Tutti gli emendamenti al ddl concorrenza che modificheranno la legge 21/92

zombieGrazie ad un paziente lavoro di setacciatura di tutti gli emendamenti introdotti a carico del disegno di legge concorrenza C.3012 presentato dal ministro Guidi, ecco la corposa lista di quelli che apporteranno modifiche sostanziali alla legge 21/92 per le categorie taxi e ncc, con un “occhio di riguardo” alle nuove tecnologie. In considerazione della mole di dati esaminati, non si escludono possibili omissioni o inesattezze. Segue versione testuale…

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StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.089.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all’articolo 2:
   a) al comma 1, le parole: «all’interno dell’area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;
   b) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;
  2. all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1.»;
  3. all’articolo 5, comma 1:
   a) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;
   b) la lettera c) è soppressa;
  4. all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguente: «2. il prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, all’interno dei quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4».

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.085.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l’articolo 5-bis è abrogato;
   c) all’articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.086.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
   b) all’articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all’interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.088.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Servizi tecnologici per la mobilità).

  1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
   l) rendono identificabile la vettura con apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sei anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.090.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 1» sono soppresse.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.092.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Nell’ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all’articolo 3-bis».

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.091.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All’articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.093.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.099.

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. È istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Autorità di Regolazione dei trasporti.
  3. Entro cinque mesi dall’inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dei trasporti.
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.084.

  Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

  1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l’impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.087.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l’articolo 5-bis è abrogato.

Presentato da Prodani Aris

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

22.018.

  Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
   2. All’articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio taxi;
   3. l’articolo 5-bis è abrogato;
   4. L’articolo 6 è abrogato; Conseguentemente:
    a) all’articolo 8, comma 1, le parole da «e» sino a «conducente» sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
     1-bis) L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal regolamento comunale di cui all’articolo 5;
    b) all’articolo 11-bis, le parole «dal ruolo di cui all’articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «dell’autorizzazione».
   5. all’articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   6. all’articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi.
   7. all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Boccadutri Sergio

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

22.019.

  Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  2. l’articolo 5-bis è abrogato;
  3. all’articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
  4. all’articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi
  5. all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Boccadutri Sergio

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.0106.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. All’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   2. L’articolo 5-bis è abrogato;
   3. All’articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   4. All’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

  2. Le presenti modifiche non comportano oneri per finanza pubblica.

Presentato da Bargero Cristina

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.0107.

  Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Servizi tecnologici per la mobilità).

  1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità.
  4. Le imprese erogataci di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
   a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
   c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente;
   d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

  7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
   e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
   f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

  8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3».

Presentato da Bargero Cristina

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

13.01.

  Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l’articolo 5-bis è abrogato;
   c) all’articolo 8, comma 3, le parole «situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Abrignani Ignazio

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

22.017.

  Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l’articolo 5-bis è abrogato;
   c) all’articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Bargero Cristina

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

29.04.

  Dopo l’articolo aggiungere seguente:

Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblica non di linea).

  1. Alla legge 15 gennaio 1392, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   b) l’articolo 5-bis è abrogato;
   c) all’articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio dei comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
   d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da Lavagno Fabio, Piazzoni Ileana Cathia, Gadda Maria Chiara, Morani Alessia, Vazio Franco

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

29.05.

  Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

   1. Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente al fine di migliorare l’offerta all’utenza, la professionalità dell’Imprese, l’economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore e l’occupazione giovanile, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

   1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti vincoli esclusivamente per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall’ordinamento costituzionale e comunitario.
  2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l’autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.

Art. 29-ter.
(Abrogazioni).

  1. Il comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

Presentato da Lavagno Fabio, Piazzoni Ileana Cathia, Gadda Maria Chiara, Morani Alessia, Vazio Franco

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

31.022.

  Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Il comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

Presentato da Ciracì Nicola

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

31.020.

  Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L’articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente).

   1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
  2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
  3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, fatto salvo quando sia in espletamento di un servizio a tempo, è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
  4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, sedi o attraverso apparecchi tecnologicamente avanzati.
  5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
  6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le associazioni e organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte e delimitate.
  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
  8. Il conducenti dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono obbligati a tenere a bordo l’ordine di servizio in qualsiasi forma costituito o pervenutogli, cartaceo o informatico, sino al rientro in rimessa».

Presentato da Ciracì Nicola

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

31.019.

  Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).

