Senato: il punto attuale sugli emendamenti rimasti in esame

senato 2Fatte le dovute verifiche e incroci di dati, dopo i recentissimi resoconti delle commissioni Quinta e Decima al Senato, ci risulta che la corposa lista di emendamenti al ddl S.2085 che inizialmente coinvolgeva il settore TPL non di linea, si sia notevolmente ridotta, grazie però solo ai numerosissimi accantonamenti . E’ bene precisare che l’accantonamento non esclude l’emendamento dalla sua trattazione, ma è una azione di differimento che viene ritenuta necessaria per valutare delle specificità critiche che meritano una attenta “pausa di riflessione”, sulle quali si esprimerà con pieni poteri il Presidente del Senato. Salvo errori ed omissioni, gli emendamenti che non hanno finora subito una battuta d’arresto, sono solo uno e lo potete leggere in carattere scuro. Gli emendamenti accantonati, ritirati o respinti sono elencati in carattere chiaro. Nella presente lista, non figurano gli emendamenti già ritirati o ritenuti inammissibili.

50.0.4 (testo 2) – ACCANTONATO –

LANZILLOTTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: ”, presso la rimessa, ”, sono soppresse;

b) all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l’articolo 5-bis è abrogato;

d) all’articolo 8, comma 3, le parole: ”situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono soppresse;

e) all’articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme online che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l’obbligo di registrazione delle piattaforme e l’individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate che all’idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5 (testo 2) – ACCANTONATO –

LANZILLOTTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole ”, presso la rimessa,” sono soppresse;

b) all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l’articolo 5-bis è abrogato;

d) all’articolo 8, comma 3, le parole: ”situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono soppresse;

e) all’articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato».

52.1 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 52.

(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

            a) all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge, dopo la parola: ”motocarrozzetta,” è inserita la seguente: ”velocipede,”;

            b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

”Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) — 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza al titolare dell’autorizzazione o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all’articolo 3-bis apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

                2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

                3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) devono essere in possesso di idonee rimessa per lo staziona mento delle vetture”.

            c) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

”Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

                1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

                2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

                3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

                4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

            d) all’articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:

                ”5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l’esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.”;

            e) l’articolo 5-bis è soppresso;

            f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                1) ”3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell’arte”;

                2) il comma 6 è soppresso;

            g) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

                ”d) essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.”;

            h) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

                ”3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.

            i) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

                ”4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizi’ vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell’esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio”».

52.0.1 – ACCANTONATO –

BONFRISCO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «all’interno dell’area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

            b) all’articolo 2, comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

            c) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1»;

            d) all’articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;

            e) all’articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

            f) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. II prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4; comma 1-bis, all’interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4».

            g) all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

            h) all’articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all’interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

52.0.2 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 2:

        1) al comma 1, le parole: «all’interno dell’area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale»;

        2) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

            b) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottima li sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1»

            c) all’articolo 5, comma 1:

        1) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse

        2) la lettera c) è soppressa;

            d) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, all’interno del quale è’compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.».

52.0.3 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 2, al comma 1 le parole: «all’interno dell’area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale»;

            b) all’articolo 2, al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

            c) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1».

            d) all’articolo 5, comma 1, alla lettera a) le parole «il numero ed» sono soppresse;

            e) all’articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

            f) all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territori del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, all’interno del quale il comune ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4».

52.0.4 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Noleggio con conducente di auto)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

            b) all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

            c) l’articolo 5-bis è abrogato;

            d) all’art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciata l’autorizzazione» sono soppresse.

            e) all’articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all’interno della rimessa» è soppresso;

            f) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato

            g) l’articolo 11-bis è abrogato

52.0.5 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali

per gli autoservizi di trasporto-pubblico non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;

            b) l’articolo 5-bis è abrogato;

            c) all’articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;

            d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

52.0.6 – ACCANTONATO –

DE POLI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali

per gli auto servizi di trasporto pubblico non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;

            b) l’articolo 5-bis è abrogato;

            c) all’articolo 8, comma 3, le parole: ”situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono soppresse;

            d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.»

52.0.7 – ACCANTONATO –

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

            b) all’articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: ”Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all’interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamente l’arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio”;

            c) l’articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato».

52.0.8 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 3, al comma 3, le parole: ”nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: ”nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;

            b) all’articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:”le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all’interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio.”».

52.0.9 – ACCANTONATO –

BONFRISCO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

        ”Art. 3-bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

        2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

        3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

        4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

        5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

        6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

            a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

            b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

            c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente;

            d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

            e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

            f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

            g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;

            h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

            i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

        7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

            a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

            b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

            c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

            d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

            e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

            f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

        8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3”».

52.0.12 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

        ”Art. 3-bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

        2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

        3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto. oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

        4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al camma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

        5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

        6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui, al comma 1:

            a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;

            b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi incoincidenza con aumenti della domanda di servizio;

            c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente;

            d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

            e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

            f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

            g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;

            h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

            i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

        7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

            a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

            b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

            c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

            d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

            e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

            f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

        8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazioni di cui al comma 3”».

52.0.13 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente:

”Art. 3-bis

(Servizi tecnologici per la mobilità)

        1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.

        2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

        3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.”».

52.0.14 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. All’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

            ”3-bis. Nell’ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulla le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all’articolo 3-bis”».

