Sentenza Consiglio di Stato Consorzio Taxi Area Pisana N. 04100/2013

consiglio_di_statoIn allegato, tratto da unicacgil.blogspot.it la Sentenza Consiglio di Stato Consorzio Taxi Area Pisana N. 04100/2013 N. 00166/2014 REG. PROV. COLL. N. 03687/2013 REG. RIC. N. 04100/2013 REG. RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul  ricorso  numero  di  registro  generale  3687  del  2013,  proposto  dalla Cooperativa  Tassisti  Pisani,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Leopoldo Facciotti e Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Gioacchino Belli 36;
contro
Consorzio  Taxi  Area  Pisana,  rappresentato  e  difeso  dall’avv.  Salvatore
Dettori,  con  domicilio  eletto  presso  il  medesimo  in  Roma,  piazza  SS.
Apostoli 66;
nei confronti di
Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi,
Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso
Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;
Leonardo Di Prete, Maurizio Di Prete, Toni Zurrida, Radu Traian Hota,
Sebastiano  Mordà,  Roberto Gentilini,  Ranieri  Piaggesi  e Andrea  Meini,
rappresentati  e  difesi  dall’avv.  Salvatore  Dettori,  con  domicilio  eletto
presso il medesimo in Roma, piazza SS. Apostoli 66; Gianfranco
Bonaldi, David Grasci Puccini, Radomir Zoran;
sul  ricorso numero  di registro  generale  4100 del  2013, proposto  dal
Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi,
Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso Benito
Panariti in Roma, via Celimontana 38;
contro
Consorzio  Taxi  Area  Pisana,  Leonardo Di  Prete,  Maurizio  Di  Prete,
Toni Zurridda, Traian Hota Radu, Sebastiano Morda’, Roberto
Gentilini, Ranieri Piaggesi, Andrea Meini, rappresentati e difesi dall’avv.
Salvatore  Dettori,  con  domicilio  eletto  presso  il  medesimo  in  Roma,
piazza SS. Apostoli 66; Gianfranco Bonaldi, David Grasci Puccini;
nei confronti di
Cooperativa Taxi Pisani, Zoran Radomir;
per la riforma
entrambi i ricorsi
della  sentenza  del  T.A.R.  Toscana,  Sezione  II,  n.  98/2013,  resa  tra  le
parti,  concernente  approvazione  turni  ed  orari  del  servizio  pubblico  di
taxi per il mese di novembre 2012.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Taxi Area Pisana,
del Comune di Pisa nonché degli ulteriori nominati in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore  nell’udienza  pubblica del  giorno  13  dicembre 2013  il  Cons.
Nicola Gaviano e  uditi per le parti gli avvocati  avv. Leopoldo Facciotti,
avv. Salvatore Dettori e avv. Benito Panariti su delega degli avv.ti
Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Taxi Area Pisana – Con.T.A.P. (di seguito, il CONTAP) ed
i suoi  appartenenti ricorrevano  dinanzi al T.A.R.  per la  Toscana contro
il Comune di Pisa avverso il provvedimento dirigenziale DN-18/978 del
30.10.2012,  recante “Approvazione  turni  ed orari  del  Servizio  Pubblico di  taxi
per il mese di novembre 2012”, che aveva appunto stabilito le turnazioni del
servizio taxi comunale per tale mese.
L’atto veniva contestato per il fatto di imporre orari giornalieri massimi
di  attività per  ogni impresa,  così impedendo  una libera  concorrenza tra
gli operatori alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 1/2012. Gli aderenti
al  consorzio  opponevano  di  avere  tutti  assunto  un  altro  autista,  sì  da
poter aumentare liberamente le ore di attività complessiva, pur nel rispetto
dei turni massimi di guida prescritti per ogni singolo conducente.
Il ricorso poggiava, più analiticamente, su motivi che il Giudice di prime
cure avrebbe così sunteggiato.
