Comunicato Unica Taxi Roma – Aeroporti Roma e Enac

testaunica2013unicataxi.it – OGGETTO: Viabilità Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino – Nuova disposizione moli taxi/ncc – Esercizio Attività di Noleggio Con Conducente – Violazione della legge n. 21/1992 e della legge reg. n. 58/1993 – Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e d.P.R. n. 184/2006 – Diffida.

Spettabili Aeroporti di Roma S.p.A. ed ENAC,

le scriventi Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria, UGL Taxi, FIT CISL Taxi, UIL, UNICA CGIL taxi, FEDERTAXI CISAL, FAST CONFSAL, MIT-MOVIMENTO ITALIANO TASSISTI, sono venute a conoscenza di potenziali prossime iniziative da parte Vostra finalizzate a procedere alla modifica dei moli e delle corsie adibiti alla fermata taxi per prelevamento dell’utenza presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma – Fiumicino.

Dalle informazioni in possesso delle scriventi, le modifiche di cui sopra (che, verosimilmente, consterebbero di spostamenti della attuale disposizione dei moli ovvero del senso di ingresso e delle modalità di uscita) non farebbero altro che peggiorare la già gravosa condizione in cui gli operatori del servizio taxi sono costretti ad operare. Inoltre, il nuovo piano di mobilità del servizio comporterebbe uno spostamento dell’area destinata al box taxi. Del resto, è a Voi noto che anche l’attuale sistemazione dei moli presenta delle rilevanti criticità a danno sempre degli operatori del servizio taxi.

Infatti, costituisce decisione del gestore aeroportuale (avallata o comunque non contestata od ostacolata dall’ENAC) il posizionamento degli stalli per la sosta delle vetture di noleggio con conducente immediatamente a ridosso dei moli taxi. Nello specifico gli stalli assegnati in sub-concessione ad una serie di operatori NCC sono divisi dai moli taxi da nemmeno 2 metri lineari (ossia un breve marciapiede-salvagente posizionato sotto la medesima pensilina posta a copertura dei moli taxi). A ciò si aggiunga che tutti gli altri operatori sono posizionati immediatamente a ridosso del terminal in aree sosta che sono sempre attigue alle corsie dedicate al prelevamento dell’utenza taxi (divise solo dalla corsie di marcia delle autovetture).

In merito, si rammenta che – in base alla normativa nazionale di settore (cfr. art. 11, comma 3, Legge, 15 gennaio 1992, n. 21) – è fatto esplicito divieto, per gli operatori del servizio NCC, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni in cui sia già operante un servizio taxi. Tale espressa previsione normativa, può subire una deroga nei casi delineati dal comma 6 dello stesso articolo. In base a tale ultima disposizione, infatti, i comuni possono, negli ambiti aeroportuali, “derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa”. Allo stesso modo, al comma 6 dell’art. 10, dispone la Legge Regionale, 26 ottobre 1993, n. 58.

L’esigenza – avvertita dal legislatore – di distinguere e delimitare le aree afferenti le due differenti tipologie di servizio nasce per scongiurare possibili abusi da parte degli operatori NCC e di evitare possibili ragioni di confondibilità dei servizi da parte degli utenti. Tali norme non son poste, quindi, solo per tutelare la corretta esplicazione della concorrenza tra servizi differenti, ma anche per tutelare l’affidamento dei consumatori.

Si ribadisce che ad oggi, gli stalli dedicati agli operatori NCC in sub-concessione degli Aeroporti di Roma sono posizionati alla distanza di meno di 2 metri dai moli taxi. Tale distanza non è certo sufficiente a delimitare e distinguere i servizi di NCC da quelli di taxi. La delimitazione tra tali aree, di cui alla normativa in commento, non vi è nemmeno. Altrettanto mancante, è la individuazione come rimessa dello spazio NCC dedicato al posteggio per i conducenti in servizio. I danni già generatisi in capo agli operatori del servizio taxi, in conseguenza di tale omissione, saranno valutati, se necessario nelle sedi opportune. A ciò si aggiungerebbe quello derivante da una nuova e ulteriore rimodulazione dei moli taxi quale quella che starebbe attuando il gestore aeroportuale.

Per tali ragioni, costituisce interesse diretto, concreto e attuale delle scriventi Associazioni e Organizzazioni, accedere, prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati e adottati che la società Aeroporti di Roma S.p.A. e/o l’ENAC, abbiano eventualmente adottato nell’ambito del progetto di modifica del flusso e/o organizzazione moli del servizio NCC e taxi.

Tale interesse sorge anche rispetto all’intenzione delle presenti Associazioni e Organizzazioni istanti di curare e tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali, in riferimento alla mancata applicazione di quanto disposto ex art. 11, comma 3, Legge, 15 gennaio 1992, n. 21 e art. 10, comma 6, la Legge Regionale, 26 ottobre 1993, n. 58. Sul punto è comunque utile rammentare che ai sensi dell’ art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Pertanto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, si rende necessario, ad avviso delle scriventi, richiederel’accesso – attraverso la presa visione ed estrazione copia – a tutti gli atti e/o provvedimenti anche infraprocedimentali, comunque denominati e adottati, afferenti o connessi circa la procedura di modifica moli nell’epigrafe richiamata.

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Considerato tutto quanto sopra espresso, con la presente le associazioni istanti: UGL Taxi, FIT CISL Taxi, UIL, UNICA CGIL taxi, FEDERTAXI CISAL, FAST CONFSAL, MIT-MOVIMENTO ITALIANO TASSISTI

(i) domandano, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia (ovviamente previa corresponsione dei diritti di copia eventualmente dovuti) a tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati e adottati, con i quali la società Aeroporti di Roma, A.d.R. S.p.A. (e/o l’ENAC) a quanto risulta stia procedendo alla modifica dei moli adibiti al servizio taxi e/o N.C.C., nonché di tutti i relativi atti procedimentali, anche interni, antecedenti e/o successivi, connessi, collegati e/o consequenziali e inerenti la correlata procedura di modifica;

(ii) diffidano la società A.d.R. S.p.A. e l’ENAC dall’approvare o implementare ogni atto di modifica degli attuali nuovi moli adibiti al servizio taxi, senza che gli stessi siano stati oggetto di confronto con le Associazioni e Organizzazioni di categoria;

(iii) diffidano, comunque, la società A.d.R. S.p.A. e l’ENAC affinché venga applicata e resa effettiva la normativa nazionale e regionale sopra richiamata – e quindi, eliminata l’attuale dannosa situazione –, con specifico riferimento alla distinzione e delimitazione delle aree adibite al servizio taxi da quelle adibite al servizio NCC.

Con espressa riserva di esperire ogni azione prevista dall’ordinamento vigente a tutela dei propri diritti ed interessi in caso di tardivo e/o negato accesso, ovvero di tardivo e/o negato adempimento a quanto richiesto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Al fine, dunque, di evitare l’adozione di tali spiacevoli, quanto necessitati, rimedi si invita l’Amministrazione Aeroporti di Roma S.p.A. e l’ENAC a farci partecipi quanto prima delle proprie intenzioni e determinazioni in ordine ai contenuti della presente, indirizzando ogni successiva comunicazione ai seguenti indirizzi: