Taxi e Ncc : una linea chiara, trasparente e comprensibile.

unicataxifirenze1(Roberto Cassigoli) Si fanno troppe riflessioni e talvolta anche complesse con il pericolo che anche quando sono corrette rischiano di non essere capite. Mi riferisco al tema dell’uso difforme della autorizzazione sia senza sia con l’ausilio di meccanismi tecnologici. Nessuna organizzazione sindacale , per quello che ci risulta, mette in discussione l’assioma 1 licenza – 1 vettura – 1 turno di lavoro – 1 territorio. Ne discende rispetto alla problematica richiamata che per rispettare tale assioma – in primis sulla questione della territorialita’ – occorre ribadire chiaramente:

– 1) ogni impresa NCC deve avere la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
– 2) ogni impresa NCC acquisice la corsa dalla rimessa e terminato il servizio fa ritorno alla medesima
– 3) contratti di lavoro o gare con privati o con il pubblico possono essere stipulati da qualunque impresa – gruppi di imprese – consorzi – cooperative , ecc.. ma nell’esercizio della relativa attivita’ oggetto del contratto tali soggetti possono adoperare esclusivamente vettori aventi autorizzazione rilasciata dal territorio ( comune, conurbazione, area intercomunale , ecc..) su cui l’attivita’ e’ acquisita.
– 4) Qualora siano in esercizio apps le medesime , per essere ritenute legali, devono localizzare esclusivamente i vettori (taxi e ncc) che hanno licenza e autorizzazione del territorio dal quale l’utente intende acquisire il servizio ( da valutare la definizione di una apps di carattere mondiale che rispetti le legislazioni dei singoli Paesi e che abbia quindi per l’Italia quella caratteristica di localizzazione delle imprese )
– 5) Per i servizi acquisiti da NCC , oltre i documenti a bordo, tramite la PEC dell’impresa ( fattore di legalita’) deve essere inviato un email ad una pec nazionale che diviene il data base dei servizi , database che puo’ essere consultato – in tempo reale – dalle autorita’ di controllo al fine di colpire e debellare ogni e qualsiasi forma di uso difforme dell’autorizzazione

I decreti attuativi di cui alla legge quadro 21/92, per le materie di cui sopra , non hanno necessita’ di rimettere il discussione la formulazione in essere della Legge ma solo definire alcune questioni di modalita’ di applicazione dei principi e delle norme della medesima..

Il tema delle sanzioni relative ad infrazioni rispetto a quanto definito puo’ essere sviluppato nel Codice della Strada.

Su queste basi – e solo su queste basi – si possono raggiungere anche intese con parte del mondo NCC qualora sia disponibile a recepire tale corretta impostazione ( con particolare riferimento al principio della territorialita’.

Questa e’ la posizione – espressa con chiarezza – di UNICA Taxi CGIL.di Firenze e della Toscana
Nessun problema quindi, per noi, a partecipare al Parlamentino Taxi a Firenze il 26 giguno 2014.

Le OO.SS. nazionali pero’ lo convochino.

Firenze 20 giugno 2014 Roberto Cassigoli

Un commento

  1. Manca solo una cosa e la nuova legge può prendere piede………la richiamata in servizio dopo una corsa tramite la geolocalizzazione con le app spetta solo al TAXI. E cosi vissero tutti felici e contenti: TAXI ed NCC.

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