52.0.15 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

        ”3-bis. Nell’ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all’articolo 3-bis”».

52.0.16 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l’articolo 5-bis è abrogato».

52.0.17 – RITIRATO –

BONFRISCO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l’articolo 5-bis è abrogato».

 

52.0.18 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

        1. All’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: ”le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1” sono soppresse».

52.0.19 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1997, n. 21)

        1. All’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n 21, le parole: ”che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1” sono soppresse».

52.0.20 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Disciplina dell’esercizio del servizio di taxi)

        All’articolo 8, comma 2, della legge 15. gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ”Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso dì cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”».

52.0.21 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. All’articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettere d), ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio dei servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente».

52.0.22 – ACCANTONATO –

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

        1. All’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valore massimi».

52.0.23 – ACCANTONATO –

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

        1. All’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.24 – ACCANTONATO –

BONFRISCO

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 53

        All’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.27 – RESPINTO –

TAVERNA, CASTALDI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni

web per il servizio di taxi)

        1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori (e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

        2. Possono chiedere l’accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

        3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

        4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

52.0.47

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell’articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

”o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l’equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnata mente in ambito urbano”.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell’articolo 5, lettera e)”;

b) all’articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

”e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all’articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

c) All’articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. È istituito presso l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un’anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l’Autorità stabilisce i criteri per l’ammissione all’interno dell’anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all’articolo 8”».

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5 commenti

  1. ATTENZIONE! Gli emendamenti “accantonati” non sono morti, ma solo messi nel cassetto per essere ridiscussi meglio! E se non bastasse, ci sono in arrivo altri emendamenti, o variazioni delgi emendamenti presentati. Questo tanto per dire che chi va in giro a dire che E’ TUTTO SOTTO CONTROLLO dovrebbe smettere di tracannare pinte di birra e darsi ad una vita più sana e soprattutto cambiare mestiere perché il sindacalista non gli si confà.

  2. I nostri compiti nella fase attuale
    Con tutto il rispetto per coloro che pensano che gli emendamenti relativi al TPL non di linea inseriti nel dibattito della Legge sulla Concorrenza vengano ritirati continuiamo a pensare che dobbiamo tenere un alto profilo di vigilanza e di essere pronti ad una risposta forte, decisa e unitaria qualora qualche parlamentare presenti un nuovo emendamento relativo al TPL non di linea ed in particolare al superamento dell’attuale livello di territorialita’ per gli NCC e al’obbligo di rientro alla rimessa al termine di ogni servizio.
    Troppa calma circonda la discussione parlamentare, tanta da pensare a qualche tranello e/o imboscata all’orizzonre prossimo !
    Qualora tale emendamento si materializzi e venga approvato dovremo immeditamente attivare tutte le iniziative possibili nel quadro delle regolamentazioni esistenti, a partire dalla immediata convocazione di assemblee straordinarie , generali e articolate.
    Controllo del territorio, presidi permanenti nei luoghi di maggiore presenza di richiesta del servizio, vigilanza attiva democratica, ecc..
    Fare del 18 una grande giornata di lotta nazionale; richiedere alle OO.SS. nazionali di prevedere – nei tempi congrui – la realizzazione di una unitaria manifestazione nazionale che marchi la forza e la presenza del tassismo italiano, superiore alle mobilitazioni del 2006 e del 2012.
    Ne va del lavoro e quando il lavoro e’ in discussione la lotta deve essere si’ sul terreno democratico e unitario ma deve essere ferma e dura.
    Ne va del livello ,della qualita’ e della sicurezza del servizio , di quanto con anni di sacrifici la categoria ha creato, facendo investimenti cospicui, dando lavoro a migliaia di dipendenti nelle forme di aggregazione datisi ( cooperative, consorzi, ecc.), sviluppando teconologie nel campo della comunicazione e dell’informatica.. e tutto cio’ non puo’ essere gettato al vento.
    I cittadini devono sapere che la deregolamentazione avra’ effetti nefasti anche su di loro peggiorando il livello del servizio come dimostrano le esperienze degli ultimi anni nel mondo
    Pur essendo coscienti che gli emendamenti , se presentati e approvati, rendano necessario un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati del provvedimento, e quindi aprano un periodo temporale di contenzioso , credo che dobbiamo immediatamente esprimere il massimo della iniziativa per stoppare l’emendamento che muta la legge 21/92 .
    L’approssimarsi della campagna elettorale per il rinnovo di tante importanti amministrazioni consenteinoltre di prevedere una aperta e dura campagna di tutti i tassisti – qualunque sia l’idea personale in campo politico – contro i candidati sindaci dei partiti che si rendessero colpevoli della deregolamentazione del settore taxi – NCC.
    E’ una partita difficile e dura quella che ancora una volta, per colpa di settori liberisti della politica italiana, si riapre.
    I tassisti fiorentini, come sempre nei momenti della mobilitazione piu’ alta, ci saranno insieme a tutti i tassisti d’Italia
    Firenze 4 marzo 2016
    Il Direttivo di UNICA TAXI CGIL
    di Firenze e Toscana

  3. Quante parole … adesso ci vuole anche un bel video di un’ ora di filosofia della vita alla guida del proprio taxi e siamo davvero a posto , si accende la luce che illumina il nostro cammino . Grazie !!!

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