   1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o societaria. Il titolare di autorizzazione noleggio con conducente, costituito in tutte le forme societarie previste dalla legge, attraverso il conferimento previsto dal precedente articolo 7, può immatricolare più autoveicoli fino ad un massimo di 10, in tale caso l’impresa che operi con più di tre autoveicoli è obbligata ad avere tante unità lavorative pari ad almeno il 60 per cento del numero degli autoveicoli abilitati.
  2. La licenza per l’esercizio del servizio taxi è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio nazionale o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano fuori servizio.
  4. L’avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente».

Presentato da Ciracì Nicola

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

31.021.

  Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. L’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

   1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla, tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall’ordinamento costituzionale e comunitario.
  2. Lo stazionamento fuori servizio dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l’autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali».

Presentato da Ciracì Nicola

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.0113.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 32-bis.
(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

  1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all’articolo 2, comma 3-bis, le parole: «ai comuni di prevedere» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite piattaforme telematiche»;
   b) all’articolo 3, comma 1, le parole:«presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite piattaforme telematiche»;
   c) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall’utente direttamente al veicolo su strada»;
   d) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
   e) l’articolo 5-bis è abrogato;
   f) all’articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel Comune che ha concesso l’autorizzazione» sono soppresse;
   g) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Presentato da Catalano Ivan, Galgano Adriana, Sottanelli Giulio Cesare

StellaProposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]

32.072.

  Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 32-bis.
(Noleggio con conducente di velocipedi).

  1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
   A. all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: «motocarrozzetta,» aggiungere la seguente: «velocipede,»;
   B. all’articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale individuato dal comma 2»;

Presentato da Catalano Ivan

Sito di riferimento per il ddl C.3012 (iter completo): www.camera.it
Sito di riferimento per la legge 21/1992 e successive modificazioni:
www.normattiva.it

37 commenti

  1. A regà non bisogna parlà, bisogna agire!!! 40000 taxi in protesta , blocchiamo tutto per svariati giorni! Basta parole, servono i FATTI!

  2. Non bisogna bloccare stazioni o aeroporti ma uscire tutti senza turno bloccare la citta lavorando a U… non dobbiamo dargli spazio , fargli vedere cosa vuol dire senza regole .poi signori noleggi anche per voi c’è poco da ridere immaginate se per voi c’è una richiesta di un cronotachigrafo e dove volete andare altro che pik ap la mattina e uno la sera come in ticino solo 10 ore di lavooro e più perdita di clienti con questa schifezza di emendamenti .colleghi lo sciopero si deve fare ma con intelligenza fuori tutti solo a Linate e malpensa i turni questa volta i ragazzi della notte ascoltino i vecchinon diamo piu spazio a U… mai piu’ posteggi vuoti devi portare la gente con noi e intasare la città lavorando mi viene da ridere sono dei pivelli volevano la liberalizzazione eccola

  3. Controllo da parte del bacino del numero delle licenze e legalizzazione del l’abusivismo?
    O sono di troppo i regolatori o gli abusivi e nessuna sanzione certa per i reati…..
    Se questo è realmente il testo proprio non ci siamo e una distruzione indiscriminata di
    un’intera categoria per privilegiare multinazionali che nulla hanno a che fare con la liberalizzazione ma solo con la fame di business.
    Siamo proprio la repubblica delle banane .

  4. In tutto il mondo viene bloccato e noi addirittura gli prepariamo una legge su misura? Non ci posso credere che paese …

  5. Ma davvero fanno sul serio? Ma questi nostri politici sono sordi e ciechi? Non si rendono conto della realtà che li circonda e degli eventi che succedono? In Europa li mettono al bando e loro li aiutano? Diamoci da fare. Tutti al lavoro fuori turno. Prego tutti di partecipare o siamo finiti. Uniti.

  6. Cos’altro ci si poteva aspettare dal ministro F******a G****i proprietaria di un importante gruppo industriale e il cui padre e lei stessa sono stati vicepresidenti di Confindustria? Con il suo profilo, di sicuro non rappresenta gli interessi di un artigiano e comunque di una persona comune. Infine, come fa a fare il ministro dell sviluppo economico, non ci sono dei conflitti di interesse?

  7. Signori, la politica è contro la categoria; le proposte sono state fatte da deputati di ogni partito. Da qui capiamo che è tutta una pagliacciata, che in parlamento fanno finta di litigare ma sono tutti complici della distruzione nostra e dell’italia. Poi sento ancora dire che non votare è sbagliato. Ma per piacere!!!!

