Efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater

Efficacia dell’articolo 29 comma 1-quaterOggetto: Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del D.l. n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14.

Con la comunicazione in oggetto, il Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi, fornisce una sua “interpretazione” dell’art. 29, comma 1-quater del D.l. n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con Legge di Conversione 27/2/2009 n. 14 (che ha novellato la Legge 15/1/1992 n. 21 nella parte relativa alla disciplina degli NCC) secondo cui “l’efficacia” di tale normativa dovrebbe ritenersi “sospesa” (sic) benché “allo stato non può darsi un’interpretazione certa e definitiva”. 

La posizione così formalmente ed ufficialmente assunta dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta palesemente in contrasto – e sembrerebbe totalmente ignorare – il parere, in ordine alla vigenza ed applicabilità, della L. 15/1/1992 n. 21 chiesto dal Ministero dell’Interno al Consiglio di Stato e da questo reso nell’Adunanza di Sezione del 25 novembre 2015, Sez. I° n. 03586/2015 data 23/12/2015, n. affare 00757/2015 con cui il detto supremo Consesso Amministrativo in funzione consultiva ha riconosciuto, trattato, commentato e sviluppato tutti i diversi profili di vigenza ed applicabilità dell’anzidetta Legge, riconoscendola in toto pienamente valida ed efficace.

Del resto, che il Consiglio di Stato non si sia neanche posto il problema sollevato dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è conseguenziale alla circostanza che l’interpretazione circa l’efficacia o meno dell’art. 29 comma 1-quater del D.l. 30/12/2008 n. 207 risulta una vexata quaestio già ampiamente trattata e superata dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.

Vedi da ultimo la Sentenza Del Tribunale di Milano, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di II°, sez. I° civ., resa nella causa R.G. n. 29325/2014, e le Sentenze del TAR Lazio n. 7516/2012, 7517/2012, 2204/2012, nonché la Sentenza della Corte di Giustizia Europea allorché ha deciso sul rinvio pregiudiziale proposto dal suddetto Tribunale (C- 419 420 162 e 162 del 2912) che ha individuato la normativa nazionale in vigore nella Legge 21/1992 come modificata dal D.l. 207/2008).

E’ vistosa la circostanza che il Tribunale di Milano, nella richiamata Sentenza relativa alla causa R.G. 29325/2014, abbia ritenuto, specificamente, di dichiarare, a pag. 7 “non si ritiene vincolante, ne’ convincente, il parere dato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7/9/2012, secondo il quale l’articolo 29, più volte citato, non sarebbe allo stato in vigore. Trattasi di un mero parere di un funzionario amministrativo e non di un atto normativo, non idoneo, pertanto, a fornire interpretazioni autentiche della Legge.”

Nel merito, infatti, come esaustivamente illustrato da tutta la sopra richiamata e sedimentata giurisprudenza, è da rilevare che l’efficacia dell’art. 23, comma 1 quater del D.l. 207/2008 è stata si sospesa, ma solo fino al 31 marzo 2010.

Le leggi, invece, successivamente approvate dal Parlamento, aventi ad oggetto la normativa in questione, non hanno più disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, co. 1-quater del D.l. 207/2008 che, quindi, è pacificamente entro in vigore.

Ne’ è possibile sostenere opposta interpretazione – incredibilmente prospettata dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – atteso che il Legislatore con l’articolo 2, co.3 del D.l. 40/2010 convertito con modificazioni dalla L. 73/2010, pur richiamando l’art. 7 bis che aveva auspicato una ridefinizione della disciplina della legge 21/1992, ha inteso assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, esigenza che presuppone che la disciplina de qua sia in vigore, ed ha previsto che venissero emanate con Decreto Ministeriale disposizioni attuative a conferma della operatività della normativa primaria.

Né può argomentarsi che la mancanza delle disposizioni di attuazione ministeriali possa determinare l’inefficacia della normativa legislativa, atteso che gli artt. 3 e 11 della legge 21/92, come modificati nel 2008, che disciplinano il caso di specie, sono norme immediatamente precettive che dettano prescrizioni precise e dettagliate e che non necessitano di attuazione alcuna.

Tanto si è ritenuto di dover chiarire, sia per colmare una inaccettabile lacuna informativa, sia per richiamare l’obbligatorietà dell’applicazione della Legge in questione da parte di tutti i soggetti chiamati a verificarne e garantirne la corretta, compiuta ed integrale attuazione.

In seguito a quanto sopra esposto, le scriventi ritengono necessario e improrogabile un urgente incontro col Ministro dei Trasporti, finalizzato a chiarire definitivamente le problematiche in questione, attraverso un confronto con i legali delle nostre Associazioni.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
URI – UNIONE RADIOTAXI ITALIANI – URITAXI – UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA TASSISTI – UNICA TAXI – CGIL – UNIONE NAZIONALE CONDUCENTI AUTO PUBBLICHE

Un commento

  1. eh, alla buon’ora, stavolta incontriamo sto ministero con un po’ di faccia brutta va!

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