Il primo dei cinque motivi di ricorso denuncia l’incompetenza relativa del dirigente
che  ha emesso  il  provvedimento impugnato  in  quanto  secondo la  L.  21/1992 e  la
L.R. 67/1995 è il Consiglio Comunale che deve stabilire in concreto le modalità di
svolgimento  del  servizio  che  non  siano  meramente  esecutive  dei  limiti  fissati  dal
regolamento.
Il provvedimento  in questione,  invece, è stato  assunto in  attuazione di  due delibere
della Giunta comunale la cui legittimità viene parimenti contestata perché il
Consiglio Comunale non può delegare alla Giunta le sue competenze.
Il secondo  motivo contesta  la violazione  dell’art.27 del  Regolamento Comunale,
dell’art.  36,  comma 2,  D.L.  1/2012  e l’eccesso  di  potere  per difetto  di  istruttoria,
travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
L’art. 27 citato si limita a disporre che il servizio di taxi si esplica nell’arco della 24
ore  precisando solo  che è  necessario un  riposo di  sei ore  tra un  turno e  l’altro e  che
dopo il turno notturno è obbligatorio il riposo.
Il provvedimento inserisce, invece, limiti ulteriori  che non tengono conto del fatto che
alcuni  titolari  di licenze  si  sono  muniti  di un  collaboratore  che  non presenta  più  i
limiti  previsti  dall’art.  10  L.  21/1992,  dopo  la  modifica  operata  con  l’art.  36,
comma 2, D.L. 1/2012.
In  virtù  di  questa modifica  il  legislatore  non  avendo  fatto la  scelta  di  liberalizzare
completamente il settore ha consentito ai titolari  di licenza di poter utilizzare più a
lungo l’autovettura con conseguente aumento della disponibilità per l’utenza.
Il provvedimento impugnato, al contrario, dispone che i titolari di licenze di taxi non
condotte  personalmente  dovranno  prestare  servizio  osservando  la  stessa  turnazione
dei titolari di licenza singola.
Inoltre  il Comune  nonostante vi  sia un  numero  di licenze  inferiore di  tre unità  al
numero  previsto  non  ha coperto  i  turni  delle  tre  licenze mancanti  con  i  mezzi
esistenti nonostante il flusso di traffico generato dall’aeroporto e dalla stazione
ferroviaria e non ha previsto alcuna differenza tra turni feriali e festivi.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, D.L. 138/2011 che
ha  stabilito  il  principio  di  libertà  delle attività  economiche  tranne  per  una  serie  di
situazioni  tassativamente  elencate, nessuna  delle  quali  trova applicazione  per  il
servizio taxi.
Per cui nonostante il principio valga per il servizio di taxi con le limitazioni di cui
ai  commi  8 e  11  bis  del  citato  art. 3,  tra  tali  limitazioni  non si  registrano  quelle
relative all’orario.
In sostanza non vi è stata liberalizzazione perché è rimasto il contingentamento delle
licenze, ma i principi di liberalizzazione sono applicabili per aspetti collaterali quali
i turni e l’orario.
Il  Comune di  Pisa avrebbe  dovuto  adeguare i  propri regolamenti  ai nuovi  principi
entro il 30.9.2012 ma ciò non è avvenuto e si è così verificata un’indebita
restrizione della concorrenza.
Il quarto motivo evidenzia come in ossequio a direttiva regionale che voleva favorire
l’organizzazione  del  servizio  mediante  la  diffusione  dei  radio-taxi,  il  Consorzio  si
sia munito di un efficiente e costoso sistema di radio-taxi che consente di individuare
il taxista libero più vicino al cliente che ha chiamato e di favorire così l’utenza, ma la
limitazione  dei  turni imposta dal  Comune  tende  ad  azzerare  i vantaggi  di  questo
modulo organizzativo.
Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 3, comma 5, del Regolamento
218/2009 della Giunta Comunale che prevede la proposta di articolazione dei turni
da  parte  dell’assemblea  dei  taxisti;  non  essendovi  stata  alcun  riferimento  a  tale
proposta  la  turnazione  di  novembre  doveva  essere  identica  a  quella  del  precedente
mese di ottobre ai sensi della norma indicata.”
