La normativa vigente per il Noleggio Con Conducente (ncc)

Viste le richieste e la poca chiarezza (e memoria, perché queste cose le avete studiate!) sul servizio di noleggio con conducente, pubblichiamo uno stralcio della Legge 21/92 che regola il settore taxi e ncc con la conseguente modificazione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 detto confidenzialmente “milleproroghe” o “1-quater” o anche simpaticamente “milleprovole”. Stampiamolo e teniamolo nel cassetto del nostro taxi, tra un po’ ci servirà.

repubblica_italiana_emblema_logo1TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 T (scarica pdf)

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti». (GU n. 49 del 28-2-2009 – Suppl. Ordinario n.28)

Art. 29 1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

b) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente « Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni).

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività e della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

c) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  «3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio ecompleto dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo edel veicolo per un periodo di due settimane»;

e) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente

«Art. 11-bis (Sanzioni). -1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».

15 commenti

  1. Alla luce di tutto questo la domanda è sempre quella perchè a noi titolari di licenza taxi i vigili vengono a fare. Le pulci su tutto (l’anno scorso sono stato multato e segnalato alla disciplinare perchè sostavo fuori dalle strisce gialle in piazza XXV aprile a Milano….avete presente le file che si creavano ?)mentre a questi soggetti tutto è permesso?

  2. farei una precisazione: ammettiamo che il noleggiatore di fuori comune X abbia un contratto di disposizione con la societa’ (o cooperativa) Pincopallo del comune Y… parte dal comune di appartenenza o dal comune della societa’ (o cooperativa) con la quale ha stipulato l’accordo?
    Altra domanda: quale tariffazione applica? quella dei MASSIMALI tabellari o puo’ scendere sotto costo?
    Considerato il fatto che operiamo (Taxi, NCC e qualunque altra impresa o entita’ economica associativa prevista) nel libero mercato comunitario…. con chi si puo’ stipulare accordi?
    La Legge Quadro (vecchia di 21 anni quindi pre-europa) stabilisce i criteri fondamentali dopodiche’ serve un buon fiscalista!

  3. Parte dalla sua rimessa, raggiunge il luogo di lavoro concordato e quando ha finito se ne torna a casina sua. Se lavora sottocosto sono affari suoi, i Tafazzi non durano tanto. Quali massimali tabellari? Di chi? Fatti suoi di quanto si fa dare dalla società per cui lavora. Gli accordi li stipula con chi vuole.

  4. Appunto: parte da casa sua…raggiunge il posto di servizio..espleta la disposizione…e poi magari ne inizia una seconda perche’ ha un costo conveniente…espleta la seconda disposizione.. Ricomincia il gioco. CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE?
    Faccio un esempio “tassametrico”: la coop rtx Taldeitali mi assegna un servizio a prezzo concordato ma tra 2 minuti il mio turno finisce e tra 3 minuti scatta il supplemento notturno: finisco il servizio a prezzo concordato andando fuori turno o scarico il cliente mi faccio pagare il dovuto tassametrico e me ne vado a casa perche’ “fuori turno”???
    Massimali tariffari? Tutti i comuni li hanno ma proprio perche’ massimali si puo’ scendere al di sotto del prezzo kilometrico stabilito: i rtx non stabiliscono forse delle tariffe concordate a ribasso per mantenere clienti (alla faccia dell’ utenza indifferenziata!)?

  5. Mi spiace Siria, per l’NCC non esistono tabellari tariffari. Se un comune li fa sono puramente indicativi.
    Saluti

  6. Mi stai dando ragione. Ci sono migliaia di parole ma nessun numero. Certo che sappiamo che dal 92 sono stati fissati i parametri per determinare le tariffe minime e massime. Peccato che non sia mai stato fatto. Intendiamoci, io sarei per una tariffa minima per la sicurezza (come i tir) e per la concorrenza leale (sotto certe cifre non puoi guadagnare se rispetti le regole). Al momento, purtroppo non c’è. Esistono solo gli studi di settore che hanno dedotto la redditività chilometrica. Quella però è materia fiscale (post) e non può essere oggetto per contestazioni di regolarità operativa.

  7. Ah, dimenticavo. Il Ministero dei Trasporti sostiene che quella postata da Marco NON sia la normativa in vigore, ma è da ritenersi sospesa fino al 30/06/2013 (seguiranno altre proroghe fino al pronunciamento della corte di giustizia europea dove pendono 3 ricorsi su questa norma).

  8. Ti riporto le ultime righe del mio primo post: “La Legge Quadro (vecchia di 21 anni quindi pre-europa) stabilisce i criteri fondamentali dopodiche’ serve un buon fiscalista!”

    Sarebbe una meraviglia se iniziasse ad intervenire la GdF anziche’ la municipale

  9. Francesco vogliamo parlare di operatori che collaborano con società estere attraverso canali di e-commerce???

  10. Dunque. la carta che ho mandato a Marco canta ma a lui non piace la canzone. Pazienza.
    Siria, io non proteggo NCC a prescindere, anzi. Essendo in concorrenza, i “furbi” danneggiano sia voi che noi. Per cui ben vengano i controlli e le sanzioni (troppo leggere) per gli illeciti.
    La faida taxi vs ncc non porterà e non ha mai portato nulla di buono. Al contrario bisognerebbe cercare di unire le forze per sconfiggere i nemici comuni. Come U… ad esempio. Oppure gli NCC con sede in svizzera che lavorano esclusivamente in Italia. Poi le navette degli Hotel. Il problema è che parliamo di una piscina che si svuota col cucchiaino. Forse, tutti uniti, potremmo almeno pretendere un secchio per fare prima e meglio.

  11. La carta che mi hai mandato e che pubblichero’ stasera canta, ma e’ stonata. Unire le forze? Contro chi? A noi interessa la legalita’, punto. Chi sta fuori dalla legalita’ ha da temere, chi ci sta dentro no. Semplice.

  12. QUELLO CHE SI SOSTIENE SU TALE NORMATIVA E LEGGE E VA RISPETTATA DA TUTTI ROMANI E ALTRI BUS E VETTURE MA QUI MI SORGE UN DUBBIO E CHI A GLI UFFICI NEGLI AEREOPORTI O NEI PORTI E ALLE STAZIONI E I TAXI CHE PRELEVANO FUORI TERRITORIO O FANNO CONTRATTI CON AZIENDE(E O NON HE UN SERVIZIO PUBBLICO QUINDI DI PIAZZA N.C.C.(NOLEGGIO DA RIMESSA)OK MATUTTI DOBIAMO RISPETTARE IL CODICE

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