Fai: Segnalazione al Garante della Concorrenza e del Mercato

 
bullo_ranieri_avvocatiavv. andrea bullo avv. fedele ranieri avv. alberto lentini avv. federico romoli avv. annamaria callea dott. fabrizio mendola   Milano,    19 marzo 2013    Raccomandata a/r  Anticipata via PEC a protocollo.agcm@pec.agcm.it

Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Piazza Verdi, 6/a 00198 Roma

¬Posizione:     Federazione Autotrasportatori Italiani – Sezione FAI Trasporto Persone – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

¬Oggetto:     SEGNALAZIONE TESA A INTERROMPERE PRATICHE DI ESERCIZIO IRREGOLARE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

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Premessa
Ricevo incarico dalla Federazione Autotrasportatori Italiani – Sezione FAI Trasporto Persone, in persona del Vicepresidente dr. Francesco Artusa, che sottoscrive la presente per accettazione e conferma, di segnalare a codesta Autorità le problematiche di carattere concorrenziale derivanti dall’esercizio irregolare del servizio di noleggio con conducente qui di seguito descritte.

1. Lamenta a ragione la mia assistita – che dal 2009 svolge attività di rappresentanza diretta nella tutela e a sostegno delle imprese professionali di trasporto persone (bus – NCC) che operano nel mercato dell’offerta commerciale e turistica – che, nel settore del trasporto di persone, operano numerose imprese che non rispettano le regole di accesso alla professione, causando conseguenze negative, in termini di distorsione della concorrenza, mancanza di trasparenza nel mercato e scarso livello di qualificazione professionale.

2. Tale problematica si pone, in particolare, in occasione di fiere, convegni, eventi principalmente legati alla moda e allo sport, allorché numerose imprese mettono abitualmente a disposizione “a titolo di cortesia” autovetture con autista al fine di garantire lo spostamento degli ospiti.
Ordinariamente, invece, numerose strutture alberghiere “offrono” un servizio di collegamento tra l’hotel e i classici punti di raccoglimento della propria clientela (quali stazioni e aeroporti), anche in tal caso adducendo che tali servizi vengono effettuati a titolo di “cortesia”.

3. Senonché, per costante insegnamento giurisprudenziale, i menzionati servizi (ampiamente pubblicizzati sul web, come risulta da qualunque verifica sui più noti motori di ricerca con le keywords “servizio gratuito navette hotel” , “autista per eventi e sfilate” e similari) non rispondono affatto alla nozione di “cortesia”, ma al (diverso e concreto) interesse della struttura alberghiera e/o dell’operatore economico (organizzatore di eventi, concessionario o fabbricante d’auto) di reclamizzare la propria attività presso la propria utenza ed i terzi o di offrire un servizio accessorio che, sebbene non specificamente remunerato, trova il suo corrispettivo o nella tariffa del servizio alberghiero nel suo complesso o nell’utilità derivante all’operatore – sempre valutabile in termini economici – da tali iniziative di marketing.
Nel caso degli hotel, la prestazione è remunerata nel costo di soggiorno: il trasporto effettuato dagli alberghi, non è nemmeno “gratuito” in senso tecnico, tenuto conto che lo stesso (al pari di altri servizi offerti dall’albergo) trova puntuale riscontro nella costruzione della tariffa, benché la sua fruizione sia del tutto facoltativa.
Negli altri casi, la prestazione è remunerata grazie al messaggio pubblicitario, poiché i soggetti traggono un vero e proprio vantaggio economico dalla pubblicità apposta sulle vetture messe a disposizione.
E’ di tutta evidenza che i servizi in argomento non rientrano affatto nell’ambito del “trasporto di cortesia” che si configura nel solo caso in cui il vettore effettui il servizio come gesto di pura liberalità, al di fuori di qualunque valutazione economica; né del “trasporto gratuito”, posto che “il vettore si impegna ad eseguire la prestazione per un suo interesse, sia pur mediato, ma giuridicamente apprezzabile, a nulla rilevando che provveda mediante mezzi di trasporto propri, o presi a noleggio ovvero mediante l’attività di terzi (con i quali conclusa a sua volta, nel nome e nell’interesse proprio, un distinto contratto di subtrasporto)” (Cass. civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855).

