Senato: inammissibili due emendamenti Lanzillotta su quattro

attenzioneEstratto dal sito del Senato, 214a seduta del 2 marzo 2016 :
Il presidente MUCCHETTI Informa che il parere della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 52, è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52, che sono pertanto inammissibili. (vedi testi al seguito) …


52.0.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

”Art. 3-bis. – (Disciplina Operatori di Ridesharing). – 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in .connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di Ridesharing sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l’indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di Ridesharing:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell’iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

d) verificano su segnalazione l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 7;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

8. I conducenti di cui al comma 5 dell’articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall’articolo 10 comma 12-undecies del decreti-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11”».

52.0.11

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

”Art. 3-bis. – (Disciplina Operatori di Ridesharing). – 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente, forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di Ridesharing sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l’indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell’articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all’articolo 10, comma 12-undecies del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11”».

NE RESTANO ANCORA DUE  in sospeso, a firma esclusiva Lanzillotta e sono il 50.0.4  e il 50.0.5 ed entrambi rappresentano quanto di peggio di possa immaginare a causa della loro propensione a liberare chiunque –tranne i taxi– da vincoli di ogni genere, aprendo un nuovo mercato parallelo di ex-abusivi in via di legittimazione. Tuttavia la 5a Commissione Bilancio, nella 537a seduta di oggi mercoledì 2 marzo 2016 sui suddetti emendamenti  “…Segnala, altresì, che occorre valutare le proposte…”

7 commenti

  1. MARCO E LEO DI TAXISTORY….
    LEGGEVO UN COMMENTO DI UN COLLEGA-LORENZO-SULL’ARTICOLO PUBBLICATO SOTTO RELATIVO AL TENTATIVO DI NORMARE/LEGALIZZARE LA SHARING ECONOMY made in Usa e non solo….
    ….A TALE PROPOSITO….AVETE NOTIZIE SUI TTIP ???(TRATTATI DI LIBERALIZZAZIONI EUROPA-USA E DI LIBERO SCAMBIO COMMERCIALE) …
    A NOI COMUNI MORTALI NON E’DATO SAPERE NULLA…
    …A LIVELLO EUROPEO CREDETE POSSANO RIMANERE LE ATTUALI DIFFERENZE TRA USA E EUROPA NEL SETTORE TAXI NCC…???
    QUI C’E’IL DIVIETO DI CUMULO E NORME PRO-ARTIGIANO E NON CAPITALISTICHE COME IN USA….DOVE GROSSI RICCONI HANNO GRUPPI DI LICENZE CONCENTRATE IN POCHE MANI…
    …SE PASSANO I TTIP ….TEMO CHE LA Lanz……. SIA IL PROBLEMA MINORE…
    O UNO DEI TANTI CHE VERRANNO PROMOSSI DA ALTRI POLITICI EUROPEI- NAZIONALI….GRAZIE X EVENTUALI NEWS

  2. Che corrotti ma il video della cena a Roma non si può utilizzare e fare una denuncia per corruzione che alcuni di questi se non sbaglio già sono indagati

  3. Gli emendamenti che riguardano i taxi rimasti in ballo sono per l’esattezza 26. Uno solo di quelli “giusti” può causare il fallimento della maggior parte delle “aziende taxi italiane”. Io personalmente sto considerando già come fare per tirare a campa’ in caso di disastro. Certo è che dal è 2006 che viviamo in bilico tra il baratro da una parte e la botola con le lame affilate dall’altra. Sinceramente comincio ad essere stanco.

  4. Aggiungo che oggi ci sarà un incontro tra le rappresentanze sindacali e il comune di Milano per decidere sull’erogazione di eventuali permessi per la trasformazione di tot licenze in “doppia guida” con il trasporto disabili. Non mi sembra il momento.

  5. Nell’ odierna mattinata, la 10a commissione ha deciso di ACCANTONARE i due emendamenti killer 50.0.4 e 50.0.5 (già riformulati ‘testo 2’). SE e QUANDO verranno ripresi ed esaminati, lo sapremo tra pochi giorni.

  6. Lele, non so risponderti in queato momento; la carne sul fuoco è tanta (in tutti i sensi…!) e seguire tutto in tempo reale è praticamente impossibile. Ben vengano comunque le vostre eventuali segnalazioni

  7. E ‘ da tempo che su questo sito nei miei interventi affermo che il TTIP è veramente un pericolo per le piccole e medie imprese europee.
    Allego link per chi è contrario e vuole firmare contro questo sciagurato trattato .
    Siamo in tanti ad aver firmato.
    Buon lavoro a tutti i colleghi tassisti !!
    http://stop-ttip-italia.net/

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