Si costituivano in giudizio in resistenza all’impugnativa del CONTAP il
Comune  di  Pisa  nonché  la  Cooperativa  Tassisti  Pisani  (di  seguito,  la
Co.Ta.Pi.),  che  ne  deducevano  l’infondatezza ed  instavano  per  il  suo
rigetto.
I ricorrenti proponevano altresì motivi aggiunti nei confronti del nuovo
e similare provvedimento dirigenziale comunale n. DN-18/1073 del
30/11/2012, recante “Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi
per  il  mese  di  dicembre  2012”,  al  quale  venivano  sostanzialmente  estese  le
critiche già dedotte avverso l’atto precedente.
Nel contempo interveniva la rinuncia al ricorso da parte dei sigg.ri
Bonaldi Gianfranco e Grasci Puccini David.
Le  parti  resistenti  deducevano  l’infondatezza  anche  dell’atto  di  motivi
aggiunti, chiedendone il rigetto.
All’esito il Tribunale adìto, con la sentenza n. 98/2013 in epigrafe, emessa in forma semplificata ai  sensi dell’art. 60 c.p.a., accoglieva il ricorso.
In  estrema  sintesi,  il  Tribunale  recepiva  l’idea  che  anche  il  servizio  dei
taxi sarebbe stato liberalizzato, onde il Comune avrebbe dovuto limitarsi
a garantire il servizio minimo, lasciando ai singoli esercenti la possibilità
di incrementare liberamente l’offerta (pur nel rispetto della durata
massima dei turni individuali).
La decisione del T.A.R. formava oggetto di due separati appelli, ad opera
del Comune di Pisa e della Co.Ta.Pi..
Le appellanti, con argomentazioni convergenti, sostenevano che
l’interpretazione  seguita  dal  primo  Giudice  si  sarebbe  basata  su  di  una
lettura  errata  dell’art.  3  del  d.l.  n.  138  del  2011,  ed  avrebbe  omesso  di
considerare i contenuti del successivo d.l. n. 1 del 2012 (convertito con la
legge n. 27/2012), e segnatamente i suoi artt. 1 e 36.
Il Comune di Pisa si costituiva anche nel giudizio promosso dalla
Co.Ta.Pi., aderendo al suo appello.
Resisteva ad entrambi  gli appelli l’originaria parte  ricorrente, che, ancor
prima di sostenerne l’infondatezza, difendendo la correttezza della
decisione del Giudice locale, ne eccepiva l’improcedibilità per
sopravvenuta  carenza di  interesse,  sul  rilievo dell’avvenuto  esaurimento
dell’efficacia temporale dei provvedimenti in contestazione.
Limitatamente  all’appello  della  Co.Ta.Pi.,  l’improcedibilità  del  gravame
veniva fatta risalire anche all’omessa impugnativa del nuovo
provvedimento comunale del 28 febbraio 2013 che aveva regolato i turni
successivi  in  ottemperanza  alla  sentenza  in  epigrafe;  ma  veniva  anche
eccepita  l’inammissibilità  dello  stesso  appello per  carenza  di  interesse  e
di legittimazione della Cooperativa proponente.
L’originaria ricorrente riproponeva, tra  le proprie doglianze iniziali non
specificamente considerate dal T.A.R., quella dell’incompetenza del
dirigente  che  aveva  assunto  la  determinazione  impugnata,  sull’assunto
che  la  materia  sarebbe  rientrata  nella  sfera  di  competenza  dell’organo
consiliare.
Il  Comune  ed  il  CONTAP  insistevano  con  successive  memorie  sulle
loro rispettive argomentazioni e conclusioni.
Alla  pubblica  udienza  del  13  dicembre 2013  i  due  appelli  sono  stati
trattenuti in decisione.
1a Osserva in via preliminare la Sezione che occorre disporre la riunione
degli  appelli  in  esame,  siccome  proposti  avverso  la  stessa  sentenza  di
primo grado, ai sensi dell’art. 96, comma 1, CPA.
