Il giudice rigetta il ricorso dei tassisti esclusi da radiotaxi 6969

corriere_reintegro_6969Milano, 3 Settembre 2015. Nei mesi scorsi alcuni tassisti aderenti alla Centrale Radio 6969, a seguito dell’interruzione unilaterale del collegamento da parte della Centrale Radio per la loro adesione all’applicazione MYTAXI, avevano presentato ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano ha emesso oggi l’ordinanza che definisce la controversia giudiziale. Il Giudice ha rigettato i ricorsi promossi da 5 tassisti ex utenti del 6969 i quali avevano chiesto il ripristino del collegamento alla Centrale Radio, dopo essere stati disconessi senza preavviso dal servizio. La decisione del Giudice – dichiara l’Avv. Gianpiero Zingari titolare dello Studio legale Zingari & Associati di Milano difensore del 6969 – ha confermato la legittimità della posizione assunta dal 6969 nei confronti dei tassisti che, aderendo all’applicazione MYTAXI, avevano violato il patto di esclusiva in essere con la Centrale Radio. Secondo il Tribunale il rapporto intercorso fra i tassisti e la Centrale Radio deve essere qualificato come contratto di somministrazione, a forma libera, con riferimento al quale né il patto di esclusiva a favore del somministrante, né il recesso unilaterale da quest’ultimo esercitato necessitano di forma scritta o di procura ad hoc. 

Con il rigetto del ricorso, gli ex tassisti del 6969 sono stati condannati a pagare anche le spese legali in favore della società.

Il Presidente Vito Inserrato e tutto il consiglio si ritengono molto soddisfatti dell’esito della notizia.


Dichiarazione copiata dalla pagina facebook di radiotaxi 6969

Nella foto l’articolo di oggi del Corriere della Sera sulla questione.

18 commenti

  1. Mi ripeto: se tu sei libero di comprare da chi vuoi io sono libero di vendere a chi voglio.
    Solo noi taxisti nei confronti della nostra utenza abbiamo l’obbligo di “vendere” a chiunque.

  2. Brutta pagina per i tassisti, che si rendono conto di aver ceduto la licenza, a propria insaputa, alla Centrale Radiotaxi, con la beffa di pagare pure un canone, ogni mese, per continuare a guidare il proprio taxi!!!
    Il Giudice, comunque, trascura un particolare non irrilevante, che in ipotesi di ricorso, non può che ribaltare questa sentenza: la licenza posta dal Comune in capo al titolare tassista, e finalizzata ad un servizio pubblico obbligatorio ed erga ommnes, non può essere disponibile a nessun tipo di vincolo esclusivo, nè tacito nè scritto, se non altro perchè il tassista non ha la libera, totale ed insindacabile disponibilità della licenza, gravabile di condizionamenti e limitazioni a favore di terzi solo da chi la rilascia e dal legislatore che ne regolamenta l’uso.

  3. Laportapia mi sembra di sentire le unghie sul vetro e mi si accappona la pelle. Ma ti rendi conto che secondo il tuo teorema tutte le volte che rinunci ad una chiamata al radiotaxi o anche la lasci “scorrere” perché sei giù di macchina e non hai sentito il cicalino sei passibile di “interruzione di servizio”? Scusa, ma ci fai o ci sei?

  4. Caro Marco, ti accaponi per niente: forse volevi rispondere a qualcun altro, perchè la tua risposta con il mio intervento non c’entra proprio neanche di striscio…

  5. Hai appena detto “finalizzata ad un servizio pubblico obbligatorio” alludendo al fatto che il giudice prenda in considerazione che il radiotaxi sia obbligato a lasciarti offrire il servizio (obbligatorio) anche suo tramite. Se così fosse tu non potresti rinunciare alle chiamate (obbligatorio) inoltrate dal radiotaxi e in più il tassista avrebbe il diritto di aderire a qualunque sistema di chiamata, anche in concorrenza, anche senza il loro assenso. Un delirio di onnipotenza.

