Il Tar Abruzzo conferma la piena validità della 21/92 con 1 quater

libero_stabilimentoLa sentenza T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 03 giugno 2014, n. 00254 – N. 00254/2014 REG.SEN. – N. 00266/2013 REG.RIC. mette in chiaro l’annosa vicenda “1 quater” e la possibilità o meno che servizi come l’ncc possano venire furbescamente trasformati in taxi senza tassametro e senza territorialità (link sentenza). Ora, non si vede come certi autonoleggi possano legalmente continuare a svolgere un servizio di taxi con relativo appostamento sul territorio e “tassametro virtuale” e tantomeno come vengano tollerati sistemi di chiamata di servizi equivalenti ai taxi indirizzati ad abusivi totali. E’ ora di smetterla!

“La normativa (artt. 3,11,11-bis l. n. 21/1992), che non viene affatto ad incidere sulla libertà di stabilimento e di prestazione da rendere, vuole essere paritaria e coerente con la scelta del Ncc, che si è posto al servizio di un’utenza specifica, la quale sa che deve rivolgersi alla rimessa sita nel comune autorizzante e dalla quale inizia il suo sevizio per poi poter circolare liberamente in tutto il territorio nazionale. In punto va anche osservato che l’inizio del servizio, con partenza dalla rimessa, presso cui si possono accettare le relative prenotazioni e richiesta, è del tutto distinto dal prelevamento dell’utente, che può avvenire nello stesso e/o in altro comune (Cass, civ., II, n. 22296/2010); quest’ultima circostanza non esime il Ncc dall’osservanza dell’obbligo del rimessaggio.”

2 commenti

  1. Ora che facciano rispettare questa sentenza!! Ne ho gli zebedei pieni di questi ladri e di colleghi che aspettano lo sciopero per lavorare e fare il finto servizio sociale…….

  2. Chiediamo solo il rispetto e l ‘applicazione della legge quadro per poter svolgere il ns lavoro con serenità e x poter dare il giusto servizio all’ utente.

I commenti sono chiusi.