4. Si porti un esempio concreto all’attenzione di codesta Autorità.
Noti quotidiani raccontano che i giovani studenti universitari, desiderosi di un facile guadagno, in occasione delle sfilate di moda milanesi possono svolgere attività di “drivers-accompagnatori” per modelle, “purché patentati e muniti di auto propria – o dell’auto paterna” (doc. 1), oppure alla guida di macchine sponsorizzate (doc. 2) e sempre selezionati da agenzie di moda (doc. 3).
Sennonché, queste prestazioni si collocano proprio nell’alveo del noleggio con conducente (d’ora innanzi NCC), in totale difetto dei requisiti e dei titoli autorizzativi necessari per svolgere tale professione.
Si tratta di una prassi radicata, con i caratteri propri della ripetitività e persistenza nel tempo, che richiede un controllo effettivo e più capillare da parte delle Amministrazioni competenti, finora del tutto inerti a danno della categoria rappresentata dalla mia Assistita.

5. Sotto questo profilo, l’art. 85, D.lgs. n. 285/1992 chiarisce, infatti, che “chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 (…). La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi”.

6. L’intera situazione si ripercuote inevitabilmente sull’utenza (e sull’incolumità della stessa!) che usufruisce di un servizio del tutto irregolare e causa soprattutto una grave distorsione del mercato a danno degli operatori professionali di NCC autorizzati, che si attengono alle regole, con non poche difficoltà.
Non è infrequente, infatti, che gli stessi operatori regolari si vedano negare la possibilità di esercitare la loro professione.
A questo proposito, porto a conoscenza dell’Autorità un caso emblematico, pendente dinnanzi al TAR Campania, che vede come parte lesa la Società Capri Tour S.r.l., mia assistita, la quale – dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della professione sul territorio nazionale dal competente UMC, conseguito l’iscrizione al REN, sottoscritto i contratti di leasing e venuta in possesso degli autobus da adibire al servizio – si vede frustrata nelle sue prerogative statutarie, vedendosi inibito l’accesso al mercato.
Ciò perché il Comune di Anacapri, con una deliberazione di Giunta, ha deciso di sospendere sine die i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli idonei all’immatricolazione degli autobus per l’esercizio di attività sul territorio nazionale, adducendo presunte problematiche legate al traffico sull’isola di Capri, ma tale normativa non riguarda né le navette degli hotel (che non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, né le vetture “sponsorizzate” messe in circolazione in occasione di speciali eventi).
Alla luce di quanto delineato, a mente di chi scrive si giunge ad una amara conclusione: da un lato, infatti, le Amministrazioni comunali negano l’accesso al mercato a coloro che hanno rispettato tutto l’iter di legge, dall’altro tollerano il comportamento di coloro che eludono la normativa, che qui di seguito si va ad esporre.

7. In questo contesto – caratterizzato da una assoluta identità del servizio a fronte di un diverso regime autorizzativo – preme evidenziare che il servizio di NCC appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
La prestazione del servizio di noleggio con conducente è attualmente regolata, a livello nazionale, dalla Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio 1992, n. 21.
Tale forma di servizio non trova, in sede comunitaria, un’apposita disciplina, ma è possibile ricondurla nell’ambito del trasporto di persone e, dunque, ai principi regolatori di cui al Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, entrato in vigore dal 4 dicembre 2011, abrogndo la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

7. a. A livello comunitario, l’art. 10, lett. b) del Regolamento CE impone ad ogni Stato membro di designare l’Autorità competente ad autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada.
In Italia, in attuazione di tale articolo, l’art. 9, comma secondo, del D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 291/11 (che ha introdotto disposizioni tecniche di prima attuazione del Regolamento CE n. 1071/2009) attribuisce la potestà di autorizzare all’esercizio della professione alla competenza dell’Ufficio Motorizzazione Civile che opera nella provincia in cui ha sede di stabilimento l’impresa richiedente.
Inoltre, l’art. 11 del Regolamento CE dispone che un’impresa di trasporti, che soddisfi i requisiti di stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti all’art. 3 del Regolamento è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada, con la precisazione che l’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo ed iscriva l’impresa autorizzata nell’apposito Registro Elettronico Nazionale (REN), che, a norma del successivo art. 16, dovrà includere anche le targhe di immatricolazione dei veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Tale autorizzazione attesta la sussistenza in capo all’impresa richiedente dei requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009 ed abilita all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente mediante autovettura sull’intero territorio nazionale.

7.b. L’art. 12, D.D. n. 291/2011 subordina l’immissione in circolazione dei veicoli adibiti al N.C.C., oltreché alla citata autorizzazione MCTC, alla “acquisizione del titolo legale per l’accesso al mercato presso l’amministrazione o l’ente competente”.
Con circolare n. 2/2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito, al punto B.1.3, che “una volta iscritta al REN e quindi autorizzata all’esercizio della professione, l’impresa di trasporto su strada di persone potrà ottenere il titolo legale per l’accesso al mercato presso gli Enti competenti” e quindi “potrà procedere all’immatricolazione dei veicoli ai sensi degli articoli 93 o 94 del Codice della strada”.

