Ncc hanno obbligo di rimessa, il Tar del Lazio ribadisce il concetto

Il Tar del Lazio si pronuncia sulla necessità di preservare la dimensione locale del servizio.

limousineilquotidianodellapa.it Un Comune laziale nel 2011 ha disposto la sospensione temporanea dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio auto con conducente sull’assunto che il noleggiatore, dovendo utilizzare in via esclusiva la rimessa ubicata sul territorio che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio NCC, è tenuto ad osservare il principio in forza del quale l’inizio ed il termine del servizio debbono avvenire esclusivamente presso detta rimessa.  Nel caso di specie invece, il Comune aveva riscontrato che il veicolo di cui all’autorizzazione sospesa non utilizzava la rimessa ubicata sul territorio comunale e pertanto ha irrogato la sanzione disciplinare, poi contestata dinanzi al TAR. 

Il soggetto sanzionato ha osservato che quello del noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Nel quadro comunitario, gli artt. 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell’UE, aventi efficacia diretta, e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese in uno Stato membro. Pertanto, i vettori non residenti stabiliti in uno Stato membro e da questi autorizzati devono poter effettuare il trasporto su strada, sicché qualsiasi misura nazionale, sia legislativa che amministrativa, in tema di trasporto, che creidiscriminazioni tra operatori italiani e stranieri, deve essere disapplicata per contrasto con la disciplina comunitaria.

Tale normativa, secondo la tesi del ricorrente, non può che applicarsi anche al servizio di noleggio auto con conducente, in assenza di una disciplina specifica sul punto. Da qui l’impugnativa del provvedimento di sospensione temporanea del titolo di viaggio.

Di diverso avviso il TAR del Lazio il quale, dopo aver peraltro concesso la sospensiva richiesta, con sentenza dell’8 aprile 2015 n. 5165, ha deciso di rigettare il ricorso perché infondato.

Lineare il ragionamento seguito dai giudici amministrativi, i quali hanno premesso che la Corte di giustizia dell’Unione europea, III sezione, con sentenza del 13 febbraio 2014 C- 162/12 e C-163/12, ha già affermato di non essere competente a rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE e le ha dichiarate, per il resto, irricevibili. Infatti la Corte ha ritenuto non pertinente la questione di interpretazione dell’art. 49 del Trattato al contesto delle controversie pendenti dinanzi al giudice di rinvio, in quanto non si tratta di operatori economici provenienti da altri Stati membri ma solo di operatori nazionali. Del resto, in senso analogo si è peraltro di recente pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che le invocate norme comunitarie a tutela della concorrenza sono poste a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, e non all’interno di un solo Stato membro (cfr. Cons. Stato, V sez., 22.1.2015, n. 261).

Il TAR, poi, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente aveva sollevato con riferimento alla normativa nazionale e regionale a norma della quale l’inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente debbono avvenire esclusivamente presso detta rimessa. Né ha ritenuto attagliarsi al caso di specie il precedente, pur specifico, della  sentenza della Corte delle leggi n. 264 del 13.11.2013. Infatti, in quel caso si trattava della questione incidentale di costituzionalità di una legge della regione Molise che prevedeva, per i soggetti che intendessero esercitare il servizio di autonoleggio con conducente, l’obbligo di risiedere o avere la sede legale dell’impresa nel territorio della regione di cui fa parte il comune autorizzante. La Corte costituzionale ha ravvisato, in quella occasione, una ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato che favorisce i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale e ne ha perciò dichiarato l’incostituzionalità. Tuttavia nel caso della normativa laziale l’obbligo di aver sede nella regione non è affatto imposto e, dunque, si tratta di situazioni diverse.

Anche l’eccezione di costituzionalità, dedotta, per asserita violazione degli artt. 1, 3 16, 41 e 120 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata. Il servizio di NNC, infatti, è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo.

Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali. La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno la legge statale e quella della regione Lazio laddove stabiliscono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa. In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” nel servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale. Il TAR, dunque, non ha condiviso la tesi del ricorrente secondo cui solo il servizio taxi sarebbe al servizio della comunità locale o di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, mentre il servizio di NNC non lo sarebbe; in caso contrario, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui il servizio di NNC debba essere autorizzato dai singoli Comuni anziché con provvedimento dell’Amministrazione centrale.

Rodolfo Murra

(26 aprile 2015)

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