  8. Ora i nostri sindacati si impegnino per far fronte a tale rovina di noi tassisti ed una apertura al far west ….. Tutta Italia unita perché non sarà più un problema di torino Genova Milano Padova e Roma ma sarà coinvolta tutta Italia …. Siamo forti e incazzati uniti si vince

  9. in due parole legalizzazione degli abusivi, tutti gli ncc tassisti, morte del servizio taxi. Grazie Leo x l’ottimo lavoro fatto x la categoria tutta.

  10. Io propenderei per il blocco degli aereoporti e stazioni. Prima dobbiamo però avvisare adeguatamente la popolazione sui motivi che ci costringono alla manifestazione. Ricordiamoci poi di di non farci assimilare agli estremisti di destra. Sarebbe un motivo sufficiente per squalificarci di fronte a qualsiasi persona dotata di buon senso.

  11. Io sono convinto che un’apertura a conducenti non professionisti mai potrà essere approvata per tutta una serie di motivi, che conosciamo bene e che mai le compagnie assicurative accetterebbero di stipulare una polizza rc ad un soggetto di intermediazione.
    Sono inoltre convinto che una legalizzazione di questo tipo porterebbe ad una babele di aziende di intermediazione, che si scannerebbero tra loro a suon di tariffe e con una frammentazione del servizio tale, che di fatto il medesimo non potrebbe essere svolto con una tempistica accettabile per il cliente finale.
    Gli stessi drivers improvvisati sarebbero soggetti poi ad una ritenuta d’acconto del 20% oltre appunto alle spese assicurative integrative ed oltre il tetto dei 6000 euro circa annui di ricavi anche a versamenti inps del 27%, che di fatto renderebbero la loro attività un bagno di sangue.
    Siccome però non c’è limite alla follia umana e gli ultimi governi hanno avuto la convinzione che si risolverebbe ogni problema in Italia con la liberalizzazione dei notai e del servizio taxi, in caso di legalizzazione di questi conducenti abusivi qualsiasi forma di protesta dovrebbe essere intelligente, nel senso che non dovrebbe comportare alcuna interruzione del servizio all’interno delle città, che danneggerebbe l’utenza più debole, ma dovrebbe andare a colpire le principali infrastrutture della nazione, come aeroporti, stazioni, autostrade e tangenziali con blocchi ad oltranza e fino al ritiro di tutti gli emendamenti. Uniti si vince!

  12. Che casualità…….veramente che casualità !!!
    Tutti e tre le proposte di modifica vengono da tre rappresentanti del gruppo di Scelta Civica con Monti……che casualità……
    Caro Leonardo che ne pensi ?

  13. scusate ragazzi ma in parole povere quali possono essere i prossimi scenari ???

  14. Nessuno paghi più nulla a luglio. Blocco di tutti gli scali cittadini. Cortei a oltranza in giro per la città. E diamo la spallata finale a questi delinquenti dopo Bersani Monti aggiungiamo il pagliaccio fiorentino

  15. Stefano NO! Dovete leggere, ne va della vostra vita. Gli emendamenti sono presentati da ex Sel ora PD, da ex M5stelle ora gruppo misto, da deputati del Pd, dal vice presidente della Commissione di Forza Italia, da deputati di Forza Italia e da deputati di Scelta Civica.

  16. le idee si combattono con idee migliori… non malmenando la cittadinanza e i clienti (e spesso pure i colleghi meno schierati…) con il disservizio ed il casino!

    perchè pagare avvocati per sostenere che tutti gli altri hanno torno e noi abbiamo ragione, quando lo possiamo dimostrare da soli, semplicemente facendo nostra tutta la tecnologia che può migliorare il servizio ed il nostro lavoro, anzichè rifiutarla e demonizzarla come la causa di tutti i nostri mali, lasciandola solo alla concorrenza?

    Senza questa disponibilità mentale al cambiamento ed al futuro, tutto questo sfoggio di emendamenti (alcuni drammaticamente ignoranti della realtà che vogliono regolamentare…) finiranno con il seppellirci.

  17. QUESTO GOVERNO VUOLE PORTARCI AL FALLIMENTO, MA SI RENDONO CONTO DI QUANTE FAMIGLIE IN PIÙ SENZA LAVORO AVRANNO SULLA PROPRIA COSCIENZA ?

  18. … Tutto ciò pare una svendita di assetti economici a fronte di fiducia europea ( privatizzazione del tpl )…peccato che nessuno ci ha chiesto niente… Tipo: visto che qualcuno ha mangiato troppo ora qualcuno deve restare a dieta!!! Non siamo disposti cari politici a pagare per voi!!!

