Referendum per la seconda guida

mandriaIl 12 e 13 Giugno si va a votare un referendum dove si chiede (tra le altre cosa: il potenziamento del servizio taxi mediante il ripristino del secondo turno che garantisca fino a 8 ore aggiuntive di servizio (“seconda guida”) promosso da MilanoSiMuove.

Siamo a posto, ci mancavano  anche Edoardo Croci, Marco Cappato, Enrico Fedrighini per aumentare la mandria di taxi milanesi. Buon referendum a tutti.

12 commenti

  1. “potenziare” il servizio taxi a casa mia vorrebbe dire rendere più agevole il nostro lavoro, in modo da servire meglio ed in modo di conseguenza meno oneroso la clientela; questo si fa migliorando le preferenziali, giusto per fare un esempio.
    quelle stesse preferenziali in cui gli aderenti a Milanosimuove entrano regolarmente con le loro auto blu o con i suv privati…

  2. Ormai un quarto di secolo fa un referendum chiese ai Milanesi se chiudere il centro alle auto. Finì con un risultato chiaro, solare, quasi bulgaro, per la chiusura. Ovviamente è ancora aperto.
    Questo per dire quanto pesino i referendum.
    Questo qui in particolare, secondo me, serve solo a farsi vedere, perché oggi siamo a 10 ore + 6 ore.
    Il punto cruciale per noi (secondo me) non è la durata del turno del secondo conducente (che però è importante), quanto i meccanismi di contingentamento, ossia QUANTI ce ne debbono essere. Come si decide di aumentarli e di diminuirli. Non dimentichiamo che il secondo conducente è un lavoro temporaneo…

  3. Nessun campo minato, perché la temporaneità del turno integrativo (seconda guida) sta nell’atto di nascita: è il “Decreto Bersani” che le istituisce che dice che sono un turno integrativo e temporaneo. Vuol dire che il numero di auto coi secondi conducenti è contingentato e contingentabile. Questo significa che il loro numero varia a seconda delle esigenze del trasporto pubblico locale. In concreto, possono aumentare di numero, ma possono diminuire. Questo, in sostanza, dice il Decreto Bersani.

    Poi, a quanto mi risulta, nessuno vuole lasciare a casa nessuno, di chi già c’è.
    E, sempre per quanto ne so, per i collaboratori familiari (che NON sono a termine e NON sono secondi conducenti) stanno pensando a soluzioni integrative.

  4. OK Lucone, allora divertiamoci a leggere l’art.6 del decreto Bersani e traiamo le debite conclusioni, visto che noi (tassisti) diciamo che le seconde guide non servono (effettivamente da oggi i posteggi ritorneranno ad essere pieni anche se durante il Salone non ne sono mancati quasi mai se non una volta alle 2 di notte alla Triennale):

    Art. 6.
    Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

    1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
    a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;
    b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari;
    c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;
    d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
    e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
    f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
    g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
    2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.

  5. Lucone cosa potrebbero essere le soluzioni integrative per i collaboratori?

  6. il referendum comunque parla solo di potenziare i servizi pubblici,non chiede ai cittadini di aumentare il numero dei taxi mediante il prolungamento delle doppie guide.quello lo vorrebbero i promotori liberisti ma se mi permettono prima devono confrontarsi con i nostri sindacati.comunque è già un passo avanti che almeno non parlino piu di liberalizzare completamente il settore,almeno per il momento! robytaxi


  7. Beppezulu:

    Lucone cosa potrebbero essere le soluzioni integrative per i collaboratori?

    Per quel che ne so, l’orientamento generale è di chiedere di NON assegnare un turno fisso (come per le doppie guide), ma di permettere un libero avvicendamento in un turno più lungo.

    Ad esempio, ragionando in linea PURAMENTE TEORICA con i turni di oggi. un taxi con doppia guida fa ogni settimana un giorno di riposo (dovrebbe) e mezza giornata la perde in impegni vari dei conducenti, cadenti in ore di servizio. (55 ore titolare + 33 il collaboratore = 88); uno col collaboratore ed il turno da 12 ore, dosando gli impegni e coprendosi a vicenda, sta fuori teoricamente sempre (per cui 12×7 = 84 ore).

  8. le doppie o seconde guide chiamatele come vi pare devono semplicemente sparire,quando sono state ideate il mercato era diverso oggi non hanno nessuno senso,mettiamole nel freezer e ne riparliamo nel 2015.Amen

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