1b Sempre in via preliminare, si deve osservare che l’eccezione di
improcedibilità degli appelli opposta  dall’originaria ricorrente è priva di
pregio.
L’eccezione fa leva sull’avvenuto esaurimento dell’efficacia temporale dei
provvedimenti in contestazione, la cui  funzione era quella di stabilire le
turnazioni del servizio taxi comunale limitatamente, ciascuno, al periodo
di un mese.
In  contrario  è  però  agevole  obiettare  (in  disparte  il  fatto  che  il  rilievo,
ove mai fondato, investirebbe in primis lo stesso ricorso di prime cure, e
la sentenza  che lo  ha accolto) che  il mero  esaurimento dell’efficacia
temporale dei provvedimenti impugnati non  fa venir meno l’interesse al
ricorso.  Secondo  una  consolidata  giurisprudenza,  infatti,  “Anche  dopo  la
scadenza del termine di efficacia di un provvedimento amministrativo temporalmente
definito, sussiste  ancora l’interesse  del ricorrente ad  ottenere una  pronuncia del
giudice  amministrativo,  sia  in  quanto  la  portata  della  pronuncia  non  si  esaurisce
nell’annullamento dell’atto, ma contiene la regola cui l’amministrazione deve
attenersi  nel suo  futuro operare,  sia in  quanto il  ricorrente vittorioso  potrà, ove  del
caso,  ottenere in  altra  sede il  risarcimento del  danno  subito, sia  in  quanto i  tempi
della  giustizia  non  possono  risolversi  in  danno  del  ricorrente,  esponendolo  ad  una
serie  di  provvedimenti  a  catena  con  efficacia  limitata.”  (C.d.S.,  IV,  1°  giugno
1994, n. 467; nello stesso senso si vedano, tra le tante, IV, 18 aprile 1995,
n.  250; 12  marzo  1992, n.  275;  V, 18  maggio  1998, n.  598;  V, 23  marzo
1991, n. 344).
Da qui, in particolare, la permanenza dell’interesse al ricorso
quantomeno  in  funzione  della  corretta  impostazione  della  turnazione
per i periodi di tempo successivi a quelli avuti di mira dagli specifici atti
oggetto  di scrutinio  giudiziale, e  avuto riguardo  anche alla  funzione
della  pronuncia  di merito  di  evitare  il  moltiplicarsi di  uguali  giudizi
ogniqualvolta si riproduca la medesima situazione.
1c Quanto alle eccezioni di  inammissibilità e di improcedibilità che
hanno  investito  il  solo  appello  della  Co.Ta.Pi.,  esse  risultano  prive  di
rilievo pratico e sfornite di interesse per la ragione che la stessa sentenza
ha  formato oggetto  d’appello anche  da parte  del Comune  di Pisa,  e per
gli stessi motivi di gravame.
2 Nel merito tali motivi sono fondati.
2a La controversia verte sulla persistente legittimità di una
regolamentazione a  livello comunale  del servizio  di taxi  basata sulla
rigida previsione di turni con limiti minimi e massimi di durata per ogni
titolare di licenza.
Il Tribunale si è orientato per la soluzione negativa alla luce delle
previsioni liberalizzatrici dettate dall’art. 3, commi 1, 2, 8, 9 e 11 bis, del
d.l.  n.  138/2011.  Previsioni  introdotte  dal  principio  di  fondo  per  cui
“l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non
è espressamente vietato dalla legge”, canone definito dal comma 2 dello stesso
articolo  quale “principio fondamentale  per lo  sviluppo economico”  che “attua  la
piena tutela della  concorrenza tra le imprese”, e che  si concretizza soprattutto
attraverso  l’abrogazione, contestualmente  disposta, delle  “restrizioni in
materia  di  accesso  ed  esercizio  delle  attività  economiche  previste  dall’ordinamento
vigente”.