  19. almeno a Milano, in questi giorni viene messa a punto, e a disposizione della Categoria un “arma non convenzionale” per vincere una volta per tutte la partita del nostro futuro: il NUMERO UNICO di chiamata, un solo NUMERO che mette insieme i cittadini e i tassisti, li avvicina e li fa comunicare, un NUMERO che è di tutti, e che fa guadagnare qualcosa a tutti

    La gestione è di Fastweb? Ma chi se ne frega!

    Rischiamo la privacy dei comportamenti e degli incassi…? Ma qualcuno pensa ancora a nascondersi, dopo che ci siamo tutti intorcigliati nelle reti della tecnologia e delle connessioni…?

    Per un Boccadutri che viene stoppato ne vengono avanti altri a decine: non la finiremo mai!

    Questa battaglia, cari colleghi, con i sistemi tradizionali, la perdiamo! Oggi ce l’abbiamo l’alternativa non convenzionale!
    Il NUMERO UNICO può essere la bandiera giusta al momento giusto! Proviamoci, non abbiamo niente da perdere. Se anche non funzionerà subito al massimo, almeno avremo trovato un modo per essere tutti compatti.
    O vogliamo aspettare i sindacati che tornano dal mare!!!!

  20. Caro Khollas ..è vero oltre scelta civica del demerito Prof. Monti ( mi pare che abbia circa 1, 5 % dei voti in parlamento…..) abbiamo anche deputati di Forza Italia……che è un partito di affaristi ed le vicende giudiziarie degli ultimi anni lo hanno dimostrato ampiamente…… ..comunque anche questa devono cercare di combinare…..ma non l’avranno vinta !!!!
    La direttiva Bulkstein in sede europea tutela il tpl.
    Noi dobbiamo invece anche dare un okkio che non passi il TTIP in sede europea perchè qualcuno ( vedi RU… e company….) cercherà magari trovare dei cavilli giuridici per provare ad entrare nel settore.
    I nostri ottimi legali che cosa dicono ?
    Allego link per chi vuole sapere qualcosa di più ed eventualmente aderire all’iniziativa contro il trattato TTIP.
    http://stop-ttip-italia.net/

  21. laporta pia, il numero unico della piccola Milano è una pulce di fronte a un problema di carattere nazionale rappresentato dallo stravolgimento di norme che fino ad ora hanno definito diritti e doveri di soggetti noti e con ruoli differenziati. Forse il tuo commento era un tantino off-topic, non credi?

  22. Ok, abbiamo capito che vogliono modificare la 21/92 con parecchi emendamenti. Premetto che posso definirmi ignorante in materia, come funziona la cosa? Discutono sugli emendamenti, vengono votati e approvati tutti o una parte, cosa succede? Devono poi votare il DDL giusto? Quando passa il DDL è troppo tardi per protestare? Quindi bisogna farlo appena passa anche solo un emendamento perché sarebbe l’inizio della fine per tutti noi. O fermarci subito per fare in modo che questi signori non prendano minimamente in considerazione l’idea di modificarla?

  23. il tuo commento invece, come la tua visione della realtà, è purtroppo molto miopic!!!
    Senza rancore

  24. laporta pia non puoi pensare di fare una lotta contro una società da 40 miliardi di dollari e tutta una classe politica in preda alle allucinazioni con un ca..o di numero unico che manco funziona ancora. E dai basta con le cazzate, facciamo i seri! E questo valga anche per chi salterà fuori (e lo so che stanno arrivando) con le teorie del turno libero!

  25. Caro Marco e Davide si deve lottare anche contro i colleghi vi ricordo con il governo Monti sia partiti da Napoli a fermare il lavoro 10 giorni prima di tutti stavamo a Roma non lo dimentico mai noi fermi loro lavoravano speriamo che questa volta siamo tutti uniti pure il fiorentino cambierà idea

  26. e allora tgeniamoci le nostre care (in tutti i sensi…) vecchie (in tutti i sensi…) Centrali Radio, che non sono state capaci in tutti questi anni neanche di confrontarsi fra loro finchè non ne rimanesse solamente UNA: è con loro che pensiamo di vincere contro il resto del mondo?

  27. Marco taxi story, secondo te, perché ancora non si sta organizzando nulla contro questo scempio? Grazie

  28. Aspetteremo così inermi la fine?? Io non ci voglio credere, io voglio LOTTARE a tutti i costi!

  29. io stasera sarei già in stazione a bloccare i rientri..però aspetto di sentire Maggiolo. Come dice Marco, ci si sta già lavorando

  30. Da quello che ho capito i margini per non farli passare ci sono. Vediamo. Ma che meditino coloro che hanno votato questi qui.

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