La nuova manovra correttiva 2017 modifica in maniera significativa le modalità di presentazione del modello F24 con compensazioni.

unioneconsulenti.it L’art. 3 del D.l. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni. Viene infatti stabilito l’obbligo di effettuare la compensazione in F24, solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.Dal 2 4 aprile, per i titolari di partita Iva sono state quindi introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione.

In particolare viene previsto l’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di IVA, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta.

La modifica obbliga da subito i contribuenti a dotarsi di un’utenza telematica.

Riepiloghiamo schematicamente le modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione per tutti i titolari di partita IVA, per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi:

– F24 con saldo positivo: Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

– F24 con saldo zero: Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24 online), oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico).

– F24 senza compensazioni: Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel o Fisconline remote/home banking.

Pertanto, per pagare F24 che presentino delle compensazioni si potrà, alternativamente:
• utilizzare il canale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate
• richiedere l’invio degli F24 tramite il canale Entratel riservato agli intermediari abilitati.

Infine ricordiamo che sempre l’art. 3 del D.l. 50/2017 ha abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.
La modifica è stata attuata sia a livello:
• dell’IVA (modificando l’art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009);
• delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l’art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR).

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, a livello di IVA scompare la soglia “intermedia”, da 5mila a 15mila Euro, entro la quale – ai fini della compensazione – era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.
Pertanto si avrà:
• compensazione libera entro 5.000 Euro;
• compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita di visto, per importi superiori a 5.000 Euro.

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

www.studio-bcs.com

Un commento

  1. veramente forse ce qualcosa che lo stato fà per i lavoratori,no tutto questo serve a incularti è agevolare le multinazionali,non pensano a far sparire irregolari spacciatori puttane scippatori ti rompono i coglioni .

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