La Costituzione della Repubblica Italiana

Costituente_aulaArt. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

fonte: governo.it

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2 risposte a La Costituzione della Repubblica Italiana

  1. Sierra 9 scrive:

    Art 17. e. 18 chiarissimi. Ma sapete loro, abituati a riunioni segrete, avrebbero gradito qualcosa di un po’ più discreto. Oppure dobbiamo tornare indietro al 1820 e successivi quando , dopo le riunioni segrete, la gente si e’ rotta e e’ scesa in piazza… E fino al 1848 sono stati …azzi acidi. Da li il termine quarantotto . Con la gente esasperata la scintilla può essere qualsiasi episodio…
    Art 21 non ha più senso. Quel tipo di stampa esiste ancora?

  2. Lucone scrive:

    Caro Sierra 9, non ci sono più gli Austriaci (purtroppo). Ci sono gli Italiani, quelli che, con il grande Fiorenzo Bava Beccaris, in un giorno a Milano fecero più morti che l’Austria in due secoli.
    Occhio ai cannoni, quando torneremo in piazza a manifestare

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