Non  è  sfuggito  al  T.A.R.,  naturalmente,  il  disposto  del  comma  11-bis
dell’articolo, per cui, “In conformità alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del 12  dicembre  2006,  sono invece  esclusi
dall’abrogazione  delle  restrizioni  disposta  ai  sensi  del  comma  8  i  servizi  di  taxi  e
noleggio con  conducente non  di linea,  svolti esclusivamente  con veicoli  categoria M1,
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.
Il primo Giudice ne ha però desunto che “le restrizioni che rimangono in vita
per tale tipo di attività sono quelle elencate al comma 9 che costituisce
un’esplicitazione del contenuto del comma precedente.” Sicché, in forza del
permanere  di  tali  (soli)  limiti,  per  i  taxi  continuano  a  sussistere:  una
predeterminazione delle licenze, che può essere modificata solo con
provvedimento amministrativo; una limitazione della zona ove il
servizio può essere svolto; un’indicazione tassativa della forma giuridica
richiesta all’operatore.
Ma,  sempre  secondo  il  T.A.R.,  tutte  le  altre  restrizioni  caratterizzanti
l’attività in questione, quelle estranee all’elencazione del comma 9,
dovrebbero necessariamente venire meno, in quanto, “a fronte di un
principio generale addirittura qualificato come fondamentale per lo sviluppo
economico e per la tutela della concorrenza, ogni limitazione che riduce la portata del
principio deve avere un’interpretazione letterale ritenendo che le deroghe siano
tassative.”.
Il Tribunale ha pertanto osservato che, “dal momento che la rigida
predisposizioni  di turni  di servizio  e  la disciplina  degli  orari di  lavoro non  rientra
tra le restrizioni che continuano a trovare applicazione per il servizio taxi, non può
valere a legittimare la condotta del Comune di Pisa l’esistenza dell’art. 5 L. 21/92
o dell’art. 10 L.R. 67/95 che autorizzano regolamenti che disciplino la
determinazione degli orari di servizio e dei turni di riposo.”
Tali  norme,  infatti,  secondo  il disposto  del  primo  comma  dell’art.  3,
dovevano essere adeguate ai nuovi principi entro il 30.9.2012. E, sempre
ad  avviso  del  Tribunale,  l’inerzia  del  legislatore  nazionale  e  regionale
non  autorizza  ad  affermare  il  permanere  di  limiti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dal legislatore del 2011.
Onde il primo Giudice ha concluso che anche il servizio dei taxi sarebbe
stato liberalizzato, sia pure nei limiti già visti, con la conseguenza che il
Comune avrebbe dovuto limitarsi a garantire il servizio minimo,
lasciando  ai  singoli  esercenti  la  possibilità  di  incrementare  l’offerta  in
base a valutazioni di convenienza economica di cui assumeranno il
rischio (pur nel  rispetto della durata massima dei turni  individuali e del
periodo obbligatorio di riposo).
2b L’interpretazione che il primo Giudice ha così dato alle norme del d.l.
n. 138/2011 non può essere condivisa.
2c  Le  parti  in  causa  concordano  sul  carattere  tassativo  dell’elencazione
delle restrizioni  fatta, per  la generalità  delle attività  economiche, dal
comma 9 dell’art. 3 del decreto. L’elenco integra, cioè, un numerus clausus
di ipotesi (cfr.  la memoria di CONTAP, pag. 13) di  normative di segno
restrittivo, sulle quali solo potrebbe ritenersi caduta la scure
dell’abrogazione  disposta dal  precedente comma  8  (cfr. del  resto, su  un
aspetto  connesso,  Corte  Cost., 20  luglio  2012,  n.  200,  nella parte  in  cui
ha dichiarato  costituzionalmente illegittimo l’art. 3,  comma 3, del  d.l. n.
138, che prevedeva una generalizzata quanto indeterminata soppressione
delle normative statali incompatibili con il principio della
liberalizzazione delle attività economiche stabilito al comma 1 del
medesimo art. 3).
