascerà sul campo vittime eccellenti.

  2. Grazie per la pubblicazione, sempre utilissimo il blog…dopodiche’ ribadisco quanto gia’ detto: ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento per i danni che il governo, muto, cieco e complice, ci ha causato!! Sicuramente l’ipotesi e’ gia’ stata discussa, la teniamo forse come ultima arma?! Sarebbe solo giusto e sacrosanto, invece di creare l’effetto domino sdoganando rU…, creiamolo facendo causa ai nostri governi intrallazzoni, uno dopo l’altro!!

  3. Se andate nel sito vedrete un link ad una lettera inviata alle forze dell’ordine su cui si chiede di non sanzionare gli abusivi causa interpretazione del consiglio di stato.
    Vi rendete conto?

  4. Esemplare e inattaccabile giuridicamente, poi si sa la politica è un’altra cosa…

  5. Se un NCC non può stazionare in strada come lo carica il suo cliente in centro città? In corsa? 🙂
    Il “foglio di servizio” è contestato e alcuni dicono “sospeso”ovviamente per i tassisti si deve avere a bordo.
    Su u si dimentica u black, dove se il driver è un ncc che parte e torna alla rimessa per ogni cliente e tutto legale… ma non funziona economicamente, troppi km persi, per questo u punta sulla rimozione della partenza e rientro in autorimessa.

  6. Alberto la rimozione della rimessa equivale a trasformare l’ncc in taxi con tutte le libertà del mondo, comprese tariffe e territorialità inesistente. Se qualcuno pensa di chiudere i taxi in un recinto e di bruciarli con la benzina se lo può scordare perché se fine dev’essere lo sarà per tutti.

  7. Marco Taxistory, gli ncc con l’autorizzazione del Comune di vattela a pesca che restano nelle hall degli hotel in attesa di clienti che non hanno e che ovviamente non tornano alla rimessa, a volte per giorni, perche anti econmico per i km persi, danneggiano gli ncc che lo fanno.
    Sinceramente vedo la necessita di un fronte comune tra ncc e taxi in difesa delle regole, che tutti devono rispettare, l’acrimonia dei tassisti verso gli è ncc dovrebbe finire perche la fetta di mercato che occupano gli ncc non può essere presa dai taxi e viceversa, rispettando le regole, ovviamente.
    Di nuovi soggetti economici simil u ce ne sono tanti, romperci le p***e a vicenda ci rende solo più deboli.

  8. Trasformare gli NCC in PARA-TAXI con NCC che da dietro l’angolo prebdono le corse col tablet EQUIVALE a LIBERALIZZARE IL SETTORE.
    SE POI SI ALLARGA ANCHE LA TERRITORIALITA’che da COMUNALE passerebbe forse a REGIONALE…Sarebbe la FINE X TAXI ED NCC REGOLARI DI CITTA’.
    Ha ragione Marco.
    Anche xche’U*** AVREBBE LA FORZA ECONOMICA X FARE CONVENZIONI E SCONTI X I PROSSIMI 5 ANNI ALLA FACCIA DEI TAXI.
    LA LEGGE 21/92 se venisse allargata la TERRITORIALITA’SAREBBE MOLTO GRAVE X I NOSTRI INCASSI…LE CITTA’SAREBBERO PIENE DI AUTO DA TUTTE LE PARTI DELLA REGIONE

  9. NCC parataxi… Se un ncc parte e torna alla rimessa ogni corsa tutto quello che va oltre il rtablet, di 5 km dalla rimessa non ha senso economicamente.
    Se esempio un cliente parte, anche da un aeroporto, cioè con tariffa extraurbana è difficile avere un prezzo competitivo, sempre che il tassista giochi pulito coi supplementi, passeggeri e valige.
    La cosa cambia dall’hotel all’aeroporto o verso altre destinazioni, perché lo scatto iniziale con radiotaxi e i km per arrivare al cliente non te li regala nessuno, quindi il “parataxi” (ncc) lavora dagli hotel verso le varie destinazioni.
    Almeno nella mia città, Verona, non ci sono ncc appostati negli angoli aspettando chiamate… piuttosto sono nelle hall degli hotel o hanno lettere di convenzione come paravento, il parataxi mi fa un po ridere.
    Una domanda ma chi dovrebbero trasportare gli ncc? Mi sembra che quello che vogliono i taxi sia semplicemente tutto, anche quando in momenti particolari, fiere, eventi etc. i clienti (persone) aspettano ore taxi che non ci sono… però se un ncc carica qualcuno che lo ha ingaggiato è un parataxi… probabilmente nascosto dietro l’angolo col tablet 🙂

  10. gli ncc sono già liberalizzati… basta che partano dalla rimessa e vi rientrino a fine servizio. per il resto possono fare quello che vogliono in accordo col cliente. è evidente che un noleggio di monza non può arrivare in piazza duomo a milano in 5 min. così come è evidente che non può partire da monza per andare da piazza duomo a linate per 20 euro perché lavorerebbe in perdita.
    la legge c’é… basta farla rispettare.
    se non va bene si puo’ cambiare, ma fin quando c’è andrebbe rispettata.
    tra l’altro il noleggio è sempre un servizio pubblico che dovrebbe servire l’utenza di quel tal comune/zona. da qui deriva l’obbligo del rientro in rimessa.
    il mio sogno sarebbe vedere tassisti, ncc corretti e clienti manifestare per continuare a usufruire di un servizio PUBBLICO di primo livello.
    tutti contro le strane liberalizzazioni o forse più tentativi di privatizzazione. un bel sogno…

  11. Quella specie di orrendo neologismo che scritto su questo sito suona come una bestemmia in chiesa, parataxi, è niente meno che il vano tentativo di fare passare per “quasi lecito” ciò che lecito non è. Spero di non leggerla più.

  12. Giusto Marco, non esiste il parataxi, ibrido immorale e vergognoso….esistono semmai tanti parac¥li!! Avete visto che, dopo anni di letargo, ora, proprio ora, stanno sdoganando le lobby, che sia giunto il momento di legittimare tutti i portatori di interesse, altra stradina spianata per i nostri profittotori black-pop?! Almeno li vedremo in faccia!

  13. Infatti il taxi e’una cosa.
    L’Ncc un’altra.
    La realta’e’un’altra pero’.
    Un ncc che arriva in 5 minuti e’un parataxi.
    La partenza dalla rimessa consente un arrivo in 5 minutidalla tua chiamata???
    Se non sono para taxi come li vuoi chiamare?
    Taxi neri?
    Come voi.
    Intanto…chissa’xche’…molti colleghi vendono il taxi x comprarsi un ncc di provincia…illuminati?

  14. Letame è quasi nobile, materia fecale quasi non puzza, ma è pur sempre mer.a.
    Io li chiamerei abusivi o abusivi degli abusivi. (abusivi)²

  15. I casi sono 2:
    1 – qualcuno è stato minacciato;
    2 – qualcuno ha sganciato una mazzetta e qualcun’altro l’ha intascata.

    Probabilmente la 2 è quella corretta dato che ci sono altri precedenti in italia, di grosse multinazionali che ungono qualche soggetto di Stato per entrare nel mercato…
    Auguri a tutti!

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