Il Tar del Lazio conferma la piena validità del “famoso” art 29 comma uno quater

FEDERTAXI_FB_2federtaxi.it …omissis… (la parte iniziale viene riportata in fondo)
Relatore alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 il Cons. Silvia Martino;
Considerato che, come già più volte argomentato dalla Sezione (cfr. le sentenze n. 7516/2012 e 3863/2013), le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992, dall’art. 29, comma 1 –quater, del d.l. d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, debbono ritenersi, nella parte di interesse, ormai vigenti, in quanto, da ultimo, anche l’art. 8, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11, si è limitato a prorogare il termine di adozione del decreto ministeriale recante “disposizioni attuative” della legge in esame, nulla disponendo in ordine ad una eventuale “sospensione” dell’efficacia delle norme in questione; 

Considerato peraltro che, allo stato, la delibera dell’amministrazione capitolina oggetto di impugnativa si limita a prescrivere meri obblighi di comunicazione (da effettuarsi on – line e, quindi, in tempo reale), con modalità complessive tali da non interferire con il regolare svolgimento del servizio di n.c.c., sia esso a viaggio o a tempo (in particolare per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati del committente e di comunicazione dei dati del servizio, questi ultimi limitati all’inizio e al chilometraggio);
Rilevato tuttavia che appare meritevole di riesame:
– la parte del provvedimento relativa alla disciplina delle modalità semplificate previste per i titolari di appalti di servizi aggiudicati da soggetti tenuti all’applicazione del d.lgs. n. 163/2006, non essendovi alcuna ragione perché tali agevolazioni non debbano trovare applicazione anche ai contratti stipulati dagli n.c.c. con operatori privati (ad es., tour operator e agenzie di viaggio);
– la parte in cui si fa riferimento al “territorio” di Roma Capitale, senza precisare quali siano i confini rispetto ai quali trova applicazione l’obbligo di comunicazione;
– l’omessa indicazione delle pertinenti modalità applicative per l’ipotesi prevista dall’art. 7 della l. n. 21 del 1992 (conferimento dell’autorizzazione a cooperative e/o consorzi);
Riservata al merito la valutazione dei profili di illegittimità costituzionale sollevati atteso che essi riguardano non solo il cit. art. 5 – bis della l. n. 21 del 1992, bensì l’intero impianto degli artt. 3, 8 e 11 della medesima legge, così come modificati dal cit. art. 29, comma 1-quater, lettera a), del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare, nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese della fase cautelare.
Fissa per la trattazione della vertenza l’udienza pubblica dell’8 luglio 2015, ore di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


(parte iniziale)

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2015, proposto da:
Anitrav Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori, in persona del legale rappresentante p.t., Giulio Aloisi, Giuseppe Di Resta, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Armati, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via R. Grazioli Lante, 15;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con la quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Associazione Tutela Legale Taxi, in persona del legale rappresentante p.t., e Alessandro Genovese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Moravia e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, 78;
Anar – Associazione nazionale autonoleggiatori di Roma, e Ivano Fascianelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani e Arturo Grasso, con domicilio eletto lo studio dell’avv. Marco Giustiniani in Roma, Via Bocca di Leone, 78;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della deliberazione della Giunta capitolina del 30 dicembre 2014, n. 379, pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune di Roma dal 22.1.2015 al 5.2.2015, denominata “Modalità e procedure per l’accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, anche di carattere generale, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto, oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

…(segue all’inizio dell’articolo)