Per le  restrizioni non riconducibili  all’elenco del comma 9,  quale quella
per cui è causa, vale invece, anche per quanto avverte il comma
immediatamente  successivo  (il  10),  l’esito  opposto,  ed  in  particolare  la
ben  diversa  regola  per  cui  le  medesime,  semplicemente,  “possono  essere
revocate  con  regolamento  da emanare  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma 2,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Se l’elenco del comma 9 è tassativo ciò significa, quindi, che le
restrizioni che non vi figurano comprese restano in vigore (salva la mera
eventualità di una successiva “revoca” ai sensi del comma 10).
Dalla  premessa  fatta  consegue,  dunque,  che  per  le  attività  liberalizzate
dall’art. 3 le sole restrizioni abrogate dall’articolo sono quelle
specificamente  indicate  come  tali  dalla legge,  per  essere  state  inserite
nell’elenco del suo comma 9.
Le altre normative preesistenti, magari astrattamente configurabili
anch’esse in chiave di “restrizione”, ma estranee al suddetto elenco,
restano, invece, in vigore, pur a fronte del nuovo principio
ordinamentale per cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”.
2d Ciò posto, è noto che la liberalizzazione disposta per i settori
ordinari  ha  incontrato  per  i  taxi  un  regime  derogatorio,  essendo  stati
“esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8”.
Orbene, tale regola comporta chiaramente che per i taxi non operi
l’abrogazione delle restrizioni di cui all’elenco recato dal comma 9.
Anche per  ogni altra restrizione,  però (id est, per le restrizioni non
incluse  nell’elenco),  la  regola, pure  per  i  taxi,  per  quanto s’è  detto,  non
può che essere quella della sua  permanenza in vigore, alla stessa stregua
di quanto avviene per le attività liberalizzate.
Si è visto, infatti, come per la generalità delle attività economiche
l’introduzione  dell’enunciato  di  principio  con  cui  si  apre  l’art.  3  non
comporti  alcun  impatto  ai  danni  delle  “restrizioni”  non  tipizzate  dal
comma  9,  che  il  decreto  ha  lasciato  in  vigore.  La  soluzione  non  può
allora che essere la stessa anche per il servizio dei taxi.
In altre parole, poiché le restrizioni estranee al numerus clausus del
comma 9 restano operanti per i settori liberalizzati, le stesse dovranno a
maggior ragione rimanere vigenti per i taxi, settore almeno parzialmente
sottratto alla liberalizzazione.
La  soluzione  opposta,  affermata  dal  primo  Giudice,  oltre  a  non  avere
alcun  supporto  normativo e  a  ricostruire  in termini  contraddittori  il
senso  delle  norme  in  rilievo,  finirebbe  illogicamente  per  sottoporre  il
servizio dei taxi, per questo aspetto, ad una liberalizzazione più spinta di
quella sancita per gli altri settori.
2e L’approdo ermeneutico indicato viene infine corroborato dal
successivo  d.l.  n.  1  del  2012  (convertito  con  la  legge  n.  27/2012),  che
conferma,  anche  per  i  sostituti  alla  guida,  la  permanente  vigenza  di  un
sistema  di  turni,  ordinari  ed  integrativi,  predeterminati ab extra;  e  che,
inoltre, stabilendo per il futuro che la materia debba formare oggetto di
accordi tra l’Amministrazione comunale e gli operatori, stanti gli aspetti
di interesse pubblico ad essa  immanenti, conferma come essa non possa
essere rimessa sic et simpliciter (art 32 comma 1) al potere decisionale dei singoli titolari.
2f Il motivo dell’originario ricorso di CONTAP accolto dal primo
Giudice risulta, pertanto, destituito di fondamento.
3 Privo di pregio è infine il rilievo del CONTAP, qui riproposto
(memoria depositata nell’appello RG n. 4100/2013, pag. 19),
dell’incompetenza del dirigente che ha assunto la determinazione
impugnata, sul rilievo che l’atto sarebbe rientrato nella sfera di
competenza dell’organo consiliare.
