Ufficio delle Entrate equipara i radiotaxi alle “app taxi”

taxi_app da fiscoetasse.com L’aliquota Iva ridotta al 4% si applica non solo ai servizi di radiotaxi tradizionali, ma anche a quelli più evoluti, con tecnologia Gprs/Gsm. Con questo chiarimento, fornito con la risoluzione 50/E del 12.07.2013, l’Agenzia delle Entrate ha equiparato i servizi di radiotaxi a Gprs/Gsm con quelli di radiodiffusione circolari, relativi al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa, che usufruiscono già dell’aliquota Iva ridotta. Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 179 del 12.09.2013

Il problema dell’aliquota Iva per il servizio di radiotaxi

Al servizio di radiotaxi “tradizionale”, che utilizza tecnologie di radiocomunicazioni, si applica l’aliquota IVA del 4% prevista per le “prestazioni di servizi delle radiodiffusioni” (N. 36 tabella A parte seconda allegata al D.p.R. 633/1972), in quanto queste ultime rientrano, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DL n. 70/88, tra “le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o noleggio da rimessa”.
Tuttavia è sempre più diffuso negli ultimi tempi il servizio di radiotaxi più evoluto, che utilizza la tecnologia Gprs/Gsm. Attraverso questo sistema la centrale radiotaxi riesce ad individuare la posizione dei singoli taxisti ed invia una comunicazione a quello più vicino al luogo di richiesta del servizio. Ci si è posti il dubbio, pertanto, se anche a tale tipologia di servizio sia possibile applicare l’Iva agevolata al 4%.
 

I chiarimenti con la risoluzione 50/E/2013

Per individuare l’aliquota Iva corretta, è fondamentale capire se le prestazioni fornite con Gprs/Gsm siano o meno riconducibili alle radiodiffusioni circolari, cui la norma (art. 5 comma 2 del D.l. 70/1988) collega l’aliquota Iva al 4%.
Poiché si tratta di un argomento di natura tecnica, l’Agenzia delle entrate ha deciso di prendere a riferimento quanto espresso a tal proposito in un parere del Ministero dello Sviluppo economico, «…si ritiene che il servizio radiotaxi attualmente utilizzato rientri nella nozione di “prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico” di cui all’art. 5 comma 2 D.l. 70/1988.»
L’Agenzia, nella Risoluzione n. 50/E, tenendo conto della valutazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, riconosce l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 4% anche “alle prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante tecnologia GPRS/GSM in quanto riconducibili – sotto il profilo tecnico – alle prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa …”.
 

3 commenti

  1. Questo serva di monito a chi pretende di accampare scuse come: “Le app non sono radiotaxi”!

  2. Non è solo questione di App o non App: anche i rtx “tradizionali” ad oggi funzionano via gsm/gprs e non più via radio.

  3. La questione importante è un`altra: c`è chi asserisce che si possa aderire anche ad una app (chiamo così il sistema di chiamata taxi via smartphone per comodità) proprio perchè questa non sarebbe assimilabile ad un radiotaxi, in questo modo si tenterebbe di scavalcare gli statuti/regolamenti dei radiotaxi che vietano l`adesione ad un concorrente. Purtroppo (o per fortuna) gli organi del governo italiano la pensano in altro modo. E se lo dicono loro…

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