  6. La porta pia rassegnati. Tu taxista hai l obbligo della prestazione ma il collettore di chiamate non ha l obbligo di averti iscritto ed erogarti ciò che raccoglie per conto di chi ha sottoscritto un contratto con lui. Se non lo vuoi rispettare sto contratto sei fuori. Punto

  7. La portapia ma cosa stai dicendo?
    Il giudice scrive ” i ricorrenti ( i tassisti del 69) possono OFFRIRE il servizio taxi in autonomia a chiamata su strada o con sosta su piazza o con la app My…. o ad altri rtx” .
    Questo in risposta alla richiesta danni dei colleghi del 69. Tradotto: se ti buttano fuori puoi andare da un altra parte.

  8. Traducendo in italiano la sentenza, state dicendo a me e a tutti i colleghi RTX, che il giudice ha ragione nel dire:
    ” cari ricorrenti, i c… siete voi, perchè senza saperlo e senza volerlo, l’esclusiva sul vostro lavoro l’avete incautamente data via voi, pagandola per giunta in regolari rate mensili (il canone), finchè scioglimento del contratto non venga…”
    E’ per questo che consiglio spassionatamente e …appassionatamente a tutti i colleghi che non la pensano come quel giudice, di andarci davvero da un’altra parte, sicuro che in punta di diritto quella sentenza non stia in piedi!

  9. In punta di diritto non sta in piedi. Secondo me ha ragione laportapia. L’eventuale ricorso non potrà che venire accolto.

  10. Laportapia mi spieghi da quale cilindro hai tirato fuori il coniglio dei 300.000/anno per le colonnine? Ce ne dovrebbero essere (esagero) un centinaio in tutto, ti pare che il comune spenda 1.000 euro/anno a colonnina? Ma per un decimo le riparo io col saldatore! Ma manco 3.000 ne avranno spesi, visto che non le riparano da quel di.

  11. Mi spiegate ” in punta di diritto” dove è appellabile questa sentenza se i colleghi del 69 non sono soci della coop?
    “Secondo il Tribunale il rapporto intercorso fra i tassisti e la Centrale Radio deve essere qualificato come contratto di somministrazione, a forma libera, con riferimento al quale né il patto di esclusiva a favore del somministrante, né il recesso unilaterale da quest’ultimo esercitato necessitano di forma scritta o di procura ad hoc.”

  12. E’ appellabile semplicemente perchè la legge (21/92!, artt. 1 e 2,c.2 in particolare) viene prima di qualunque accordo contrario fra privati. E la legge (vedi anche legge regionale 6, art. 28 e Regolamento di Bacino, art. 45,c.1-d in particolare!) dice che il titolare di licenza DEVE esercitare il servizio qualunque sia la modalità (purchè lecita) di chiamata scelta dal
    cliente.
    La scelta della modalità di chiamata non è del tassista (che è tenuto ad una risposta “indifferenziata”…), ma del cliente al quale nessun giudice potrà mai imporre nè come nè chi chiamare per avere un pubblico servizio
    Quanto ai 300.000 è semplicemente il corrispettivo del contratto di manutenzione fra Comune e Telecom, che ora (per fortuna) non è più in essere… Ma se questa la ritieni una news da radioscarpa, le tue fonti sono sicuramente in grado di correggere l’informazione : qual’è per te la cifra giusta? Se ce lo dici dopo siamo tutti più informati.

  13. Quindi tu dici che con i 300.000/anno l’azienda che aveva in appalto la manutenzione delle colonnine non muoveva dito? E nessuno ha mai mosso una carta bollata?