Giova  premettere  che la  materia  in  questione  era  stata già  trattata  a
livello regolamentare con la deliberazione dell’organo consiliare n. 16 del
14 febbraio 2008 (“Regolamento comunale dei Servizi di Trasporto Pubblico non
di  linea”),  fonte  che  al  Titolo  II,  Capo  I,  si  era  occupata  anche  delle
modalità di svolgimento del servizio taxi, e specificamente, all’art. 27, dei
relativi turni.
A  valle  di  tale  regolamento,  dei  criteri  per  l’elaborazione  dei  turni  del
servizio  taxi  erano  stati  poi dettati  dalla  Giunta  comunale  con  delibere
del 22 dicembre 2009 e 31 marzo 2010 (docc.ti nn. 7 ed 8 della
produzione comunale in prime cure).
Tanto premesso, non sembra possibile assumere che il Consiglio
comunale, organo di governo ed indirizzo dell’Ente locale con
competenza limitata ad un ristretto e tassativo novero di atti
fondamentali dell’Ente, nel caso  concreto, dovesse direttamente fissare i
singoli turni dei taxi.
Il  Consorzio  appellato  vorrebbe  far  leva,  in  contrario,  sull’art.  5  della
legge 15 gennaio 1992  n. 21 (la legge quadro per  il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), nonché sull’art. 10 della L.R.
6  settembre  1993  n.  67  (Norme  in  materia  di  trasporto  di  persone  mediante
servizio di taxi e servizio di noleggio).
Ma il primo, rubricato “Competenze comunali”, si limitava ad esigere che i
Comuni,  nel predisporre  i  regolamenti  sull’esercizio degli  autoservizi
pubblici non di linea, stabilissero, tra l’altro, le modalità per lo
svolgimento  del  servizio  ed  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
per il servizio di taxi, e non prescriveva nulla di più.
Quanto al menzionato art. 10 (“Criteri per la redazione dei regolamenti
comunali  sull’ esercizio degli  autoservizi  pubblici  non di  linea”),  esso  incaricava
semplicemente  il  Consiglio  regionale  di  stabilire  i  criteri  cui  avrebbero
dovuto attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all’esercizio
degli autoservizi  pubblici non  di linea,  criteri che  avrebbero dovuto
riguardare, tra l’altro, l’individuazione delle modalità di svolgimento del
servizio e la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo. E
la  delibera  del  Consiglio  regionale  n.  131  del  1°  marzo  1995,  all’uopo
emanata, si limitava, a sua volta, a ribadire, per quanto qui interessa, che
il regolamento municipale di settore  avrebbe dovuto occuparsi anche di
stabilire le “modalità per lo svolgimento del servizio”.
Risulta  allora  con  evidenza  come  le  previsioni  indicate  non  valgano  a
fondare la censura in esame.
Questo anche perché le medesime, oltre a dover essere coordinate con le
regole generali  del T.U.E.L.,  vanno interpretate  tenendo debitamente
presente  che  il  potere  del  cui  esercizio  di  discute  ha  natura,  appunto,
regolamentare, onde la relativa attribuzione di competenza non
potrebbe  comunque  essere  snaturata,  come accadrebbe  ove  fosse  estesa
fino  a  ricomprendere  l’emanazione  di  comuni  atti  amministrativi  con
pluralità di destinatari, quale quello di cui si tratta.
Il vero è che l’organo consiliare nella concreta vicenda aveva già
esercitato le  sue attribuzioni con  il regolamento  del 14 febbraio  2008, a
valle del quale non potevano non trovare applicazione, perciò, le comuni
regole sulle competenze municipali in favore della Giunta e della
dirigenza.
Da qui l’infondatezza del mezzo in tutte le sue articolazioni.
4 In conclusione, gli appelli in esame devono trovare accoglimento e, in
riforma della  sentenza in epigrafe, il  ricorso di primo grado  deve essere
respinto.
Sussistono  senz’altro  ragioni  tali  da  giustificare  la  compensazione  delle
spese processuali del doppio grado di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli
appelli  in  epigrafe,  li  accoglie,  e  per  l’effetto,  in  riforma  della  sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così  deciso in  Roma  nella Camera  di consiglio  del  giorno 13  dicembre
2013 con l’intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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