Cronotachigrafo

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Il cronotachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria europea.

Il dispositivo viene installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate (autocarri, autotreni, autoarticolati), e su veicoli adibiti al trasporto di passeggeri (Autobus, autosnodati) con numero di persone, compreso il conducente, superiore a nove.

Indice

Il contesto

L’interno di un cronotachigrafo d’epoca

Originariamente il cronotachigrafo era interamente meccanico con quadrante circolare, per poi passare attraverso apparecchiature analogico/digitali fino alle attuali interamente digitali.

Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell’autista, distanza percorsa.

Sono comunque esclusi i mezzi superiori a 3,5t adibiti al trasporto regolare di linea con percorsi entro i 50 km, i mezzi delle forze dell’ordine e le cisterne del latte.

I rilevamenti vengono combinati in modo automatico e, sulla base del Reg. Cee 561/2006, comportano il calcolo immediato delle infrazioni ai tempi di guida. Nelle apparecchiature di ultima generazione la stampa evidenzia anche tutte le altre ipotesi di infrazione al Codice della strada.

Negli apparati più datati viene impressa una serie di tre diagrammi su di un foglio di registrazione di forma circolare. Il già citato Reg. Cee 561 del 11/04/2006 ha imposto delle modifiche ai tempi di guida, abrogando il Reg. Cee 3820/85 fino a quel momento in vigore.

Nel caso dei cronotachigrafi analogici, il cui utilizzo è ancora ammesso, per un periodo transitorio, sui veicoli che ne erano provvisti al momento dell’immatricolazione, vanno tenuti a bordo tutti i dischetti relativi all’attività svolta negli ultimi 28 giorni lavorativi, mentre in azienda quelli relativi agli ultimi due anni.

Il cronotachigrafo digitale

Un cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale, chiamato anche unità veicolo (VU) o semplicemente tachigrafo digitale, è il dispositivo di tipo più moderno, il cui montaggio è obbligatorio sui veicoli nuovi immatricolati dopo il 1 maggio 2006. L’apparecchiatura salva tutti i “tempi e movimenti” eseguiti: tempo di guida, tempo di lavoro, tempo di riposo, tempo di disposizione, velocità, eventi, guasti, errori, controlli della polizia, dati del conducente ecc..

La memoria del tachigrafo digitale può salvare 2190 conducenti e 93440 attività. Il suo funzionamento è ad anello, in caso di necessità i nuovi dati sovrascrivono quelli più vecchi.

Per scaricare i dati dall’apparecchio serve uno strumento di scarico dati e la carta dell’azienda, la carta dell’officina o la carta delle autorità.

La Legge Italiana prevede di scaricare i dati del tachigrafo digitale entro 3 mesi e quelli della carta del conducente entro 28 giorni.

I dati scaricati devono essere conservati per almeno 1 anno in duplice formato (per es.: sul PC e su un Hard Disk esterno o un CD/DVD ecc.).

Poi esistono vari software per poter analizzare e verificare i dati salvati nel tachigrafo digitale.

Il funzionamento

L’apparecchiatura prevede il funzionamento attraverso una serie di carte a microprocessore (smart card), definite carte tachigrafiche, ognuna con il suo specifico uso.

La carta del conducente

Innanzitutto per guidare un veicolo dotato del tachigrafo digitale è necessario che l’autista sia dotato di un’apposita scheda personale, la carta del conducente, riconoscibile dallo sfondo bianco.

L’emissione di questa carta è demandata, in Italia, alle camere di commercio; viene rilasciata mediamente in 5/15 giorni ed ha una validità di 5 anni dal momento del suo rilascio, con la possibilità del rinnovo della carta almeno 15 giorni lavorativi (al massimo 6 mesi) prima della scadenza. Naturalmente per il rilascio è necessario che il richiedente sia dotato di patente di guida di categoria idonea alla conduzione di questo tipo di veicoli[1].

La carta del conducente è personale, ogni conducente può possedere solo una carta pur avendo la possibilità di guidare diversi veicoli; su di essa vengono salvati i dati dell’identità del conducente, le attività eseguite (tempi di guida, tempi di riposo ecc.), la targa del veicolo, i chilometri percorsi, gli errori e gli eventi. Non vengono invece salvate le velocità.

La memoria della carta (~25kB) è sufficiente per 2604 attività che corrispondono a 93 attività al giorno per 28 giorni. La carta contiene così praticamente dai 2 ai 5 mesi di attività. La memoria è a forma di anello, quando è piena, inizia a cancellare i dati più vecchi sulla carta.

Per legge, i dati della carta del conducente devono essere scaricati entro 28 giorni e il guidare senza carta del conducente è ammesso solo in caso di non funzionamento, perdita o furto della carta. In questi casi si può guidare senza carta fino ad un massimo di 15 giorni.

La carta dell’azienda

La carta dell’azienda, le cui modalità di rilascio sono le stesse di quella del conducente, sia come tempi che come ente a cui è demandata l’emissione, è riconoscibile dal colore giallo.

La sua funzione è quella di consentire l’ispezionare, lo scarico e la stampa dei dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.

La carta dell’officina

La carta dell’officina, rilasciata in Italia sempre dalla Camera di Commercio, ha una validità più limitata rispetto alle precedenti, di un solo anno con la possibilità di rinnovo ed è di colore rosso

Viene rilasciata solamente ad officine che soddisfino determinati requisiti ed è l’unica che consente modifiche al funzionamento dell’apparecchiatura.

La carta dell’Autorità di controllo

La carta dell’Autorità di controllo è riconoscibile dallo sfondo di colore azzurro ed è destinata sia alle Forze dell’Ordine e Polizia Municipale sia alle Direzioni Provinciali del Lavoro, autorizzate al controllo del regolare svolgimento dei servizi di trasporto.

4 commenti

  1. Dove vanno a finire i dati dei radiotaxi? Chi protegge la privacy dei tassisti? Per quanto sono conservati e a che titolo? SVEGLIA .

  2. I dati vanno conservati a disposizione delle forze dell’ordine e vigilanza urbana per tre mesi.Per altri usi chiedi a chi li ha forniti all’assesorato mobilità,mi auguro nell’interesse della categoria.

  3. Caro Roberto la domanda è un po’ più profonda. Lo statuto dei lavoratori proibisce esplicitamente la sorveglianza dei lavoratori. Ora noi sappiamo che ogni cosa che scriviamo in rete, ogni traccia elettronica che lasciamo, ogni passeggiata che facciamo in centro può essere anzi è videosorveglliata, ma proprio per questo guarda caso RODOTA’ è stato per anni preposto alla garanzia della privacy dei cittadini, c’è una legge specifica e chiunque per usare i tuoi dati fosse pure un supermercato ti chiede esplicitamente una liberatoria. Ora riformulo la domanda: SICCOME IL GPS FINO A QUANDO SONO COLLEGATO SEGUE TUTTI I MIEI MOVIMENTI CHE FINE FANNO QUESTI DATI? gradirei una risposta da qualcuno che, sicuramente nell’ambito delle leggi vigenti, gestisce i dati di migliaia di tassisti. Grazie

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