Indovinello per tassisti e/o tassinari

Estratto di un regolamento di una città italiana. Premio (virtuale) a chi indovina di quale città si tratta. Sono naturalmente esclusi i tassisti della città in oggetto. Non fate i furbi che vi sgamiamo subito!

omerArt. 36
(Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.)

1. I conducenti, durante l’espletamento del servizio, hanno i diritti di:
a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale; (???)
b) richiedere all’utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito;
c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, lettera l);
d) applicare, all’interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
2. In particolare il tassista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti; (???)
c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall’utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
d) rifiutare la corsa che comporti l’allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto. (???)
3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 34, lettera c), nei posteggi con almeno cinque stalli, è consentito, a non più di due tassisti, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

6 commenti

  1. Mi correggo.. anche li hanno una sottospecie di conurbazione..

    L’area sovracomunale dei servizi unificati (di seguito denominata “area”) delimitata dalla
    Provincia con deliberazione di Giunta n. 1058 del 2 dicembre 1996, comprende il territorio dei
    seguenti Comuni:
    – ANZOLA DELL’EMILIA
    – BOLOGNA
    – CALDERARA DI RENO
    – CASALECCHIO DI RENO
    – CASTEL MAGGIORE
    – CASTENASO
    – GRANAROLO DELL’EMILIA
    – OZZANO EMILIA
    – PIANORO
    – SASSO MARCONI
    – S. LAZZARO DI SAVENA
    – ZOLA PREDOSA

  2. E’ il regolamento di tassisti di un’altra galassia, abitata da menti evolute. Per me lo ha scritto il papà di E.T.

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