  14. E’ bello vedervi accapigliare mentre pendono sulla nostra testa 20 emendamenti che renderebbero del tutto ininfluenti noi e i radiotaxi e i loro presidenti, consigli disciplinari, ufficio autopubbliche e via dicendo. NEL MERITO: è perlomeno ingenuo dire che ho firmato un contratto in esclusiva con un mio FORNITORE ( e non sindacalista autoeletto) e quindi se lo violo legittimamente mi butta fuori magari previo processo della santa inquisizione. Sarebbe corretto in un libero mercato, ma non quando i fornitori sono in tutto tre ( scusa caro Martano) e hanno stretto un patto di OLIGOPOLIO fra di loro. Altrimenti ha ragione U… col suo 20% liberamente sottoscritto. A me interessa la coerenza del ragionamento, poi ognuno sostenga quello che vuole, ma non puoi essere contro il monopolio oggi e tutto il suo contrario domani. Comunque c’è un giudice e una giustizia che vale sia per la concorrenza sleale sia per i contratti più o meno capestro da parte di un’azienda padronale, non cooperativa. Chi pensa invece di andare contro il numero unico del Comune, dovrà invece trovare altri argomenti perchè come ho cercato pazientemente di argomentare lì il problema è direttamente connesso con la titolarità di regolazione del servizio e quindi con la supremazia fra pubblico e privato nell’erogazione del servizio taxi. Spero la differenza sia chiara. Saluti

  15. La portapia questa volta rinuncio davvero: Ti chiedo dell’appellabilità e tu mi rispondi che il cliente può chiamare chi vuole e come vuole e che il tassista DEVE rispondere alla chiamata. Non riesco davvero a capire cosa vuoi asserire. Forse che ogni tx deve avere la possibilità di rispondere a tutte le chiamate che siano fatte con tutte le rtx, tutte le app, telefono, sms, via web, a voce, col fischio financo i segnali di fumo?

  16. La CHIAMATA del taxi, è l’esercizio di UN DIRITTO DI ACCESSO DEL CITTADINO ad un servizio pubblico (per questo il “gestore”, cioè il Comune, crea e gestisce i posteggi fisici o virtuali, ammette l’esercizio del servizio RTX, crea se ci riesce un NumeroUnico, consente l’uso di app, accetta la presenza di intermediatori più o meno tecnologici, purchè non in contrasto con quel diritto… )
    E’ vero che non c’è nessuna legge che impone al tassista di avere a bordo tutte le forme presenti e future di chiamata (ci mancherebbe…), ma è altrettanto vero che nessuno teoricamente può impedirgli di farlo, attesa l’obbligatorietà del servizio ed il reciproco interesse (del tassista e del cliente) per un esercizio ottimale di un pubblico servizio.
    E non può essere risolutiva la sentenza del giudice, che argomenta (riporto con parole mie quel che ho sentito) “hai sottoscritto un contratto privato, se non ti va bene vai altrove, perchè comunque il cliente ha altri modi per esercitare il suo diritto di chiamata…”
    Non è vero: perchè le diverse modalità di chiamata a disposizione del cliente (ove consentite dalla legge), non sono fra loro semplicemente “ALTERNATIVE” (una vale l’altra), ma rappresentano tante diverse opportunità, tra loro “COMPLEMENTARI” (ognuna arricchisce l’altra e tutte insieme rendono più efficace l’esercizio del DIRITTO DEL CLIENTE).
    Permettere a qualcuno (il 6969 nel caso specifico…) di limitare e condizionare questo diritto del cittadino rispetto ad un servizio pubblico, con o senza un contratto, non può essere consentito.

    Quanto ai dibattiti più o meno simpatici, personalmente apprezzo sempre taxistory quando provoca e sostiene confronti utili a far fare qualche passo avanti alla categoria, nella speranza (o nell’illusione?…) che prima o poi il confronto corretto riesca ad aprire una “breccia” sul futuro anche per noi e per il servizio taxi.

    Come tutti, naturalmente, aspetto anch’io gli “emendamenti”.

  17. Laportapia hai indubbiamente sbagliato mestiere, l’avvocato delle cause perse ti starebbe più a pennello. Non vedo come il comune possa obbligare un’azienda privata ad accettare o meno un utente. Ricorda che i radiotaxi/app non hanno nessuna licenza di somministrazione di un qualcosa.

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