Tribunale Civile di Milano, su stazionamento su piattaforma informatica

Né d’altra parte può sostenersi che, non ritenendosi le società del gruppo Uber vincolate dalle norme sul servizio pubblico di trasporto, le stesse non svolgano un servizio pubblico di trasporto. Pur accedendosi alla prospettazione che il servizio Uber Pop non sarebbe rivolto ad una utenza indifferenziata (circostanza rispetto alla quale si formulano forti dubbi, dal momento che l‟offerta è sicuramente aperta a chiunque voglia iscriversi alla c.d. community scaricando la app, situazione parificabile, considerati gli idonei mezzi di comunicazione ormai capillarmente diffusi sul mercato, a chi utilizzi il telefono per chiamare il radiotaxi) e pur escludendosi che ci sia uno stazionamento su luogo pubblico delle auto a disposizione del cliente di passaggio, è innegabile che vi sia lo stazionamento su di una piattaforma informatica, tramite la quale si rivolge l’offerta al pubblico e si realizza l‟incontro tra offerta e domanda.

Un commento

  1. Bisogna riconoscere che i magistrati hanno fatto un ottimo lavoro nonostante i vari condizionamenti dei media è di alcuni politici. Complimenti per l’analisi della vicenda.

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