Tar Lombardia riconosce leggimità sanzioni disciplinari dei comuni ai taxi

tar_lombardiaCompetenza a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio taxi – potestà regolamentare – ex art. 5 legge 21/1992 – ambito – potere di vigilanza e sanzione – legittimità

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 10 settembre 2013, n. 2112 (ufficiocommercio.it)

L’attribuzione in capo al comune, ex art. 5 della legge 15.1.1992, n. 21, della competenza, da esercitare in via regolamentare, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio taxi, nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi implica in via necessaria, anche alla luce dei principi di materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell’efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività autorizzata (occorre precisare che, con le medesime argomentazioni, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività delle sentenze di questo Tribunale n. 431/2012 e n. 803/2012; del resto, la medesima posizione accomuna anche diverse pronunce dei Tribunali amministrativi, tra cui TAR Lazio 26.4.2010, n. 8440 e 15.7.2010, n. 2994, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7.10.2010, n. 6901 e 5.7.2011, n. 1776).

A questa stregua, la competenza comunale a regolamentare il servizio e a rilasciare la licenza contiene “implicitamente” anche il potere di vigilanza e sanzione delle ipotesi in cui il servizio non venga svolto secondo le modalità prescritte. Pur avendo la regione (l.r. 6/12) disposto la sanzione amministrativa della sospensione della licenza soltanto in caso di inosservanza, da parte del tassista, dell’obbligo di prestare il servizio, ciò non è di ostacolo a che ulteriori inosservanze e violazioni vengano fissate dal regolamento comunale, comportando, se del caso, parimenti il ritiro o la sospensione della licenza.

2 commenti

  1. Tradotto: a lestofanti, abusivi & C. non viene fatta rispettare alcuna regola, per noi, invece, un bell’ inasprimento prossimo venturo delle pene e zitti e mosca!

  2. Vedi cara Rachele, se non ricordo male (magari Martano che ha una memoria da elefante mi può aiutare) è stato fatto un ricorso al Tar da parte di un tassista che aveva combinato una marachella a Malpensa, la pena in qualche modo è stata sospesa se non sbaglio per un vizio di forma e il tar alla fine si è espresso su una cosa che già sapevamo ma su cui si aveva qualche dubbio: la legittimità o meno di sanzionare con sospensioni i tassisti cattivelli. Le regole ci sono ed è bello che vengano rispettate, però qui viene spontanea una domanda: CHI SOSPENDE O REVOCA LE AUTORIZZAZIONI DEGLI NCC CHE LAVORANO ILLECITAMENTE PER UNA CERTA APP CHE GLI FORNISCE CORSE “AL VOLO” PIUTTOSTO CHE DALLA LORO RIMESSA, COME STABILISCE LA LEGGE? Mi pare che sia evidente e sotto gli occhi di tutti che gli illeciti si consumano a centinaia ogni giorno e che le FfOo reprimano un po’ troppo debolmente questo fenomeno.

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