7. c. Nell’ambito della normativa nazionale, l’art. 3, Legge n. 21/1992 chiarisce che “il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio” con previsione di uno specifico obbligo di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse.
Il successivo art. 8 prevede che l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle Amministrazioni comunali, attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e risultino iscritti nel ruolo dei conducenti.
L’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea costituisce, infatti, requisito indispensabile per il rilascio da parte del Comune del titolo di autorizzazione per il servizio di NCC ed è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica, il tutto ai sensi dell’art. 6, legge citata.

8. In questo contesto, occorre evidenziare che tanto i cd. “servizi navetta” offerti dagli hotel ai propri clienti, quanto i servizi “drivers” con autovetture fornite da concessionarie o case automobilistiche in occasione di eventi di particolare richiamo o di proprietà degli stessi operatori non dotati di autorizzazione, pur svolgendo un servizio identico a quello dei NCC, non rispettano alcuno dei predetti requisiti: i conducenti non sono iscritti al REN, i veicoli adibiti al trasporto di terzi non soggiacciono ad alcuna particolare verifica al momento della loro immatricolazione, l’esercizio dell’attività avviene senza alcun titolo autorizzativo, senza puntuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti ed in assenza dell’obbligo di stazionare presso la rimessa.
La censura non è meramente formale, sol che si pensi che i conducenti in questione non debbono necessariamente disporre di alcuno dei requisiti di cui all’art. 3, Regolamento CE n. 1071/2009, tra cui figura quello dell’onorabilità, ossia che il gestore dei trasporti (nonché i soggetti indicati dall’art. 6, comma 1, D.D. n. 291/2011) non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di una sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada. Una condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l’impresa dei trasporti su strada in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell’onorabilità a condizione che l’autorità competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d’inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali e che siano rispettati gli adeguati diritti al ricorso (considerando n. 9).
Ed in particolare, l’art. 6, paragrafo 1, terzo comma, lett. a) Regolamento CE disciplina le condizioni relative al requisito dell’onorabilità, ossia che a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori: diritto commerciale; legislazione in materia fallimentare; condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; circolazione stradale; responsabilità professionale; traffico di esseri umani o di droga; e che b)  il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare: i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo; i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale; la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti; l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore; l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada; la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada; l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli; le patenti di guida; l’accesso alla professione; il trasporto degli animali.

Se chiunque, da un lato, ponendo in essere l’esercizio – di fatto abusivo – della professione di NCC non cautela adeguatamente il pubblico che ne fruisce, dall’altro esso mette in atto una chiara violazione del principio di concorrenza, stante l’intensità del servizio prestato a fronte della patente disparità delle condizioni di accesso.

Conclusione
Nonostante il Regolamento CE n. 1071/2009 (considerando n. 12) sancisca che “per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione è necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito”, ad oggi, le Autorità italiane competenti non hanno assunto alcun provvedimento volto ad arginare la portata anticoncorrenziale di tali attività che mettono comprensibilmente in seria difficoltà molti operatori regolari, avvantaggiandosi dell’inerzia delle Amministrazioni locali e della ritenuta esenzione dal regime abilitativo sopra descritto, principalmente volto a perseguire la sicurezza dei trasportati, della circolazione stradale e dell’ordinato svolgimento dei servizi di T.P.L., che debbono invece soggiacere – subendone costi, controlli e limitazioni – gli operatori NCC provvisti di regolare licenza in esito a gara.
Pertanto, lo scrivente, in nome e per conto della Federazione Autotrasportatori Italiani – Sezione FAI Trasporto Persone
INVITA
ai sensi dell’art. 21, comma terzo, Legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad assumere le più opportune determinazioni per rimuovere le lamentate distorsioni della concorrenza, dandone adeguata pubblicità.

All. c.s.

Distinti saluti.

Avv. Andrea Bullo

per accettazione e conferma
dr. Francesco Artusa
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4 commenti

  1. Devo fare una precisazione prima di fare il “giannino de noartri”. Anche leggendo la bozza mi è sfuggito che mi chiamano Dottore. NON LO SONO. Non ho alcuna laurea. Tra l’altro, a giudicare dalle competenze in materia di certi politici (o peggio tecnici) ne faccio volentieri a meno.

  2. Buongiorno
    Sono Lucio Di P**** e sono a disposizione per qualsiasi aiuto alla causa, sono in possesso di molti documenti a me inviati da polizia e ministero ( ing P******* ) che potrebbero servire. Noi a capri stiamo lotta da molti anni contro le navette abusive , per qualsiasi informazioni Lucio di p**** ******** o info@capritour.it

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